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Numero d'incarto:
11.1995.194
Data decisione, Autorità:
03.07.1998, ICCA
Incarto n.
11.95.00194
Lugano
3 luglio 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ____/ (iscrizione provvisoria di ipoteca
legale) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza dell'11
agosto 1994 da
__________ ora in fallimento,
(rappresentata
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 2 maggio 1995
presentata da __________ contro la decisione emessa il 18 aprile 1995, in luogo
e vece del Pretore, dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La ditta __________
ha compiuto opere da capomastro, formato le fondazioni, posato paletti di
recinzione ed eseguito la pavimentazione in asfalto per l’edificazione di un
capannone industriale sulla particella n. __________ RFD di __________, appartenente
a __________ Dedotti gli acconti versati dalla committente, la ditta
appaltatrice vanta un credito residuo di fr. 108’330.40.
B. L’11 agosto 1994
__________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona che fosse iscritta
provvisoriamente a proprio favore sulla citata particella n.
__________un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per la somma di fr.
108’330.40 con interessi dal 22 giugno 1994. Statuendo il 12 agosto 1994 senza
contraddittorio, il Pretore ha ordinato l’iscrizione provvisoria.
C. All’udienza del 5
ottobre 1994, indetta per discutere l’iscrizione provvisoria, l’istante ha
confermato la sua domanda, cui si è opposta __________ con l’argomento che la
richiesta era tardiva. Dopo che il Segretario assessore ha respinto le prove
offerte, al dibattimento finale del 22 marzo 1995 le parti hanno mantenuto le
rispettive posizioni. Con decisione del 18 aprile 1995 il Segretario assessore
ha accolto l’istanza in luogo e vece del Pretore e ha confermato l’iscrizione
provvisoria dell’ipoteca legale a favore dell’istante. Le spese, con una tassa
di giustizia di fr. 1’200.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta
a rifondere alla controparte fr. 2’500.– per ripetibili.
D. Insorta con un
appello del 2 maggio 1995 contro la predetta decisione, __________ propone che
il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l’istanza. Nelle
sue osservazioni del 26 maggio 1995 __________ conclude per il rigetto del gravame.
E. Il 30 novembre 1995
il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il fallimento di
__________ e il giudice delegato ha sospeso la procedura di appello il 5 febbraio
1996. Il 26 giugno 1998 l’amministratore speciale del fallimento ha comunicato
che la seconda adunanza dei creditori ha deciso di continuare la causa.
Considerando
in diritto: 1. L’iscrizione
dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve aver luogo entro tre
mesi dal compimento dell’opera (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine di tre mesi,
perentorio, è salvaguardato già con l’iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1
n.1 CC e 22 cpv. 4 ORF), che il giudice decide in procedura sommaria (art. 961
cpv. 3 CC), limitata cioè a un esame di mera verosimiglianza. Incombe
all’artigiano o imprenditore rendere verosimile la tempestività della
richiesta, non al proprietario del fondo dimostrarne la tardività. Se la
verosimiglianza è dubbia, il giudice concede l’iscrizione provvisoria e rinvia
il pronunciato sull’effettiva ammissibilità dell’ipoteca legale alla sentenza
di merito (Schumacher, Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 2a
edizione, pag. 217, n. 748 segg.; Steinauer,
Les droits réels, vol. III, 2a edizione, pag. 220 n. 2883b e pag.
224 n. 2891 con richiami; DTF 100 Ia 22 consid. 4a). Vertendo il litigio sulla
tempestività dell’istanza, in particolare, l’iscrizione provvisoria può essere
rifiutata unicamente quando non vi sia dubbio che la richiesta è formulata
fuori tempo (Schumacher, op.
cit., pag. 218 n. 750 e riferimenti).
-
Il Pretore ha
accolto l’istanza poiché gli ultimi lavori, eseguiti il 21 giugno 1994, apparivano
– a prima vista – necessari per portare l’opera a compimento, di modo che il
termine trimestrale per ottenere l’iscrizione decorreva da quest’ultima data.
L’appel-lante censura tale accertamento, rilevando che secondo le stesse ammissioni
dell’istante le opere in questione sono state ultimate il 5 aprile 1994 e che i
lavori eseguiti il 21 giugno successivo erano semplici interventi in garanzia.
-
Nella fattispecie
risulta che il 5 aprile 1994 l’imprenditore ha comunicato alla committente la
fine dei lavori, invitandola a collaudare l’opera (doc. 5). Il collaudo, che ha
avuto luogo il 18 aprile successivo, ha rivelato l’esistenza di difetti, in
particolare nel locale mensa e nella zona dei portoni di entrata del
laboratorio (doc. 6). Il 21 giugno 1994 due operai dell’istante hanno eseguito
lavori nel locale mensa e sotto il portone (doc. E).
-
L’istante sostiene
di avere concluso i lavori il 21 giugno 1994 fondandosi su un rapporto
giornaliero dei suoi operai (doc. E). Questa Camera ha già avuto modo di rilevare,
tuttavia, che semplici bollettini stesi dagli operai di un artigiano o di un imprenditore
non bastano a rendere verosimile il credito addotto per l’iscrizione
provvisoria di un’ipoteca legale, salvo che gli autori dei bollettini
confermino le loro scritture private davanti al giudice in veste di parte,
testimone o perito (I CCA, sentenza del 3 agosto 1992 in re M. contro R.,
consid. 4 menzionato in: Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 90).
-
Nel caso in esame i
due dipendenti che hanno materialmente compilato il predetto rapporto
giornaliero non sono stati sentiti dal giudice, né la loro testimonianza è stata
offerta. A parte il fatto che non è dato di sapere con un minimo di precisione
quali lavori essi abbiano eseguito il 21 giugno 1994, giova ricordare – in ogno
modo – che il termine per ottenere l’iscrizione di un’ipo-teca legale decorre
con la fine dell’opera. Interventi di poco conto, secondari o accessori influiscono
sulla decorrenza del termine solo se sono indispensabili, ovvero se l’opera non
può considerarsi terminata senza di essi (Steinauer,
op. cit., pag. 220 n. 2284a con rinvii; Schumacher,
op. cit., pag. 173 n. 614 segg.). La rimozione del cassero usato per la
formazione del risparmio e la rifinitura con malta fine dello zoccolo del
bollitore nel locale mensa sono manifestamente lavori accessori: il primo
costituisce un’operazione di sgombero di poca importanza, che non fa
ricominciare a decorrere il termine dell’art. 839 cpv. 2 CC (DTF 120 II 392
consid. 1c), il secondo è un semplice intervento di finitura. Quanto al
livellamento del pavimento nella zona dei portoni del laboratorio, esso si
esaurisce nella correzione di un difetto e configura quindi un lavoro in
garanzia. Si aggiunga che per lo stesso imprenditore i lavori erano già
conclusi il 5 aprile 1994, tant’è che ha chiesto il collaudo dell’opera (doc.
5), circostanza confermata anche dalla direzione dei lavori (doc. 7). Sebbene
il criterio della verosimiglianza non vada apprezzato con soverchio rigore, già
a un sommario esame la tempestività dell’iscrizione non può – nelle circostanze
descritte – ritenersi verosimile. L’appello dovendo essere accolto già per
questa ragione, l’esame delle altre censure sollevate dalla committente appare
superfluo.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto l’esito
dell’appello, si giustifica di riformare anche il pronunciato sulle spese e le
ripetibili di prima sede, che devono essere sopportate dall’istante.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la
decisione impugnata è così riformata:
-
L’istanza
è respinta e l’Ufficio dei registri di __________ è invitato a cancellare
l’ipoteca legale iscritta in via provvisoria a favore della ditta __________,
__________, per l’importo di fr. 108’330.40 oltre interessi al 10% dal 22
giugno 1994 a carico della particella n. __________RFD di __________, proprietà
della __________, __________.
Annullato
La tassa di giustizia di fr. 1’200.– e le spese di fr. 100.– sono poste a
carico dell’istante, che rifonderà alla convenuta l’importo di fr. 2’500.– per
ripetibili.
II. Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico di __________, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili
di appello.
III. Intimazione a:
-
avv. __________,
__________;
-
avv. __________,
__________.
Comunicazione
a:
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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