AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.204
Data decisione, Autorità:
31.07.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00204
Lugano,
31 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa DI.. (modifica di misure provvisionali
in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza del ____________________ 1995 da
, __________ ()
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ -__________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________),
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
____________________ 1995 presentato da __________ __________ contro il decreto
cautelare emesso il ____________________ 1995 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ __________ (1942) e __________ __________ (1946) si sono
sposati a Lugano il ____________________ 1974. Dal matrimonio sono nati i figli
__________ (____________________ 1979) e __________ (____________________
1981). Dopo avere vissuto svariati anni a __________, nel 1982 i coniugi si
sono trasferiti a __________ (nello Stato di __________, __________), dove il
marito – di formazione assicuratore – ha intrapreso l’attività di cioccolataio.
La moglie è rientrata in Svizzera con i figli nel 1992.
B. Il 3 agosto 1992 __________ __________ __________ ha chiesto al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione, che
è decaduto infruttuoso il 17 agosto successivo. Con petizione del __________
1993 essa ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio, l’affidamento
dei figli (riservato il diritto di visita del padre), un contributo mensile di
fr. 5000.– indicizzati per sé e di fr. 2000.– indicizzati per ciascun figlio,
oltre un importo (non precisato) in liquidazione del regime dei beni. Nella sua
risposta dell’8 luglio 1993 __________ __________ ha postulato il rigetto della
petizione e in via riconvenzionale ha concluso egli medesimo per il divorzio,
instando per l’affidamento di entrambi i figli e offrendo una somma di US$ 20
000 con interessi in liquidazione del regime dei beni. Nel successivo scambio
di atti scritti ogni parte ha ribadito le proprie posizioni. L’udienza preliminare
ha avuto luogo l’__________ __________ 1994 e la causa è attualmente in fase
istruttoria.
C. Statuendo il 16 gennaio 1995 su due istanze provvisionali introdotte
il 3 e 13 agosto 1992 dalla moglie, il Pretore ha affidato i figli a lei
stessa, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha condannato
__________ __________ a versare i seguenti contributi mensili:
fr. 5000.– per la moglie e fr. 1500.– per
ciascun figlio (compresi gli eventuali assegni familiari) dal 3 agosto al 31
dicembre 1992;
fr. 4294.– per la moglie e fr. 1000.– per
ciascun figlio (compresi gli eventuali assegni familiari) dal 1° gennaio 1993
al 31 marzo 1994;
fr. 3045.50 per la moglie e fr. 1000.– per
ciascun figlio (compresi gli eventuali assegni familiari) dal 1° aprile 1994 in
poi.
Tale decreto non è stato oggetto
di appello.
D. Il 22 febbraio 1995 __________ __________ ha postulato la modifica
del decreto cautelare, adducendo che tra il 1° aprile 1994 e il 14 febbraio
1995 il peso messicano si era deprezzato del 48% per rapporto al franco
svizzero. Ciò premesso, egli ha chiesto che i contributi alimentari a suo
carico fossero immediatamente ridotti a fr. 700.– mensili per la moglie e a fr.
700.– mensili per ciascun figlio. Il Pretore ha citato le parti al contraddittorio
del 29 marzo 1995, in esito al quale __________ __________ __________ si è
opposta alla prospettata diminuzione dei contributi. Con decreto del 16 maggio
1995 il Pretore ha respinto l’istanza di modifica e ha posto la tassa di
giustizia (fr. 500.–) a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr.
1500.– per ripetibili.
E. Insorto con un appello del 29 maggio 1995 contro il decreto in
questione, __________ __________ chiede che la sua istanza sia accolta e il
giudizio pretorile riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 19
giugno 1995 __________ __________ __________ propone di respingere l’appello in
ordine, subordinatamente nel merito, e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in
diritto:
-
L’atto di appello deve contenere – tra l’altro – la dichiarazione di
appellare con l’indicazione precisa dei punti della sentenza che si intendono
deferire all’autorità di secondo grado, le domande, come pure i motivi di fatto
e di diritto sui quali il gravame si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC).
Se tali requisiti mancano, il ricorso è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC).
L’appellata reputa che in concreto l’impugnazione sia irricevibile perché la
richiesta di giudizio tende unicamente alla riforma del decreto impugnato,
senza indicare a quanto ammonterebbero i contributi ridotti. Se non che, come
la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, la sanzione della nullità va
applicata con cautela: anche se non risponde in modo preciso ai requisiti posti
dalla legge, l’appello è ricevibile se dal suo contenuto emerge chiaramente
l’intenzione di impugnare la sentenza pretorile, se dal contesto si desumono i
motivi a sostegno del ricorso e se l’insufficienza formale non reca pregiudizio
alla controparte (Rep. __________pag. __________ consid. 1, __________pag. 338
in alto, __________pag. 186 __________. 8, pag. 335 consid. 1). Nella
fattispecie l’appellante chiede che il decreto del 16 gennaio 1995 sia
riformato nel senso di accogliere la sua istanza di modifica 22 febbraio 1995.
Quest’ultima tendeva alla riduzione immediata dei contributi litigiosi a fr.
700.– mensili per la moglie e a fr. 700.– mensili per ciascuno dei figli (pag.
11). Pretendere in tali circostanze che sia impossibile capire a quanto ammonterebbe
la prospettata riduzione dei contributi non è serio. L’appello è pertanto ricevibile.
-
Il Pretore ha respinto l’istanza di modifica con l’argomento che
l’intervenuto rinvilio del peso messicano per rapporto al franco svizzero
doveva essere fatto valere tempestivamente, prima che fosse emanato il decreto
cautelare del __________ 1995 (doc. __________). Quanto al deprezzamento
verificatosi tra il __________ 1995 e la data dell’istanza di modifica
(__________1995), esso non appariva rilevante. Oltre a ciò, l’istante risultava
possedere in Svizzera una sostanza di fr. 1 200 000.–, sul cui reddito (pre-sunto)
di fr. 40 000.– annui la fluttuazione della moneta messicana non aveva
incidenza. Per di più, se deprezzamento v’era stato, esso aveva comportato
anche una riduzione del fabbisogno del marito, il cui onere locativo di fr.
2135.– mensili appariva ormai esorbitante rispetto ai contributi offerti,
soprattutto ai figli.
-
L’appellante sostiene di aver fatto valere in tempo utile l’interve-nuto
deprezzamento della valuta messicana, tant’è che il 29 dicembre 1994 egli aveva
presentato – nell’ambito della causa di merito – un’istanza di restituzione in
intero per produrre fotocopia di due bonifici bancari (doc. __________ e
__________), dai quali risultava che tra il 28 novembre e il 27 dicembre 1994
il peso messicano si era svalutato del 41% rispetto al franco svizzero. Tale
istanza è stata accolta dal Pretore il 28 febbraio 1995, dopo l’emanazione del
decreto 16 gennaio 1995, ciò che non può essergli evidentemente rimproverato.
Egli sottolinea inoltre che il decreto del 16 gennaio 1995 non può avere forza
di giudicato per quanto riguarda la svalutazione della moneta, non esaminato
allora, e che tale deprezzamento – imprevedibile all’epoca – ha implicato una
diminuzione reale del suo stipendio, mentre il reddito della sua sostanza (cui
allude il Pretore) “non è comunque superiore a quello della moglie, che
possiede una sostanza di oltre fr.
1 400 000.–”.
- Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o
di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice,
non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze
considerate al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate
in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate
solo in parte (Hinderling/Steck, Das
schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995,
pag. 545 nota 77 con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza). Un
decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce
forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non
acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle
Rechtskraft: Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583; Pelet,
Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in
alto con richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente
sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica non è decisivo
sapere, quindi, se l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di
modifica invocata: decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura.
Solo a tali premesse il giudice può statuire nuovamente sulla controversia. Ciò
posto, il coniuge che omette di allegare con tempestività elementi di fatto a
suo favore non perde per ciò soltanto il diritto alla modifica dell’assetto
provvisionale. Perde invece – di regola – il diritto di ricuperare quanto
versato in esubero, giacché non può beneficiare di alcuna modifica retroattiva (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, nota 445 ad art. 145 CC).
-
Nella fattispecie l’appellante ha introdotto l’istanza di modifica
il 22 febbraio 1995, accludendo una dichiarazione bancaria dalla quale
risultava che 100 pesos messicani valevano il 15 aprile 1994 fr. 43.25, il 29
aprile 1994 fr. 43.– e il 14 febbraio 1995 fr. 22.50 (doc. __________). Al
contraddittorio del 29 marzo 1995 egli ha comprovato altresì che il 15 marzo
1995 100 pesos valevano ormai fr. 17.75 (doc. 72). Il Pretore ha poi accertato
d’ufficio che il 15 aprile 1995 il cambio era rimasto praticamente invariato
(100 pesos valevano fr. 18.–), mentre il 15 maggio 1995 era risalito, ma di
poco (100 pesos per fr. 20.–). Come lo stesso Pre-tore riconosce (decreto
impugnato, pag. 2 in basso), al momento in cui erano stati fissati i contributi
provvisionali per moglie e figli (16 gennaio 1995), il deprezzamento del peso
messicano intervenuto nel corso dell’istruttoria non era stato considerato. Che
tale svalutazione sia rilevante e sostanzialmente irreversibile è ammesso dal
Pretore medesimo (decreto impugnato, pag. 3 in alto). L’unico motivo per cui il
primo giudice ha rifiutato di valutare l’incidenza dell’inflazione sull’entità
dei contributi provvisionali si conduce al fatto che – secondo il Pretore –
l’appellante avrebbe dovuto valersene prima che fosse emanato il decreto (del
16 gennaio 1995). Posta tale premessa, egli ha poi ritenuto che la svalutazione
intervenuta dopo il 16 gennaio 1995 è di poco conto e in ogni modo irrilevante
per rapporto al reddito della sostanza conseguito (in franchi) dall’istante.
-
L’argomentazione del Pretore non può essere condivisa. Si è spiegato
poc’anzi che un decreto cautelare non è immutabile e può essere modificato in
ogni momento ove risulti inadeguato alla situazione. La situazione non deve
necessariamente essere mutata: decisivo è il fatto che sussista un divario
rilevante e duraturo fra le premesse cui si àncora il decreto cautelare e la situazione
reale. Nella fattispecie l’istante ha reso verosimile un divario rilevante
(attorno al 50%) e duraturo fra il tasso di cambio considerato al momento in
cui sono stati fissati i contributi provvisionali e il tasso applicabile al
momento in cui è stata introdotta – rispettivamente è stata giudicata –
l’istanza di modifica. Non vi era motivo quindi perché il Pretore rifiutasse di
prenderne considerazione, tanto più che il 16 gennaio 1995 i doc. __________e
__________non erano ancora stati versati agli atti. Diverso sarebbe stato il
caso qualora l’istante avesse deliberatamente tardato a far valere il
deprezzamento monetario allo scopo di pregiudicare la posizione della moglie o
dei figli. In concreto non è dato di intravedere un abuso simile già per il
fatto che, tardando a evocare il fattore di modifica, egli non può esigere il
rimborso dei contributi eventualmente pagati in eccesso (sopra, consid. 4 in fine).
-
Rimane da esaminare in che misura l’intervenuto deprezzamento del
peso messicano si ripercuota sui contributi provvisionali destinati a moglie e
figli. Ora, per quel che concerne il reddito del marito, è vero che nel decreto
del 16 gennaio 1995 il Pretore aveva accertato un guadagno netto di 18 000
pesos mensili (pag. 3 a metà) a partire dall’aprile 1994. Il fatto è che la
modifica postulata dall’istante decorrerebbe, al più presto, il __________
__________ 1995 (data dell’istanza). Quale fosse il guadagno effettivo
dell’appellante a quella data non è dato di sapere, né si può supporre ch’esso
sia rimasto invariato. Basti pensare che il deprezzamento più grave del peso
messicano sembra essere intervenuto proprio tra l’aprile del 1994 e il febbraio
del 1995 (sopra, consid. 6): di fronte a un’inflazione tanto massiccia occorrerebbe
verificare anche – nell’interesse dei figli, che rischia-no di vedersi ridurre
i contributi – quale sia stata l’evoluzione dello stipendio percepito
dall’appellante.
