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Numero d'incarto:
11.1995.156
Data decisione, Autorità:
07.08.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00156
Lugano
7 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa inc. n. / (revoca
dell’amministratore della comproprietà per piani) della Pretura del Distretto
di Lugano, Sezione 5, promossa con istanza 22 novembre 1993 da
(tutti
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
Comunione dei comproprietari del Condominio
__________, __________,
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
premesso che il 18 marzo 1994 __________ __________,
__________ __________, __________ __________, __________ –,
__________ e __________ , __________ __________ - e
__________ __________, tutti patrocinati dall’avv. __________ __________, hanno
interposto appello contro la sentenza 10 marzo 1994 con cui il Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto un’istanza di revoca
dell’amministratore della proprietà per piani denominata Condominio __________
__________, di cui gli istanti sono comproprietari;
constatato che __________ __________ ha
successivamente rinunciato, con dichiarazione 30 maggio 1994, ad ogni vertenza
contro l’amministrazione della proprietà per piani;
preso atto della lettera 24 luglio 1995, con la quale
il legale degli appellanti __________ __________, __________ __________,
__________ –, __________ e __________ __________ e
__________ __________ dichiara di ritirare il gravame, conformemente agli
accordi presi in occasione dell’assemblea condominiale del 21 novembre 1994;
constatato che anche __________ __________
-__________, non più rappresentata, ha comunicato con lettera 5 agosto 1995 di
aderire al ritiro dell’appello;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a
desistenza (Rep 1978 pag. 375) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352
cpv. 1 CPC);
accertato che le parti hanno convenuto di porre le
spese e tasse di giustizia a carico di chi le aveva anticipate e di compensare
le ripetibili;
considerato che la tassa di giustizia va adeguatamente
ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21
LTG per analogia);
decreta:
-
L’appello
è stralciato dai ruoli per desistenza.
-
Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr. 70.–
b) spese fr. 30.–
fr. 100.–
sono posti a carico degli appellanti, in solido. Le
ripetibili sono compensate.
- Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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