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Numero d'incarto:
11.1995.179
Data decisione, Autorità:
05.02.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00179
Lugano,
5 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Morini
visto
l’appello del 30 marzo 1995 presentato da
__________, __________, e
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
la
decisione del 20 marzo 1995 (inc. ) con cui il Pretore del Distretto
di Lu-gano, sezione 4, ha ordinato l’amministrazione dell’eredità lasciata da
__________ __________ __________ (1958–1990), attinente di __________
(), con ultimo domicilio a __________, su istanza di
, __________ ()
(patrocinata
dall’avv. __________ ____________________ __________) e
, __________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. , cittadino svizzero attinente di __________
(__________ con ultimo domicilio a __________, è deceduto a
__________ il __________ 1990. Celibe e senza discendenti, egli ha lasciato la
madre , un fratello () e due fratellastri (__________e
__________), figli naturali del padre __________, cittadino __________ deceduto
nel 1981.
B. __________ e __________ si sono rivolti il 6 settembre 1990 al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché ordinasse l’inventario della
successione. L’istanza è stata accolta il giorno successivo e il notaio
__________ __________ di __________ è stato incaricato di allestire
l’inventario.
C. Il 13 marzo 1991 __________, amica di __________ __________ (aveva
con questi un appartamento in comproprietà a __________), ha adito il Tribunale
civile di __________ chiedendo di essere dichiarata – sulla base di due lettere
a lei scritte da __________ __________ – unica erede istituita. Respinta in
primo grado, l’azione consta essere tuttora pendente davanti alla Corte di appello
di __________.
D. __________ e __________ hanno promosso causa direttamente davanti al
Tribunale di appello del Cantone Ticino, il 7 ottobre 1991, contro __________
__________ __________, __________ __________ e __________ __________ per essere
riconosciuti unici eredi legittimi di __________ . Il processo è in
corso davanti alla II Camera civile di appello ().
E. Il 5 aprile 1993 __________ è stato ammesso dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 4, ad assistere alla confezione dell’ inventario e il notaio
è stato invitato a concludere il mandato. Questi ha consegnato il proprio
brevetto al Pretore il 26 novembre 1993.
F. __________ ha introdotto a sua volta, il 16 febbraio 1995,
un’istanza al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché fosse nominato
un rappresentante della comunione ereditaria. All’udienza del 17 marzo 1995 si
sono presentati unicamente i patrocinatori di __________ e di __________, che
hanno chiesto di designare come rappresentante della comunione ereditaria o
come amministratore della successione il notaio __________ __________. Il
patrocinatore di __________ e di __________ __________ non è comparso
all’udienza.
G. Con decisione del 20 marzo 1995 il Pretore ha ordinato
l’ammi-nistrazione dell’eredità, designando in qualità di amministratore il
notaio __________ __________. Egli ha rilevato che, vista l’incertezza sulla
persona degli eredi, si imponeva la nomina di un amministratore cui sarebbe
spettato il compito “di condurre le necessarie ricerche e di prendere tutti i
provvedimenti assicurativi richiesti dalle circostanze”. La tassa di giustizia
di fr. 100.– è stata posta a carico della successione.
H. Insorti il 30 marzo 1995 con un appello contro la decisione citata,
__________ e __________ chiedono che – conferito al ricorso effetto sospensivo
– l’amministrazione dell’eredità sia annullata e il giudizio del Pretore
riformato di conseguenza. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta
dalla presidente della I Camera civile con decreto del 5 aprile 1995.
I. Nelle sue osservazioni del 4 maggio 1995 __________ __________ si
rimette al giudizio di questa Camera. __________ __________ propone invece,
nelle sue osservazioni del 5 maggio 1995, il rigetto dell’appello.
Considerando
in
diritto:
-
La nomina dell’amministratore di una successione (art. 554 e 556
cpv. 3 CC) è disposta con procedura sommaria non conten-ziosa (art. 2 n. 9 e art.
