Appeal dismissed for failure to appoint counsel

11.1995.20Autre juridiction22 juin 1995Dismissed

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Résumé

The Ticino Court of Appeal dismissed the plaintiff company’s appeal against the Bellinzona Pretore’s decree striking the action after counsel had ceased to act and the company failed to appoint a new representative within the deadline. The court held that the earlier order should have been issued as a decree rather than an ordinance, but the formal error caused no prejudice and did not invalidate the measure. It further held that once the requirements of Art. 39 CPC were met and the deadline expired, striking out the case was mandatory. The appellant was ordered to pay the costs and party compensation.

Regest

Art. 39 CPC; sanction for failure to appoint counsel; form of procedural order and consequences of defective designation. The duty to summon a party to appoint counsel arises where the court considers the party unable to conduct the case with the necessary clarity. The summons concerns procedural capacity and must be issued in the form of a decree; however, an incorrect denomination as ordinance does not result in nullity or annulability absent prejudice to defense rights (consid. 2). Once the statutory preconditions of Art. 39 CPC are fulfilled, the court has no further discretion as to the sanction: if the plaintiff does not comply within the fixed period, the action must be struck out (consid. 3). Issues of fault or delay may be relevant only to restitution or extension requests, not to the legality of the strike-out.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1995.20

Data decisione, Autorità: 22.06.1995, ICCA

Incarto n. 11.95.00020

Lugano 22 giugno 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di iscrizione definitiva d’ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 15 febbraio 1993 da

__________, __________, (ora patrocinata dal lic. iur. __________, __________a)

contro

__________, __________, __________, (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

  1. Se dev’essere accolto l’appello dell’11 gennaio 1995 presentato dalla __________ __________ e __________ __________ contro il decreto emesso il 6 dicembre 1994 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili;

Ritenuto

in fatto:

A. La __________ __________ e la __________ __________ __________ __________ __________ sono comproprietarie in ragione di un mezzo delle particelle n. __________, __________8, __________, __________e __________RDF di __________. Nel mese di novembre 1991 alla ditta __________ __________ e __________ __________ di __________ sono stati commissionati lavori da capomastro per l’edificazione di tre case unifamiliari sulle precitate particelle. A seguito del mancato pagamento di alcune fatture e della revoca del contratto di appalto, con istanza del 9 giugno 1992 l’appaltatrice ha richiesto l’iscrizione di un’ipoteca legale provvisoria di fr. 229’317.-- e di fr. 390’683.-- sulle particelle __________e __________, di fr. 620’000.-- sulle particelle __________e __________e di fr. 620’000.-- sulle particelle 1128 e 1127.

B. Con sentenza del 18 dicembre 1992 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha parzialmente accolto la richiesta e ha ordinato l’iscrizione provvisoria di nove ipoteche legali a favore dell’appaltatrice e a carico dei fondi, nel frattempo sottoposti al regime della proprietà dei piani, di proprietà delle committenti (inc. __________/92). L’appello presentato il 31 dicembre 1992 dalle convenute contro la predetta decisione è tuttora pendente dinanzi questa Camera (inc. n. __________).

C. Il 15 febbraio 1993 la __________ ha introdotto dinanzi il Pretore del Distretto di Bellinzona l’azione di accertamento del credito e di iscrizione di ipoteca legale definitiva, alla quale si sono opposte le committenti con risposta del 9 giugno 1993. La procedura è attualmente allo stadio della replica.

Il 3 settembre 1993 la __________ ha denunciato la lite allo Stato del Cantone Ticino.

D. Il 17 ottobre 1994 l’avv. __________ __________ ha comunicato alla Pretura di non patrocinare più la ditta attrice. Il Pretore, sulla scorta di tale dichiarazione, ha ordinato il 18 ottobre 1994 alla __________ di munirsi di un nuovo patrocinatore entro trenta giorni, con la comminatoria dello stralcio della causa in caso di inosservanza del termine.

Preso atto che l’attrice non aveva dato seguito all’ordinanza , Il Pretore ha decretato il 6 dicembre 1994 il Pretore lo stralcio della causa, ordinando all’Ufficiale dei registri di Bellinzona di cancellare le ipoteche legali iscritte in via provvisoria a favore dell’attrice e a carico delle proprietà per piani dei convenuti.

E. Contro il decreto appena citato la __________ è insorta con un appello dell’11 gennaio 1995 in cui propone la reintegra della causa da lei promossa, con la conseguente reinscrizione delle ipoteche legali iscritte in via provvisoria a suo favore a carico delle proprietà per piani delle convenute. Nelle loro osservazioni del 20 febbraio 1995 __________ e __________ postulano il rigetto del gravame.

Considerando

in diritto:

  1. Il Pretore, preso atto che il precedente patrocinatore della ditta attrice aveva rinunciato al mandato, con ordinanza del 18 ottobre 1994, ha assegnato alla parte in causa un termine di trenta giorni per munirsi di un nuovo patrocinatore con la comminatoria dello stralcio della lite in caso di inosservanza. Accertato che il termine impartito era trascorso infruttuosamente, con decreto del 6 dicembre 1994 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli.

L’appellante, pur ritenendo giustificata la diffida del Pretore a munirsi di un patrocinatore, censura sia la forma della decisione sia la sostanza della stessa. In particolare essa rileva che la decisione sarebbe stata erroneamente emanata in forma di ordinanza. Inoltre essa costituirebbe un’applicazione eccessivamente rigorosa dell’art. 39 CPC dato che non spettava all’attrice proporre il successivo atto procedurale e che lo stralcio della causa comportava pure la cancellazione delle ipoteche legali iscritte in via provvisoria.

  1. Per l’art. 39 cpv. 2 CPC quando il giudice ritiene che una persona non è capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria di stralcio di causa se la parte è attrice.

La facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa, rientra nella capacità di una parte (art. 97 n. 4 CPC), e trattandosi di un presupposto processuale esso va definito con un decreto (art. 100 cpv. 1 CPC). A ragione l’appellante sostiene che la decisione del Pretore del 18 ottobre 1994 di assegnarle un termine di trenta giorni per munirsi di un patrocinatore avrebbe dovuto essere emanata nella forma del decreto e non in quella dell’ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 3 ad art. 39).

La conseguenza non è però la nullità dell’atto, non verificandosi alcuno dei casi previsti dall’art. 142 CPC, considerato in particolare che in concreto l’erronea denominazione del provvedimento, non ha comportato per la parte alcun pregiudizio nei suoi diritti di difesa (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC). In questo senso non ricorrono di conseguenza neppure gli estremi per ritenere la decisione annullabile ai sensi dell’art. 143 CPC.

Non può neppure essere validamente sostenuta la censura di carente motivazione (appello pag. 12). La decisione 18 ottobre 1994, apposta a retro della lettera 17 ottobre 1994 con la quale il precedente patrocinatore comunicava la rinuncia al mandato, si richiamava dell’art. 39 CPC. Tale motivazione è sufficiente in diritto (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 285) poiché la semplice lettura del citato disposto di legge consente di capire che il giudice riteneva la parte attrice incapace di condurre personalmente la causa, conclusione del resto condivisa dalla stessa appellante.

  1. Anche la censura riguardante l’interpretazione troppo rigida della norma in questione, la quale impone tempi troppo stretti e una sanzione troppo rigorosa non può essere condivisa. Una volta verificatesi le premesse per l’applicazione della norma, questione sulla quale il giudice decide disponendo di un ampio margine di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 7, 8 e 12 ad art 39), l’art. 39 cpv. 2 CPC non si presta più a interpretazioni. Esso va applicato come tale.

Nel caso concreto è incontestato che l’appellante non è in grado di condurre da sola la propria causa, come è pacifico pure che essa non ha ossequiato il termine assegnatole dal Pretore per munirsi di un patrocinatore. Non può quindi essere ritenuta più o meno rigorosa la decisione del primo giudice di stralciare la causa, dato che per il codice di rito quella era la conseguenza obbligata della situazione venutasi a creare.

Si aggiunga che l’appellante ha perfettamente inteso il significato e la portata della decisione del Pretore, tant’è che essa si è posta alla ricerca di un nuovo patrocinatore. Che poi essa lo abbia trovato unicamente dopo la scadenza del termine assegnatole non concerne la corretta applicazione dell’art. 39 CPC. La questione di sapere se il ritardo sia imputabile alla parte in causa avrebbe riguardato, se mai, il giudizio su un’eventuale istanza di restituzione in intero davanti al primo giudice. Va infine rilevato che se l’appellante si trovava in difficoltà nella ricerca di un patrocinatore nel termine assegnato poteva pur sempre chiedere al Pretore una proroga per l’assegnazione di un ulteriore termine, ciò che nel caso concreto non risulta essere stato fatto. Ne discende che l’appello dev’essere respinto e la decisione impugnata confermata.

  1. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti integralmente a carico dell’appellante, la quale rifonderà alle controparti un’adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

  1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

  2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 450.--

b) spese fr. 50.--

fr. 500.--

sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alle controparti, in solido, l’importo complessivo di fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili di appello.

  1. Intimazione a:
  • lic. Iur. __________, studio avv. __________, __________

  • avv. __________, __________a

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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