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Numero d'incarto:
11.1995.155
Data decisione, Autorità:
07.04.1998, ICCA
Incarto n.
11.95.00155
Lugano
7 aprile 1998/lg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ________ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 25 maggio 1992 da
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________,
__________)
contro
premesso che il 2
agosto 1993 __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare
emanato il 19 luglio 1993 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
constatato che il 26
agosto 1993 __________ __________ ha
presentato a sua volta appello adesivo contro il medesimo decreto;
ricordato che il 23
novembre 1993 tale procedura è stata sospesa dal giudice delegato su richiesta
delle parti, essendo in corso trattative;
preso atto che il 30
marzo 1998 l’attore ha comunicato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, di ritirare la petizione di separazione, ciò che equivale a desistenza (art.
77 cpv. 2 CPC);
rilevato che il 3
aprile 1998 l’appellante principale ha comunicato di acconsentire allo stralcio
dell’appello, ciò che pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC);
osservato che l’appello
adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell’appello
principale (Anastasi, Il sistema
dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag.
151; Poudret, Commentaire de
l’OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira
l’appello principale deve, di principio, sopportare le conseguenze pecuniarie
della caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);
accertato tuttavia che
in concreto le parti hanno convenuto di lasciare le spese processuali a carico
di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili;
considerato che la
particolarità della fattispecie induce a non riscuotere spese né tassa di
giustizia;
ritenuto che, per
quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dagli accordi
presi dalle parti;
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai
ruoli per desistenza.
-
L’appello adesivo è
dichiarato caduco.
-
Non si riscuotono spese né
si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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