3 LAC; Rep. 1988 pag. 348 consid. 2). Il Pretore, che agisce d’ufficio (art.
551 cpv. 1 CC), applica il prin-cipio inquisitorio (Rep. 1990 pag. 188 in
alto), nel senso che ha la facoltà di assumere informazioni di propria
iniziativa e di provocare anche spiegazioni da terzi (art. 360 cpv. 2 CPC). Il
provvedimento da lui emanato è impugnabile entro dieci giorni (Rep. 1976 pag.
201); l’appello non ha effetto sospensivo, salvo che il presidente della Camera
adita decida altrimenti (art. 360 cpv. 3 con rinvio all’art. 370 CPC).
-
Per il procedimento successorio e le controversie ereditarie sono
competenti – secondo il diritto svizzero – i tribunali o le autorità svizzeri
dell’ultimo domicilio dell’ereditando, riservata la competenza esclusiva
eventualmente rivendicata dallo Stato estero per i fondi sul suo territorio
(art. 86 LDIP). Se l’ereditan-do era un cittadino svizzero con ultimo domicilio
all’estero, competenti sono i tribunali o le autorità svizzeri del luogo
d’origine, sempre che l’autorità estera non si occupi della successione (art.
87 cpv. 1 LDIP). I tribunali o le autorità svizzeri del luogo d’origine sono
sempre competenti, per converso, se un cittadino svizzero con ultimo domicilio
all’estero ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto alla
competenza o al diritto svizzeri i suoi beni situati in Svizzera o l’intera
successione (professio iuris), fatta salva – una volta ancora – la
competenza esclusiva che uno Stato estero può rivendicare per i fondi sul suo
territorio (art. 87 cpv. 2 LDIP). Non sussistono trattati internazionali, tanto
meno con il __________ di __________, che deroghino nei rapporti con Stati
esteri alle norme federali appena citate sulla competenza per territorio (art.
1 cpv. 2 LDIP).
-
Gli appellanti sostengono che in concreto il Pretore del Distretto
di Lugano non era competente per ordinare l’amministrazione dell’eredità poiché
l’ultimo domicilio dell’ereditando era a Locarno o, tutt’al più, a __________.
Oltre a ciò – argomentano – non è lecito delegare a un amministratore la scelta
delle misure da prendere a tutela di una successione, tale ufficio incombendo
al giudice. Infine, a parere degli appellanti, non avrebbe senso nominare alla
successione un amministratore svizzero qualora la Corte di appello __________
riformasse la sentenza sfavorevole emanata nei confronti di __________
__________ __________ dal Tribunale civile del __________ (sopra, consid. C).
Nella fattispecie il Pretore del Distretto di Lugano poteva fors’anche adottare
provvedimenti conservativi a norma dell’art. 89 LDIP, ma non decidere misure a
salvaguardia della devoluzione ereditaria, fra le quali rientra appunto la
nomina di un amministratore.
-
Nella decisione impugnata il Pretore non ha verificato la propria
competenza per territorio, come del resto non l’aveva accertata nella decisione
del 7 settembre 1990 con cui aveva ordinato l’in-ventario (ancorché gli istanti
alludessero esplicitamente alla questione). Egli sembra dipartirsi dal
presupposto che, qualunque fosse l’ultimo domicilio dell’ereditando, l’autorità
svizzera del luogo di situazione era – e rimane – competente per ordinare i
necessari provvedimenti d’urgenza a tutela di beni dell’eredità che si trovano
nella sua giurisdizione (art. 89 LDIP). Se non che, tale presupposto è senz’altro
valido per i provvedimenti d’urgenza (provvedimenti conservativi,
secondo il titolo marginale). I provvedimenti ordinari a salvaguardia della
devoluzione ereditaria – come per esempio la nomina di un amministratore – restano
invece nella competenza dell’autorità preposta all’aper-tura della successione
(Bucher, Droit international
privé suisse, vol. II, Basilea 1992, pag. 313 n. 965 con rinvii; Heini in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993,
nota 3 in fine ad art. 89; Schnyder,
Das neue IPR-Gesetz, 2ª edizione, pag. 83 in alto; FF 1983 I 360 in fondo;
impreciso: Merckt, Les mesures
provisoires en droit international privé, Zurigo 1993, pag. 144 in basso).
