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11.1995.239 ΓÇó Rectification of clerical error denied except for one figure
11.1995.239Autre juridiction14 sept. 1995Partially Granted
The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal decided on an application to rectify its own judgment of 21 August 1995 in a maintenance case. The applicant claimed that the monthly contribution had been calculated on the basis of an erroneous income figure and should be reduced from CHF 2495 to CHF 2477. The court held that there was no substantive error to correct: the judgment contained only a manifest typographical mistake, because the correct household income was CHF 6062 and not CHF 6029. The application was therefore rejected except for that formal correction, and the applicant was ordered to pay reduced costs; no ripetibili were awarded.
Art. 339 CPC; rectification of judgments for material slips or simple calculation errors; distinction between correction and interpretation. Where the parties agree, correction may be sought by a single application and decided without further procedure; in the absence of agreement, the request must be handled as interpretation. A correction is limited to manifest mistakes in drafting or arithmetic, including in the operative part, and may not be used to reopen the merits or replace a judicial assessment. A clear typographical error apparent from the reasoning may be corrected formally without substantive amendment. Costs follow defeat under Art. 148 CPC; no party compensation is due where the opposing party was not served with the request.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.239
Data decisione, Autorità: 14.09.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00239
Lugano, 14 settembre 1995/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baur-Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di rettifica del 5 settembre 1995 presentata da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
relativa alla sentenza emessa da questa Camera il 21 agosto 1995 (..__________) nella causa di stato che oppone l’istante ad
__________ __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’istanza di rettifica;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con sentenza del 21 agosto 1995 la I Camera civile di appello ha condannato il dott. __________ __________, in parziale riforma di un decreto cautelare emanato l’11 febbraio 1994 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano (sezione 6), a erogare alla moglie __________ __________ __________ un contributo alimentare di fr. 2495.– mensili dal 1° ottobre 1992 per la durata della causa di stato;
che il 5 settembre 1995 __________ __________ ha presentato alla Camera un’istanza di rettifica in cui postula la correzione di un presunto errore di calcolo nella definizione del contributo provvisionale, il quale dovrebbe ammontare non a fr. 2495.–, bensì a fr. 2477.– mensili;
che __________ __________ __________ ha previamente autorizzato l’istante, con lettera del 31 agosto 1995, a procedere come meglio avrebbe ritenuto opportuno;
che l’istanza di rettifica non è stata intimata alla controparte;
e considerando
in diritto:
che a norma dell’art. 339 cpv. 1 CPC la correzione di una sentenza, se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi, può essere chiesta – in caso di accordo tra le parti – con un’unica istanza “ed è fatta senza altra procedura e notificata con copie corrette e nuove”, mentre in caso di disaccordo la domanda va trattata nella forma per l’interpretazione delle sentenze (cpv. 2);
che __________ __________ __________, pur non aderendo alle conclusioni del marito, nemmeno si è opposta all’introduzione dell’istanza, di modo che in concreto è lecito far capo alla procedura semplificata dell’art. 339 cpv. 1 CPC;
che l’errore di calcolo riguarderebbe, nella fattispecie, la definizione del contributo provvisionale per la moglie, il quale ammonterebbe – come detto – a fr. 2477.– mensili e non a fr. 2495.–;
che l’opinione dell’istante sarebbe fondata qualora il reddito co-niugale fosse di fr. 6029.– mensili netti (come figura nell’istanza, pag. 2), mentre il Segretario assessore ha accertato siffatto red-dito in fr. 6062.– netti mensili (decreto, pag. 7 in fondo) e questa Camera ha confermato tale accertamento, respingendo appunto l’appello del marito;
che nella sentenza del 21 agosto 1995 è indicato per vero un reddito di fr. 6029.– netti mensili (pag. 11, prima riga), ma tale cifra si riconduce a un manifesto errore di battuta, come risulta senza equivoco da pag. 6 della sentenza stessa, ove per due volte è detto che il reddito coniugale ammonta a fr. 6062.– men-sili al netto da imposta (quarta e tredicesima riga);
che, ciò posto, la sentenza in rassegna non abbisogna alcuna rettifica nel merito, salvo la precisazione formale che la cifra “6029.–” alla prima riga di pag. 11 deve leggersi “6062.–”;
che le spese dell’attuale procedura, ancorché ridotte per tenere conto della precisazione citata, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC);
che non si giustifica invece di assegnare ripetibili alla moglie, cui l’istanza non è neppure stata intimata;
pronuncia:
L’istanza è respinta nel senso dei considerandi.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale di appello
La presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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