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Numero d'incarto:
11.1995.203
Data decisione, Autorità:
29.11.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00203
Lugano,
29 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 3 gennaio 1995 da
__________, ora in __________
contro
__________, nata __________, ora in __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
26 maggio 1995 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il
4 maggio 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. Il 3 gennaio 1995 __________ __________ ha promosso azione di
divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona chiedendo che, sciolto
il matrimonio, fosse omologata la convenzione sulle conseguenze accessorie
firmata insieme con la moglie __________ (nata __________) il 19 dicembre 1994.
La moglie ha aderito alla petizione.
B. Con sentenza del 4 maggio 1995 il Pretore ha pronunciato il divorzio
e approvato la convenzione sottoscritta dai coniugi. Entrambe le parti sono
state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dei rispettivi avvocati.
C. Insorto il 26 maggio 1995 con un appello contro la sentenza di
divorzio, __________ __________ propone che quest’ultima sia riformata nel
senso di respingere la sua petizione e di non omologare la convenzione del 19
dicembre 1994. Egli fa valere che, “in modo del tutto inatteso”, la moglie si
sarebbe riconciliata con lui “proprio durante il periodo immediatamente
successivo alla notifica della sentenza”.
D. Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 1995 __________ __________
po-stula il rigetto dell’appello. Essa sostiene che, nonostante una sua
apparente disponibilità iniziale, non è avvenuta alcuna riconciliazione e che
la separazione di fatto perdura ormai da oltre un anno.
E. Il giudice delegato ha invitato __________ __________, il 13 novembre
1995, a esprimersi sull’effettiva riconciliazione e a confermare –sotto
comminatoria di stralcio – il mantenimento del ricorso. L’attore non ha
ritirato il plico raccomandato, che la posta ha ritornato alla Camera civile di
appello il 23 novembre 1995.
Considerando
in
diritto:
-
L’appellante, invitato a riscontrare le osservazioni della moglie e
a confermare il mantenimento dell’appello (con la comminatoria che in caso di
silenzio il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli), non ha avuto reazione
alcuna. Ora, un atto non ritirato alla posta si ritiene notificato allo scadere
del termine di giacenza: Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 4 ad art. 124). Questa Camera potrebbe quindi,
senza ulteriore motivazione, togliere la procedura dai ruoli per carenza di
interesse giuridico (art. 351 CPC). Dato che l’appellante non ha nemmeno preso
conoscenza della comminatoria di stralcio (intesa unicamente a evitare una
formale dichiarazione di irricevibilità), appare nondimeno opportuno vagliare –
abbondanzialmente – la proponibilità del gravame.
-
In sede di appello è esclusa la facoltà di addurre fatti, prove ed
eccezioni nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). La riconciliazione pretesa
dall’appellante, avvenuta dopo il giudizio del Pretore, è manifestamente un
fatto nuovo. Già di primo acchito l’appello in esame, fondato su una
circostanza di cui questa Camera non può prendere cognizione, si rivela quindi
irricevibile. Rimane da esaminare se nel caso specifico si giustifichi una
deroga a tale principio.
-
Un coniuge, ottenuto il divorzio, può ancora recedere dalle sue
intenzioni finché lo scioglimento del matrimonio non è passato in giudicato;
egli può ritirare infatti l’azione, facendo decadere la sentenza di primo grado
(Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 566 in alto). In concreto l’appello non
può essere equiparato a una dichiarazione di ritiro già per la circostanza che
l’attore non manifesta alcuna volontà in tal senso: egli crede anzi – a torto –
che non gli sia più possibile desistere dall’azione (memoriale, pag. 3) e
chiede che la sua petizione sia respinta nel merito, per intervenuta riconciliazione
delle parti. Tale punto di vista, ancorché erroneo, non consente di stralciare
la procedura dai ruoli.
-
L’appellante sostiene che l’accoglimento del ricorso, oltre a
“evi-tare la celebrazione di un inutile secondo matrimonio”, sarebbe
nell’interesse della figlia __________ (1990), poiché permetterebbe “il
ristabilimento della situazione quo ante”. Tale argomentazione potrebbe
fors’anche giustificare – a titolo eccezionale – la ricevibilità di un appello
fondato su un fatto nuovo (la riconciliazione dei coniugi), a tutto favore del
matrimonio. Se non che, l’attore può conseguire lo stesso effetto dichiarando
semplicemente al primo giudice di ritirare l’azione (art. 352 CPC). Non vi è
dunque alcuna necessità di derogare al divieto dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
(per quanto riguarda altri Cantoni cfr. Bühler/
Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note 48 segg. ad art.
146 CC).
-
Si aggiunga infine, a ogni buon conto, che nella fattispecie la riconciliazione
invocata dall’appellante non apparrebbe lontanamente verosimile. Intanto la
convenuta nega, nelle proprie osservazioni del 16 ottobre 1995, di voler
rimanere sposata. Anzi, in una successiva lettera dell’8 novembre 1995 essa
chiede a questa Camera di accelerare la procedura di divorzio “avendo una nuova
situazione di un eventuale matrimonio”. Quanto all’ appellante, egli non ha
neppure ritirato l’atto che lo invitava a esprimersi sulle affermazioni della
controparte. Scorgere indizi di riconciliazione in circostanze del genere non
sarebbe serio.
-
Gli oneri processuali odierni seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). La particolarità della causa, e segnatamente il fatto che
all’appellante sia stato prospettato un eventuale stralcio della procedura
senza spese, giustificano tuttavia di rinunciare a prelievi. La convenuta, che
ha presentato osservazioni all’appello, ha diritto in ogni modo a un’equa
indennità per ripetibili.
Per
questi motivi
pronuncia:
-
Nella misura in cui non è divenuto
privo di interesse giuridico, l’appello è irricevibile.
-
Non si riscuotono tasse né spese.
L’appellante rifonderà alla controparte fr. 250.– per ripetibili di appello.
-
Intimazione:
– __________, __________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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