La prassi di questa Camera
antecedente l’introduzione della leg-ge federale sul diritto internazionale privato
non operava distinzioni tra provvedimenti d’urgenza e provvedimenti ordinari a
sal-vaguardia della devoluzione ereditaria, onde la competenza del giudice
svizzero anche a ordinare l’amministrazione di un’eredi-tà (Rep. 1988 pag.
347). Tale assimilazione non può più trovare conferma alla luce dell’attuale
orientamento dottrinale e legislativo. Ci si potrebbe domandare, invero, quali
provvedimenti deb-bano essere ritenuti “conservativi” nel senso dell’art. 89
LDIP e quali invece siano destinati a salvagurdare l’ordinaria devoluzio-ne
dell’eredità. Questa Camera ha stabilito recentemente che il blocco richiesto
da un erede su conti bancari del defunto ha semplice carattere conservativo
(sentenza del 4 settembre 1995 nella causa H. contro H., consid. 1), mentre la
nomina di un amministratore della successione è un vero e proprio provvedimento
a salvaguardia della devoluzione dell’eredità (sentenza del 12 ottobre 1995
nella causa A. contro B., consid. 5b), che dev’essere preso quindi
dall’autorità preposta all’apertura della successione. Ciò vale anche per la
designazione di un rappresentante della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3
CC), che già secondo il diritto interno svizzero compete a tale autorità (Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, nota 74 ad art. 602 CC; Tuor/
Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª edizione, no-ta 48 ad art. 602 CC; Piotet, Précis de droit successoral, 2ª
edi-zione, pag. 122 in fondo). Il quesito è di sapere, ciò premesso, qual è nel
caso in esame l’autorità preposta all’apertura della successione.
-
In linea di principio – come si è spiegato (consid. 2) – l’autorità
preposta all’apertura di una successione è quella all’ultimo domicilio
dell’ereditando (art. 86 cpv. 1 LDIP). Se l’ereditando però era un cittadino
svizzero con ultimo domicilio all’estero, è competente l’autorità svizzera del
luogo di origine, “sempreché l’au-torità estera non si occupi della
successione” (art. 87 cpv. 1 LDIP). __________ __________ era cittadino
svizzero attinente di __________ (__________). Non risultando né che l’autorità
__________ si disinteressi della successione (__________ha in corso, anzi, una
causa davanti ai tribunali del __________ intesa a far accertare la sua qualità
di unica erede istituita) né che l’ereditando abbia espresso – per avventura –
una professio iuris (art. 87 cpv. 2 LDIP), non vi è motivo in concreto
per ravvisare la competenza del giudice svizzero. Gli appellanti sostengono
persino che, come sembrerebbe emergere dalla causa pendente davanti alla II
Camera civile di appello (sopra, consid. D), l’ultimo domicilio di __________
non sarebbe __________, bensì __________. La questione non ha portata pratica
ai fini dell’attuale giudizio. Indipendentemente dal problema di sapere se
l’ultimo domicilio dell’ereditando (nel senso dell’art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP)
fosse __________ oppure __________, in nessuno dei due casi sarebbe data in
effetti la competenza per territorio del giudice di Lugano.
-
__________, nelle osservazioni del 5 maggio 1995, che davanti al
Pretore gli appellanti non hanno eccepito alcunché, il loro avvocato non
essendo nemmeno comparso all’udien-za del 17 marzo 1995. Essi non potrebbero
quindi mettere in discussione il foro per la prima volta in appello, né il
Pretore era tenuto – dandosi un foro derogabile – a verificare la propria
competenza d’ufficio. Gli appellanti, oltre a ciò, abuserebbero dei propri
diritti poiché essi medesimi avevano chiesto la confezione dell’inventario al
Pretore del Distretto di Lugano, ottenendolo. Non potrebbero quindi contestarne
ora la competenza per territorio.
Ora, non vi è dubbio che secondo
l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio la competenza per territorio
solo se il foro è inderogabile. È più che dubbio, per contro, che il foro
dell’art. 86 cpv. 1 LDIP sia derogabile (a favore: Schnyder, op. cit., pag.
81 in alto; contro, quanto meno in linea generale: Heini, op. cit., nota 8 ad art. 86 LDIP con richiami). Ed è
ancora più dubbio che una proroga del foro possa ravvisarsi nel solo fatto di
non comparire a un’udienza (si veda invece l’art. 6 LDIP), per di più nell’
ambito di una procedura retta dal principio inquisitorio, in cui il giudice
collabora all’accertamento dei fatti (sopra, consid. 1; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art.
360). A prescindere da ciò, e comunque sia, l’amministrazione di un’ eredità è
ordinata con la procedura sommaria non contenziosa di camera di
consiglio (art. 360 CPC). Nel quadro di una procedura siffatta, non sussiste
una controparte definita (esiste – per esempio – una cerchia di pretesi eredi),
di modo che il giudice deve vagliare d’ufficio la propria competenza indipendentemente
dall’eventuale prorogabilità del foro (I CCA, sentenza del 12 ottobre 1995
nella causa A. contro B., consid. 7).
Ne segue che l’assenza degli
appellanti al contraddittorio del 17 marzo 1995 o il fatto di avere ottenuto
dal medesimo giudice la confezione di un inventario non è decisivo, poiché in
ogni modo il giudice adito avrebbe dovuto esaminare la competenza per
territorio di propria iniziativa (e nulla rendeva verosimile in concreto che
l’ereditando avesse mai avuto un domicilio a Lugano). __________ __________
evoca invano anche l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che vieta di addurre nuove
eccezioni in appello. Proprio perché il giudice avrebbe dovuto verificare
d’ufficio – e non solo su eccezione di parte (art. 98 CPC) – la propria competenza,
non può dirsi nemmeno che il ricorso violi il divieto dell’art. 321 cpv. 1
lett. b CPC. Le obiezioni di __________ si rivelano quindi, per concludere, prive
di consistenza.
-
La fondatezza dell’appello già sulla questione del foro rende superfluo
vagliare le altre argomentazioni contenute nel memoriale, in particolare quella
che riguarda la censurata delega di competenze dell’amministratore e la contestata
opportunità di nominare un amministratore svizzero.
-
Gli oneri di prima sede vanno a carico di __________ __________ e
__________ __________ in solido, che hanno postulato la designazione dell’
amministratore davanti a un giudice incompetente per territorio (art. 148 cpv.
1 CPC). In sede di appello __________ ha rinunciato a chiedere il rigetto
dell’appello, rimettendosi al giudizio di questa Camera; vi sono quindi giuste
ragioni (nel senso dell’art. 148 cpv. 2 CPC) per esonerarlo da tasse e spese.
__________ __________ esce invece soccombente e si vede addebitare la tassa di
giustizia, commisurata all’importanza del litigio. L’indennità per ripetibili a
suo carico tiene conto del fatto che, si fossero presentati all’udienza del 17
marzo 1995, gli appellanti avrebbero già potuto far valere le loro obiezioni
davanti al primo giudice.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è accolto e la decisione
impugnata è riformata come segue:
-
L’istanza è respinta.
-
Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 100.–,
sono poste a carico degli istanti in solido.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
già anticipati dagli appellanti, sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà agli appellanti fr.
700.– complessivi per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione:
– avv. __________ __________,
__________;
– Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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