Possessory action denied for failure to prove illicit disturbance

11.1995.222Autre juridiction23 août 1996Modified

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Résumé

The Court of Appeal allowed the appeal against a first-instance possessory judgment concerning the reconstruction of a canopy over a shared courtyard. It held that the defendant’s earlier authorized removal of the canopy was not an illicit disturbance under Art. 928 CC, and that any later failure to rebuild amounted, at most, to non-performance of an alleged contractual undertaking. A possessory action cannot be used to enforce such an obligation. The main request was therefore dismissed. The court also reallocated costs against the applicants and rejected the cross-appeal on costs, at least in part for lack of a quantified request.

Regest

Art. 928 CC; possessory action and illicit disturbance: a possessory claim lies only against an act of illicit interference with possession and cannot be used to enforce contractual obligations. An omission qualifies only if it is itself the source of the disturbance; mere non-performance of an alleged duty to restore after an authorized removal is not a possessory disturbance. Where the disturbance has ceased and the claimed restoration concerns performance of a contract, the claimant must proceed by ordinary action on the merits, or by civil execution only if an enforceable title exists. Costs follow the principle of defeat absent objective reasons to depart from it (consid. 2–3).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1995.222

Data decisione, Autorità: 23.08.1996, ICCA

Incarto n. 11.95.00222

Lugano, 23 agosto 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretario:

Antonini

sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di manutenzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del __________ __________ 1992 da


__________, __________,


__________, __________, e


__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)

Contro


__________, __________ (ora patrocinato dal lic. iur. __________ __________, studio legale dott. __________ __________, __________),

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

  1. Se dev’essere accolto l’appello del 20 giugno 1995 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 9 giugno 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

A. __________ __________ è proprietario della particella n. __________ RFP di __________. Fra tale fondo e la particella n. __________, proprietà di __________ __________ e __________ __________i, si trova una corte di 21 m² (particella n. __________), proprietà coattiva che appartiene per un mezzo al titolare della particella n. __________e per l’altro mezzo al titolare della particella n. __________. La corte confina, a nord-est, sia con le particelle n. __________ e __________, proprietà di __________ __________, sia con la particella n. __________, proprietà di __________ e __________ __________ (doc. __________).

B. Nel giugno del 1991 __________ __________ ha ottenuto da __________ __________ il permesso di rimuovere, nell’ambito di lavori di riattazione ai propri stabili, una tettoia (circa 7 m²) che copriva parte della citata corte, a ridosso dei suoi fondi (doc. __________). Al termine dei lavori di riattazione, il 3 dicembre 1991, __________ __________ ha sollecitato __________ __________ a ripristinare l’opera, ma questi ha negato di avere mai assunto un impegno del genere (doc. __________). Il 5 febbraio 1992 __________ e __________ __________ hanno diffidato a loro volta __________ __________ a ripristinare la copertura, lamentando infiltrazioni d’acqua nel loro immobile (doc. __________). Senza esito.

C. Il 19 ottobre 1992 __________ __________ ha promosso insieme con __________ e __________ __________ un’azione possessoria davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che __________ __________ fosse condannato – sotto comminatoria dell’art. 292 CP – a ripristinare la nota tettoia (particella n. __________), a riparare il tetto della proprietà __________ (particella n. __________), ad astenersi da altri interventi sui due fondi e a versare a __________ __________ fr. 1850.– con interessi a titolo di risarcimento danni. Al contraddittorio dell’11 febbraio 1993, indetto per la discussione dell’ istanza, il convenuto ha proposto di respingere l’azione in ordine, subordinatamente nel merito. Le parti hanno ribadito le rispettive posizioni al dibattimento finale del 23 novembre 1994.

D. Statuendo il 9 giugno 1995, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha ordinato a __________ __________– sotto comminatoria dell’esecuzione effettiva (art. 490 CPC) – il ripristino della tettoia sulla particella n. __________entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste per un quarto a carico del convenuto e per tre quarti a carico degli istanti in solido, tenuti a rifondere al convenuto (sempre con vincolo di solidarietà) fr. 800.– per ripetibili ridotte.

E. __________ __________ ha impugnato la sentenza predetta con un appello del 20 giugno 1995 in cui chiede che l’azione sia interamente respinta e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 17 luglio 1995 __________ __________, __________ __________ e __________ __________ propongono di respingere il ricorso e con appello adesivo instano perché gli oneri processuali siano divisi a metà e __________ __________ sia tenuto a rifondere loro un’indennità (non precisata) a titolo di ripetibili. Sull’appello adesivo il convenuto ha introdotto osservazioni del 3 agosto 1995 tendenti al rigetto del gravame e alla conferma, su tale punto, del dispositivo pretorile.

Considerando

in diritto:

  1. Il Pretore ha rilevato in ordine che __________ __________ era legittimato ad agire anche senza la partecipazione delle altre comproprietarie della particella coattiva n. __________e nel merito ha accertato che il convenuto avversava a torto l’obbligo di ripristinare la tettoia, __________ __________ avendo consentito alla rimozione dell’ opera solo a tale condizione. In proposito l’istanza andava dunque accolta, mentre doveva essere respinta la pretesa di risarcimento, “priva del necessario supporto e (...) in contraddizione con il chiesto ripristino”. Altrettanto infondata si rivelava – a mente del Pretore – la domanda di __________ e __________ __________, la rimozione della tettoia non risultando aver recato loro alcun pregiudizio. Quanto alla comminatoria dell’esecuzione effettiva, essa appariva più idonea a garantire l’adempimento dell’obbligo (di fare) rispetto a una comminatoria penale.

I. Sull’appello principale

  1. L’appellante fa valere in sintesi che la tettoia rimossa era – per quanto riguarda le norme di polizia edilizia – illegale, ch’egli non si è assunto alcun onere di ripristino e che in ogni modo il suo atteggiamento non configura un atto di illecita violenza (nel sen-so dell’art. 928 cpv. 1 CC), __________ __________ avendo autorizzato la rimozione della copertura. Gli istanti contestano che la tettoia fosse un’opera irregolare, riaffermano che il convenuto si è impegnato a ricostruire il manufatto e definiscono l’appello temerario.

a) Davanti al Pretore gli istanti si sono valsi dell’art. 928 CC (“azione di manutenzione”), che conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni. Diversamente da quanto prevede l’art. 927 CC per l’“azione di reintegra”, nell’ambito di un’azione di manutenzione il convenuto non ha la possibilità di invocare un diritto prevalente. L’azione deve essere accolta ogni qual volta si riscontri una turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2ª edizione, pag. 99 n. 365). Tale atto non deve necessariamente costituire un atto di forza: basta ch’esso sia compiuto a pregiudizio e contro la volontà del possessore (Stark in: Berner Kommentar, 2ª edizione, nota 22 all’introduzione degli art. 926–929 CC con richiami).

b) Nella fattispecie è pacifico che il convenuto è stato autorizzato nel giugno del 1991 a togliere la tettoia (sentenza, pag. 4 verso il basso). La rimozione dell’opera in sé non costituisce quindi un atto di illecita violenza. La questione è di sapere se costituisca un atto di illecita violenza il mancato rispetto dell’accordo – controverso – secondo cui l’appellante si sarebbe impegnato a ricostruire l’opera una volta ultimata la riattazione dei propri stabili. Ora, chi abusa di un’autoriz-zazione ottenuta a titolo meramente precario lede bensì il possesso del concedente, sempre però che la turbativa continui anche dopo la decadenza dell’autorizzazione (si pensi al mancato sgombero di impalcature, di macchinari o di materiali edili che continuano a invadere terreni altrui, oppure al rifiuto di liberare locali occupati senza che sia mai sorto alcun contratto di locazione o alcun comodato; altri esempi in: Homberger, Zürcher Kommentar, nota 12 ad art. 926 CC e Stark, op. cit., nota 25 all’introduzione degli art. 926–929 CC). Un’azione possessoria serve invero a far cessare atti illeciti, non a ottenere l’adempimento di eventuali obbligazioni che il convenuto ha assunto verso il possessore.

c) È vero che un atto di illecita violenza non deve necessariamente ricondursi a un comportamento attivo, ma può consistere anche in un’omissione (Stark, op. cit., nota 23 ad art. 928 CC). Quest’ultima tuttavia dev’essere essa medesima la causa della turbativa (come nel caso di un vicino che non si dia alcuna cura di evitare immissioni moleste o che lasci penetrare bestiame su terreno altrui) e non configurarsi come la violazione di un obbligo convenzionalmente assunto. Se così non fosse, del resto, un committente potrebbe far capo a un’azione possessoria verso un appaltatore per il solo fatto che costui indugi a terminare l’opera. Certo, l’art. 928 cpv. 1 CC consente di chiedere al giudice che il perturbatore sia tenuto – invece che a risarcire il danno – a ripristinare la situazione anteriore all’atto di illecita violenza (Stark, op. cit., nota 40 ad art. 928 CC). Ma, appunto, nella fattispecie la rimozione della tettoia non raffigura un atto di illecita violenza. Né la demolizione è continuata dopo la fine del permesso precario; anzi, essa si è consumata nel giugno del 1991, almeno cinque mesi prima che il convenuto fosse tenuto – secondo gli istanti – a ripristinare il manufatto (fine di __________ 1991: istanza, pag. 3 in fondo). Quanto al mancato ripristino, preso a sé stante e non come la conseguenza di un atto di illecita violenza, esso denota l’inadempimento di un obbligo convenzionale, non gli estremi di una turbativa.

d) Ne segue che in concreto, quand’anche ci si dipartisse dall’ ipotesi – più favorevole agli istanti – secondo cui la tettoia poteva essere ricostruita senza impedimenti di polizia edilizia e il convenuto poteva essere costretto a ripristinarla, non vi sarebbe spazio per un’azione possessoria. Sarebbe stata prospettabile un’esecuzione civile (art. 488 segg. CPC) ove il convenuto si fosse impegnato per scritto in un titolo esecutivo. Mancando tale titolo, l’adempimento doveva essere chiesto con un’azione di condanna nelle vie ordinarie. L’ap-pello deve di conseguenza essere accolto già per questo motivo, che configurando una questione di diritto avrebbe dovuto in ogni modo essere ravvisato d’ufficio (art. 87 cpv. 1 CPC).

II. Sull’appello adesivo

  1. Gli appellanti insorgono contro il riparto degli oneri processuali, posti dal Pretore nella proporzione di un quarto a carico del convenuto e di tre quarti a carico degli attori, tenuti a rifondere al convenuto fr. 800.– per ripetibili ridotte. Nella misura in cui gli appellanti chiedono che sia fissata un’indennità per ripetibili a loro favore, il gravame appare già a un primo esame di dubbia ricevibilità. In caso di contestazioni patrimoniali la giurisprudenza ha avuto modo di precisare infatti che l’appellante non può limitarsi a domande indeterminate (“ripetibili di prima istanza nella misura che codesta lodevole Camera vorrà stabilire”: memoriale, pag. 7), ma deve quantificare numericamente le sue pretese (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 309 CPC; analogo principio vige del resto sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Sia come sia, l’appello è destinato all’insuccesso già per la circostanza che, dovendo essere accolto l’appello principale, gli istanti risultano soccombenti su tutta la linea. Il dispositivo sugli oneri di prima sede deve perciò essere modificato, né si intravedono ragioni oggettive per derogare al principio della soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC): così com’è stata impostata, la causa non poteva avere invero alcuna possibilità di successo.

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

I. L’appello principale è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

  1. L’istanza è respinta.

  2. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono poste a carico degli istanti in solido, che rifonderanno al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1200.– per ripetibili.

II. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________, __________ __________ e __________ __________ in solido, che rifonderanno a __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 700.– per ripetibili.

III. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo è respinto.

IV. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico di __________, che rifonderanno a __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– per ripetibili.

V. Intimazione:

– lic. iur. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il Segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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