Circa il reddito della sostanza,
l’istante tenta di rimetterne in discussione l’ammontare sostenendo che oltre
la metà di tale sostanza è stata trasferita in __________ per costruire una
casa a __________ __________ __________ (__________). Tale generico assunto non
basta però a sostanziare l’allegazione. Nel decreto del 16 gennaio 1995 il
Pretore aveva rilevato che, in assenza di cifre precise, bisognava dipartirsi
da quanto lo stesso marito aveva dichiarato nel memoriale di risposta (pag.
22): che, cioè, la sua situazione patrimoniale era equivalente a quella della
moglie (sostanza di fr. 1 200 000.–), donde un reddito presunto di fr. 40 000.–
annui (decreto, pag. 5 in alto). Per rimettere in discussione tale stato di
cose occorrono dati seri e verosimili, che nemmeno l’istante ha prodotto,
limitandosi a richiamare “gli atti di causa”. Al proposito l’istanza di
modifica è stata giustamente respinta.
Il fabbisogno del marito, stimato
dal Pretore in fr. 3660.– mensili (decreto, pag. 5 in basso), dovrebbe essere
riconsiderato a sua volta in funzione del noto deprezzamento monetario. Lo
stesso appellante ne aveva proposto la riduzione a fr. 2900.– (istanza di
modifica, pag. 8). Se non che, tale cifra si fonda sulla presun-zione che lo
stipendio netto sia rimasto quello di 18 000 pesos mensili precedente il crollo
del cambio. Ove ciò non fosse, il fabbisogno minimo dell’istante potrebbe anche
non essersi ridotto, giacché a un maggior guadagno in valuta locale (pur deprezzata)
corrisponderebbe un maggior fabbisogno nominale.
-
Il diritto dei figli alla riscossione di un contributo alimentare adeguato
dev’essere protetto d’ufficio dal giudice, il quale applica – come in tutte le
questioni inerenti ai figli – il principio inquisitorio illimitato disposto dal
diritto federale (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio). Di fronte a un
genitore che postula una riduzione dei contributi per i figli in seguito al deprezzamento
della moneta estera in cui egli è retribuito, il giudice non deve accontentarsi
di appurare l’effettiva svalutazione della moneta (in concreto fuori
discussione), ma deve verificare anche se lo stipendio nominale del genitore è
rimasto invariato. Nella fattispecie manca qualsiasi verosimile dato
sull’ammontare della rimunerazione percepita dall’appellante dopo l’aprile del
-
Ciò obbligherebbe questa Camera ad assumere nuovi documenti per la prima
volta in appello, sottraendo alle parti il doppio grado di giurisdizione, poiché
contro l’attuale sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario al
Tribunale federale. Ne segue che l’unica soluzione ragionevole consiste
nell’annullare il decreto impugnato e nel rinviare la causa al Pretore perché
accerti se – e apprezzi in quale misura – il deprezzamento del peso messicano
(attorno al 50%) abbia effettivamente comportato una perdita del potere di
acquisto per lo stipendio dell’appellante. L’onere di rendere verosimile tale
circostanza incombe all’istante medesimo. Nel caso in cui risulti un’effettiva
diminuzione di stipendio, il Pretore valuterà se il fabbisogno minimo dell’ap- pellante
sia ancora compatibile con i doveri di equo mantenimento nei confronti della
famiglia (art. 163 CC).
-
Gli oneri del giudizio odierno vanno suddivisi tra le parti (art.
148 cpv. 2 CC). L’appellante ottiene causa vinta sul principio, ma non è dato
di sapere in che misura tale vittoria avrà effetti pratici. Si giustifica
quindi di ripartire le spese processuali a metà, compensando le ripetibili.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è parzialmente accolto,
il decreto impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.
-
Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr.
250.--
b) spese fr.
50.--
fr.
300.--
già anticipati dall’appellante,
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
- Intimazione:
-- avv. dott. __________
-__________ __________, __________;
-- avv. __________ __________,
__________o.
Comunicazione al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster