AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.225
Data decisione, Autorità:
20.08.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00225
Lugano,
20 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (modifica di sentenza
di divorzio) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 28 gennaio 1992 da
, __________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, ora in __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti:
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
27 giugno 1995 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il
4 giugno 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. Il 6 dicembre 1982 è stato pronunciato il divorzio tra __________
__________ (1937) e __________ nata __________ (1938). I figli __________
(1971), __________ (1973) e __________ (
1974) sono stati affidati alla madre. __________ __________ è stato condannato
a versare un contributo mensile di fr. 4500.–indicizzati per la moglie e uno di
fr. 1000.– indicizzati per ciascun figlio (fr. 1250.– dopo i 15 anni), oltre
gli assegni familiari. Tale sentenza è passata in giudicato.
B. __________ __________ ha promosso causa il 28 gennaio 1992 davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere la soppressione, dal
1° febbraio 1992, del contributo alimentare a favore di __________ __________.
Quest’ultima si è opposta alla domanda e ha postulato il rigetto della
petizione. Nel successivo scambio di atti scritti ogni parte ha mantenuto le
proprie richieste. L’udienza preliminare ha avuto luogo il __________ 1992.
C. L’11 gennaio 1993 __________ __________ ha presentato un’istanza
cautelare perché, in pendenza di causa, il contributo mensile da lui dovuto
alla moglie fosse sospeso “con effetto retroattivo dal 1° febbraio 1992”. Al
contraddittorio del 9 febbraio 1993, indetto per discutere l’istanza, la
convenuta ha ribadito la propria oppo-sizione a qualsiasi riduzione del
contributo. Il procedimento è stato istruito parallelamente all’azione di
merito.
D. Chiusa l’istruttoria, __________ __________ ha introdotto un memoriale
conclusivo dell’11 gennaio 1995 in cui ha riaffermato la domanda tendente alla
soppressione del contributo litigioso, tanto in via cautelare quanto nel
merito. __________ __________ ha inoltrato a sua volta un memoriale conclusivo,
del 29 dicembre 1994, inteso al completo rigetto dell’azione. Le parti hanno rinunciato
al dibattimento finale.
E. Con decreto del 4 giugno 1995 il Pretore ha parzialmente accolto
l’istanza cautelare e ha ridotto il contributo alimentare per __________
__________ a fr. 3500.– mensili indicizzati dal 5 gennaio 1993. Le spese
processuali, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste per un
quarto a carico della convenuta e per tre quarti a carico dell’istante, tenuto
a rifondere alla convenuta fr. 600.– per ripetibili ridotte. Il decreto
cautelare non è stato oggetto di impugnazione.
F. Statuendo lo stesso 4 giugno 1995 sull’azione di merito, il Pretore
ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ridotto a fr. 3500.–
mensili indicizzati il contributo mensile per la convenuta a valere dal 5
giugno 1995, “da adeguarsi in fr. 4000.– non appena verrà a cessare l’obbligo
di mantenimento del padre per uno (qualsiasi) dei tre figli”. Le spese
processuali, con una tassa di giustizia di fr. 1600.–, sono state poste per un
quarto a carico della convenuta e per tre quarti a carico dell’attore, tenuto a
rifondere alla convenuta fr. 4000.– per ripetibili ridotte.
G. Contro la sentenza di merito __________ __________ ha interposto il
27 giugno 1995 un appello in cui chiede – come nella petizione – che il
contributo alimentare per l’ex moglie sia abolito dal 1° febbraio 1992,
subordinatamente ch’esso sia ridotto a fr. 2000.– mensili dal febbraio 1992
(adeguati all’indice nazionale dei prezzi al consumo del gennaio 1992),
offrendo in tal caso la metà delle spese processuali e fr. 2667.– a titolo di
ripetibili ridotte. Nelle sue osservazioni del 9 agosto 1995 __________
__________ conclude per il rigetto dell’appello e per la conferma della
sentenza impugnata.
Considerando
in
diritto:
-
In ordine la convenuta fa valere, nelle osservazioni al ricorso, che
la richiesta subordinata dell’appellante sarebbe improponibile poiché mai
formulata prima. L’argomentazione non può essere condivisa. Contrariamente a
quel che la convenuta assume, la causa di soppressione e quella di riduzione
non sono due azioni diverse. La richiesta di soppressione implica la
possibilità, per il giudice, di ridurre semplicemente l’ammontare della rendita
(in maiore minus), senza riguardo alla circostanza che l’attore abbia
formulato conclusioni subordinate, il giudice decidendo per finire a termini di
equità e non solo di diritto (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 56 e 76 ad art. 153 CC). Si seguisse la
tesi della convenuta, del resto, il rigetto di una domanda di soppressione non
impedirebbe all’attore di introdurre una nuova causa fondata sugli stessi fatti
per ottenere soltanto una riduzione della rendita, ciò che offenderebbe
l’economia processuale. Ne segue che in concreto non si è in presenza di alcuna
mutazione dell’azione (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC). L’appello è quindi
ricevibile per intero.
-
Il Pretore si è interrogato anzitutto – nel caso in esame – sulla
natura della rendita, rilevando che se nella fattispecie il contributo non
presenta le caratteristiche dell’art. 151 CC (il divorzio non è stato
pronunciato per colpa del marito), esso non denota nemmeno i requisiti
dell’art. 152 CC (rendita di mera indigenza). Ciò premesso, egli ha accertato
che rispetto all’epoca del divor-zio la situazione economica della convenuta –
senza attività lucrativa, allora come ora – non era migliorata, anzi si era
degradata anche in seguito a investimenti sbagliati (diminuzione della sostanza
da fr. 550 000.– a poco più di fr. 100 000.–). Peggiorato era altresì il
reddito dell’attore da attività lucrativa, che al momento del divorzio
(dicembre 1982) ammontava a circa
fr. 22 000.– lordi mensili; se non
che, nell’ottobre del 1991 l’at-tore era stato licenziato per ragioni non
dipendenti dalla sua volontà ed era rimasto senza lavoro fino al dicembre 1992
(con un’indennità di disoccupazione, nel 1992, di fr. 5748.– mensili netti).
Ritrovato un impiego in Germania nel gennaio 1993, egli è tornato a percepire
un salario, però di DM 15 000 lordi mensili (DM 7813.25 al netto da
assicurazioni e imposte), considerevol-mente inferiore a quello del 1982.
Quanto alla sostanza dell’attore e
al relativo reddito, il Pretore non è stato in grado di accertarne la reale
entità nel dicembre del 1982, ma ha constatato che l’interessato è proprietario
sin dal 1976 di una villa a __________ (Canton Ginevra), il cui valore ascende
a fr. 2 504 000.– e sulla quale gravano ipoteche per
fr. 639 600.–. Ha appurato inoltre
che almeno dal 1987 l’attore possiede un immobile a Zugo, ipotecato per fr. 91
670.– e il cui reddito annuo (netto) è di fr. 24 466.–. Inoltre l’attore “ha
pure ricevuto qualche cosa dall’eredità del padre (seppure verosimilmente di
non ingente importanza)”, è titolare di due conti salario (l’uno con un saldo
fr. 50 000.–, l’altro di fr. 10 000.–) e ha un conto ipotecario in una banca di
Ginevra. Se non che, pur con tale sostanza, il Pretore si è domandato come
l’attore potesse coprire oneri ipotecari per fr. 60 920.– annui solo sulla
villa di __________ ed erogare contributi ai figli per fr. 45 000.– l’anno.
Comunque fosse, egli ha ritenuto che l’attore poteva quanto meno appigionare la
villa (ricavando almeno fr. 6000.– mensili) e ritirarsi in un alloggio meno
costoso. Dopo il pensionamento, inoltre, egli riscuoterà una pensione di fr.
9619.90 mensili (finanche superiore al suo stipendio attuale), mentre la
convenuta percepirà soltanto la rendita AVS. Valutato l’insieme delle circostanze
secondo equità, il Pretore ha ridotto per finire il contributo alimentare
litigioso, limitatamente però da fr. 4500.– a fr. 3500.– mensili, “da adeguarsi
in fr. 4000.– non appena verrà a cessare l’obbligo di mantenimento del padre
per uno (qualsiasi) dei tre figli”.
-
L’attore ribadisce in sintesi, nell’appello, che l’anno 1992 è stato
per lui disastroso (maggiore uscita di fr. 82 798.–), che nel frattempo il suo
stipendio in marchi tedeschi si è ulteriormente deprezzato per rapporto al
franco svizzero, ch’egli ha potuto far fronte ai suoi impegni finanziari solo
grazie “all’aiuto dei suoi familiari o amici con una posizione debitoria che
sta ampliando in questi ultimi mesi man mano che il tempo passa”, che in ogni
modo la riduzione del contributo sarebbe dovuta entrare in vigore il giorno
della domanda (non il 5 giugno 1995) e che egli non ha alcuna sostanza occulta
cui attingere. La decisione impugnata privilegerebbe inoltre la convenuta, che
“si limita a spendere senza tenere conto sia dei figli sia dell’ex marito”.
Considerata anche solo la diminuzione del suo reddito (60%), la riduzione del
contributo litigioso a fr. 2000.– mensili è, nella peggiore delle ipotesi, il
minimo ch’egli possa pretendere.
-
La rendita controversa è dovuta a norma dell’art. 152 CC. Le parti
ne convengono (appello, pag. 3; osservazioni all’appello, pag. 4 in basso).
Ora, l’art. 153 cpv. 2 CC stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una
rendita a titolo di alimenti può domandare di esserne liberato o che essa sia
ridotta quando il bisogno più non esista o sia sensibilmente diminuito; così
pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondono
all’entità della rendita. Poco importa che la rendita sia dovuta per
convenzione o per sentenza omologata dal giudice: decisivo è che dal profilo
economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole, imprevisto e –
secondo il normale andamento delle cose – duraturo rispetto all’epoca in cui la
rendita è stata fissata (DTF 117 II 363 consid. __________ in fine).
-
Nel caso specifico le condizioni economiche in cui versa la beneficiaria
della rendita non sono migliorate rispetto all’epoca del divorzio (anzi, sono
peggiorate). Deteriorata si è anche la capacità di guadagno dell’attore, che
nel dicembre del 1982 percepiva uno stipendio di oltre fr. 20 000.– mensili
netti, ma che nell’ottobre del 1991 ha visto precipitare le sue entrate attorno
a fr. 5750.– mensili netti (indennità di disoccupazione), e ciò fino al
dicembre 1992 quando ha ritrovato un lavoro, ancorché meno rimunerato (DM 15
000 lordi mensili). Che, quindi, le circostanze siano cambiate in modo
ragguardevole, imprevisto e – secondo le normali previsioni – duraturo rispetto
al momento del divorzio è indubbio, anche perché la comune esperienza fa
apparire inverosimile che l’attore (nato nel 1937) possa ricrearsi una situazione
di reddito analoga a quella del 1982. Egli fa valere persino, nell’appello, che
con ogni probabilità rimarrà nuovamente disoccupato alla scadenza dell’attuale
contratto di lavoro. Simile evenienza, non considerata dal Pretore perché
prematura (sentenza, pag. 5 a metà), non può essere vagliata per la prima volta
in appello. Dandosene gli estremi, l’attore se ne potrà valere ai fini di
un’ulteriore azione di modifica.
-
Il problema di sapere in che misura un mutamento ragguardevole,
imprevisto e duraturo delle circostanze giustifichi la soppres-sione – o la
riduzione – di una rendita è una questione di equità (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 363). Il giudizio deve fondarsi, in ogni modo, su un confronto
tra la situazione economica delle parti al momento in cui è stata emanata la
sentenza di divorzio (rispetti-vamente all’epoca in cui è stata firmata la
convenzione sulle conseguenze accessorie) e la situazione che risulta dal
fascicolo processuale dell’azione di modifica. L’onere di allegare e dimostrare
i fatti determinanti incombe a chi li invoca (Bühler/
Spühler, op. cit., nota 54 ad art. 153 CC), il diritto federale non
imponendo l’applicazione del principio inquisitorio a tale riguardo (Bühler/Spühler, op. cit., nota 87 ad
art. 153 CC).
-
In concreto il raffronto tra la situazione economica delle parti nel
dicembre del 1982 e quello al momento in cui è stata introdotta l’azione di
modifica, rispettivamente il momento in cui ha statuito il Pretore, è lacunoso.
L’attore ha ampiamente documentato la diminuzione del suo reddito da attività
lucrativa e la convenuta, senza reddito da lavoro, ha comprovato
l’assottigliamento della propria sostanza. Nessun dato è stato addotto
dall’attore, per contro, sulla sua consistenza patrimoniale nel dicembre del
-
Il primo giudice ha accertato bensì la sostanza (quasi due milioni di franchi:
sentenza, pag. 4 verso il basso) e il relativo reddito al momento del giudizio,
ma non è riuscito a spiegarsi come l’interessato potesse pagare oltre fr. 60
000.– di interessi ipotecari annui sulla villa di __________ e come mai egli
non tentasse nemmeno di appigionare lo stabile. A tale proposito l’attore non
dà precisazioni, salvo allegare genericamente – in qualche riga – di aver
contratto debiti presso familiari o amici (appello, pag. 8 e 11 a metà). Certo,
egli rimprovera al Pretore di non averlo interrogato sul tema, tuttavia la
doglianza sfiora il pretesto: intanto perché era suo compito (e non compito del
giudice) dimostrare i fatti a fondamento dell’azione; in secondo luogo perché
neppure nell’appello egli chiarisce i dubbi del Pretore, salvo asserire – in
modo generico e senza alcun giustificativo – di essersi indebitato nei
confronti di terzi. Ne deriva che, se peggioramento c’è stato anche per quanto
riguarda la situazione economica dell’attore (ciò che in linea di principio è
verosimile, l’interessato avendo fatto fronte a uscite superiori alle entrate),
per la sua indeterminatezza tale circostanza va apprezzata con prudente
criterio anche perché, una volta ridotta, la rendita dell’art. 152 CC non può
più essere aumentata (DTF 120 II 5 con rinvii; Bühler/Spühler, op. cit., nota 78 ad art. 153 CC).
-
Nel dicembre del 1982 l’attore guadagnava, come detto, oltre fr.
20 000.– netti mensili (appello, pag. 8) e doveva stanziare contributi per
complessivi fr. 7500.– (fr. 4500.– alla moglie e
fr. 3000.– per i tre figli, allora
di 11, 9 e 8 anni). Non è dato di sapere quale fosse la sua sostanza né il
reddito di tale sostanza. Nel gennaio del 1992 (introduzione della causa)
l’attore riscuoteva un’indennità di disoccupazione di circa fr. 5750.– mensili
(importo non contestato: sentenza, pag. 4 in fondo) e avrebbe dovuto erogare,
per il solo effetto del rincaro intervenuto fra gennaio 1983 e gennaio 1992,
fr. 5935.– mensili alla mo-glie e fr. 4950.– complessivi per i tre figli, tutti
ancora a suo carico (memoriale conclusivo dell’11 gennaio 1995, pag. 6). Al momento
in cui il Pretore ha statuito, infine, l’attore guadagnava DM 7813.25 al netto
da imposta, ovvero circa fr. 6500.– mensili; non è dato di sapere se e quanti
figli fossero ancora a suo carico. L’ammontare della sostanza è verosimilmente
diminuito, ma non si sa di quanto. Sia come sia, i contributi fissati nella
sen-tenza di divorzio (doc. __________) sono ormai manifestamente
spropor-zionati alla sua capacità di reddito. D’altro lato occorre anche
considerare che all’epoca del divorzio la pensione alimentare per la moglie
(fr. 4500.– mensili di allora) era stata pattuita con liberalità, tant’è che il
contributo era abbondantemente superiore a quanto sarebbe stato necessario per
rimediare a uno stato di indigenza. Tale deliberata larghezza nel garantire un
agiato tenore di vita va considerata anche nell’ambito di una riduzione (Bühler/Spühler, op. cit., nota 57 ad
art. 153 CC). Rimane da esaminare in che misura.
-
Una soppressione pura e semplice della rendita litigiosa non si
giustifica. Per conseguire un esonero totale dall’obbligo alimentare l’attore
avrebbe dovuto dimostrare che, continuando a versare alla convenuta anche una
pur minima somma, egli stesso cadrebbe nel bisogno o dovrebbe affrontare
privazioni maggiori di quelle imposte alla convenuta (Bühler/Spühler, op. cit., note 73 segg. ad art. 153 CC con
richiami). La mancanza di dati affidabili sull’entità della sostanza e del
relativo reddito non permette una conclusione del genere, tanto meno se si
pensa che l’ap-pellante continua ad abitare nella villa di __________ durante i
fine settimana – pagando oneri ipotecari di oltre fr. 60 000.– annui (appello,
pag. 6) – senza nemmeno tentare di ridurre le spese ritirandosi in un alloggio
meno costoso.
-
Quanto all’ammontare della riduzione, legittima in linea di principio
poiché – come detto – la rendita fissata nella sentenza di divorzio appare
ormai esagerata per rapporto all’odierna situazione economica dell’attore,
giovi rilevare che la convenuta ha un fabbisogno minimo valutabile in
non meno di fr. 3300.– men-sili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
940.–, rispettivamente fr. 1025.– dal 1° gennaio 1994, locazione stimata fr.
1250.–, premio della cassa malati stimato fr. 250.–, onere fiscale stimato fr.
250.–, più il 20% come stabiliscono dottrina e giurisprudenza: DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298
con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 152 n. 760 seg.). La sua capacità
di guadagno è pressoché nulla o, comunque sia, non apprezzabile: nata nel 1938,
essa non risulta avere una formazione professionale, non consta aver lavorato
né durante né dopo il matrimonio e le sue prospettive di inserimento nel mondo
economico sono – al giorno d’oggi – illusorie. L’unico reddito conseguibile è
quello della sostanza (ridotta a poco più di fr. 100 000.–), ovvero fr. 300.–
mensili circa, mentre non si può ragionevolmente pretendere ch’essa consumi il
capitale residuo, non avendo neppure una previdenza professionale (fatto pacifico:
sentenza, pag. 7 in alto; sul tema: DTF 120 II 4, commentata da Koller in: AJP/PJA 3/1994 pag. 1198).
-
L’attore rimprovera alla convenuta di aver dilapidato gran parte
della somma ricevuta in esito allo scioglimento del regime dei beni (fr. 550
000.–). Che l’appellata abbia perso una parte del capitale con investimenti
nell’acquisto di oro e argento è accertato dal Pretore (sentenza, pag. 4 a
metà) e ammesso dalla convenuta medesima (osservazioni all’appello, pag. 5 in
basso). L’operazione si è quindi rivelata infelice, ma non può dirsi che fosse
temeraria. Nella riduzione della rendita si terrà conto della circostanza, in
ogni modo, che la convenuta deve lasciarsi imputare anche un certo scadimento
del tenore di vita dovuto a tali investimenti sbagliati. Resta il fatto che,
allo stato attuale delle cose, la convenuta abbisogna di almeno fr. 3000.–
mensili per coprire il proprio fabbisogno minimo. Una riduzione della
rendita sotto tale minimo sarebbe potuta entrare in considerazione solo qualora
– in analogia a quanto si è spiegato dianzi (consid. __________ in fine) –
l’attore avesse dimostrato che, continuando ad assicurare alla convenuta anche
il solo fabbisogno minimo, lui stesso sarebbe caduto nel bisogno o avrebbe
dovuto affrontare privazioni maggiori di quelle imposte all’ex coniuge (in
pratica: si sarebbe visto sottrarre egli stesso una parte del proprio
fabbisogno minimo). Tale prova non è stata lontanamente addotta, ove si pensi
che il quadro economico da egli fornito per il 1992 (appello, pag. 6) non
comprende né la sostanza né il reddito di tale sostanza e che gli interrogativi
sollevati dal Pretore sono rimasti senza risposta concreta.
-
Occorre ancora ponderare la circostanza che all’epoca del divorzio la
pensione alimentare era stata pattuita con larghezza, in modo da garantire alla
convenuta un buon tenore di vita. Pur considerando che il reddito dell’attore
da attività lucrativa ha subìto un tracollo del 60% (appello, pag. 13) e che la
convenuta ha perso parte del patrimonio per causa propria, appare equo riconoscere
alla convenuta un certo margine sul fabbisogno minimo, che può essere stimato
in fr. 500.– mensili fino al momento in cui il marito avrà a carico il
contributo per i tre figli. Allorché questi comincerà a essere sgravato da tale
onere, non vi sarà motivo per non reintegrare la convenuta in un tenore di vita
più consono allo spirito della sentenza di divorzio, portando il contributo
mensile a fr. 4000.–. Ciò non significa trascurare le difficoltà economiche
dimostrate dall’attore: stando alla sentenza di divorzio, in effetti, nel gennaio
del 1993 la convenuta avrebbe potuto riscuotere una rendita di fr. 5935.– mensili,
di oltre il 40% superiore all’importo di fr. 3500.– fissato nell’attuale
sentenza. Non si può dire quindi che la convenuta non sia chiamata a
partecipare equamente al minor reddito dell’ex marito; anzi, essa deve
sussidiare il proprio tenore di vita con il reddito della propria sostanza
residua (fr. 300.– mensili). È vero che l’appellante si trova a dover
ridimensionare il proprio livello di vita (rinunciando per esempio alla villa
in cui abita durante i fine settimana), nondimeno tale sacrificio può essergli
ragionevolmente imposto per evitare che la convenuta cada nell’indi-genza.
Certo, essa migliorerà la sua situazione economica al momento in cui percepirà
la prestazione AVS, ma al momento del pensionamento anche l’attore migliorerà –
e di molto – i propri introiti (fatto incontroverso: sentenza, pag. 7 in alto).
Entram-be le parti si trovano trattate così su un piano sostanzialmente
paritario.
-
L’appellante chiede, in via subordinata, che la sentenza del Pre-tore
esplichi effetto dal momento in cui è stata introdotta l’azio-ne di modifica
(febbraio 1992) e non dal momento della sua emanazione (5 giugno 1995). La
censura è fondata. Se la giustificazione alla base della modifica richiesta
risulta esistere già al momento in cui è stata promossa l’azione, la sentenza
deve avere effetto per principio da quel momento. Una deroga si giustifica per
ragioni di equità, ove la restituzione degli importi riscossi in pendenza di
causa non sia ragionevole perché nel frattempo il coniuge beneficiario ha usato
il denaro per il proprio sostentamento (Bühler/Spühler,
op. cit., nota 79 in fine ad art. 153 CC; I CCA, sentenza del 21 febbraio 1995
nella causa O. contro V., consid. __________). Nel caso in esame la riduzione
di reddito addotta dall’attore sussisteva già nel febbraio del 1992, di modo
che la modifica deve avere effetto da quel momento. I rigori della massima
potrebbero essere temperati – eccezionalmente – qualora la convenuta avesse
usato nel frattempo la pensione mensile per il proprio sostentamento. In
concreto emerge però che l’attore non ha più versato alimenti per la convenuta
dal febbraio 1992 (appello, pag. 9; fatto non contestato nelle osservazioni).
Non vi è quindi ragione di far decorrere la modifica da una data successiva.
La convenuta asserisce che “la
decisione del dies a quo è retta dalle considerazioni di equità del
giudice” (osservazioni, pag. 8). In realtà il Pretore si è limitato a rilevare,
nel giudizio impugnato, che la decorrenza dell’indicizzazione doveva
essere fissata al mese di gennaio 1993 perché la sentenza è “fondata su dei parametri
di reddito aggiornati al 1993” (pag. 7). In appello la decorrenza
dell’indicizzazione è pacifica (qualora fosse stata ridotta la pensione a fr.
2000.– mensili, l’attore avrebbe offerto finanche l’indicizzazione a valere dal
gennaio 1992: appello, pag. 2). La riduzione della rendita come tale, per
contro, entra in vigore il 5 giugno 1995 (dispositivo n. 1). È vero che con
decreto cautelare coevo alla sentenza (4 giugno 1995) il Pretore ha ridotto la
rendita, dal 5 gennaio 1993, a fr. 3500.– mensili indicizzati e che tale
decreto non è stato impugnato. Se non che, una disciplina meramente cautelare
non può assurgere a giudizio di merito. Se si pensa che con la petizione del 28
gennaio 1992 l’attore aveva chiesto la soppressione della rendita a partire dal
febbraio 1992, non vi era ragione perché in sede di merito il giudice non
statuisse al riguardo (art. 86 CPC). Se ne conclude che su questo punto
l’appello è provvisto di buon fondamento e che la sentenza del Pretore va
riformata di conseguenza.
- Gli oneri del pronunciato odierno seguono il vicendevole grado di
insuccesso (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene causa vinta sulla decorrenza
della riduzione, ma soccombe tanto sulla soppressione della rendita quanto
sulla riduzione proposta in via subordinata. Appare giustificato quindi ch’egli
sopporti i tre quarti degli oneri processuali e che rifonda alla convenuta un’
adeguata indennità per ripetibili ridotte. Le spese processuali di primo grado
possono rimanere invariate, la riforma della sentenza impugnata non influendo
apprezzabilmente sul riparto stabilito dal Pretore.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- L’appello è parzialmente accolto e
il dispositivo n. 1, primo capoverso, della sentenza impugnata è così
riformato:
La
petizione è parzialmente accolta, nel senso che la pensione alimentare a favore
di __________ __________ stabilita con sentenza del 6 dicembre 1982 dal
Tribunale di prima istanza del Canton Ginevra (12ª Camera) a carico di
__________ __________ è ridotta a
fr.
3500.– mensili, da versare vita natural durante entro il 5 di ogni mese a
decorrere dal febbraio 1992, rispettivamente a fr. 4000.– mensili dal giorno in
cui decadrà uno qualsiasi dei contributi alimentari dovuti da __________
__________ ai figli.
Per il resto la sentenza
impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr.
800.–
b) spese fr.
50.–
fr.
850.–
già anticipati dall’appellante,
sono posti per un quarto a carico di __________ __________ e per tre quarti a
carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili
ridotte di appello.
- Intimazione:
– avv. __________ __________
__________, __________;
– avv. dott. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster