AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.152
Data decisione, Autorità:
23.02.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00152
Lugano
23 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ____ (accertamento della proprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione del 3 agosto 1983
dal
Patriziato di __________ __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
COMUNE di __________ __________
(rappresentato
dal Municipio
e
patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere
accolta l’appellazione del 19 giugno 1990 presentata dal Patriziato di
__________ __________ contro la sentenza emanata il 25 maggio 1990 dal Pretore
della giurisdizione di Locarno-Campagna;
-
Se dev’essere
accolta l’appellazione adesiva del 16 luglio 1990 presentata dal Comune di
__________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Con atto di
compravendita del 23 settembre 1931 il Patriziato di __________ (ora frazione
di __________ __________ ) ha venduto al Patriziato di __________ __________
(ora Comune di __________ __________) uno scorporo di terreno di 210 m2,
situato nella zona __________ di __________, per permettere la captazione di
una sorgente (presa n. 1). Nelle vicinanze della citata sorgente esistevano due
prese d’acqua (prese n. 2 alta e bassa) sfruttate dal Comune di __________
__________, che sono state oggetto di miglioria e di risanamento negli anni Sessanta,
come pure a partire dal 1979. Ritenendo queste due ultime sorgenti di sua
proprietà, il Patriziato di __________ __________ ha in un primo tempo
incaricato l’ing. __________ __________ di procedere alla verifica dei confini
giurisdizionali tra i Comuni di __________ __________ e di __________
__________, e successivamente si è rivolto al Consiglio di Stato con un’istanza
di intervento contro l’operato del Comune di __________ __________ in relazione
allo sfruttamento delle sorgenti in zona __________ di __________.
Il 24 novembre 1980 l’ing.
__________ ha rilasciato il rapporto tecnico conclusivo, proponendo due
soluzioni per la definizione dei confini giurisdizionali tra i Comuni di
__________ __________ e di __________ __________. Il 16 marzo 1982 l’esecutivo
cantonale ha rinviato la sua decisione sino al termine della procedura di
accertamento della proprietà da promuovere davanti il competente foro civile.
B. Il 3 agosto 1983 il
Patriziato di __________ __________ ha convenuto il Comune di __________ __________
dinanzi il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, chiedendo
l’accertamento della sua proprietà relativamente ai fondi situati in zona
__________ di __________ fino al confine tra i Comuni di __________ __________
e __________ __________, secondo la vecchia mappa dell’ex Comune di __________,
subordinatamente secondo la vecchia mappa del Comune di __________ __________ e
in via ancora più subordinata, secondo la nuova mappa stabilita in base alla
proposta n. 1 dell’ing. __________, formulata nel rapporto tecnico di accertamento
del confine territoriale tra i Comuni di __________ __________ e __________an
__________ in zona __________ del 24 novembre 1980. Esso ha inoltre chiesto la
condanna del convenuto al pagamento di fr. 35’478.– per l’acqua captata dal 1°
gennaio 1979 all’introduzione della causa e il riconoscimento di un’indennità
annua di fr. 7’884.– per le future captazioni d’acqua. Con risposta del 20
ottobre 1983 il Comune di __________ __________ si è opposto alle domande di
petizione. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie
richieste di giudizio.
Ultimata l’istruttoria, le
parti hanno prodotto un memoriale conclusivo, confermandosi sostanzialmente
nelle rispettive domande e argomentazioni. Esse hanno rinunciato al
dibattimento finale (verbali pag. 18).
C. Statuendo il 25
maggio 1990, il Pretore ha respinto la domanda di accertamento e, dopo aver
riconosciuto al convenuto una servitù di presa e di condotta di sorgente per
l’acqua captata dalle prese n. 2, ha obbligato il Comune di __________
__________ a versare l’importo di fr. 5’500.– per l’acqua captata dalla presa
n. 1 dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1989, oltre a un’indennità annua di fr.
500.– dal 1° gennaio 1990. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 7’000.–
sono state poste a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla controparte fr.
10’000.– a titolo di ripetibili.
D. Contro la predetta
sentenza il Patriziato di __________ __________ è insorto con un appello del 19
giugno 1990 in cui chiede, in via principale, la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la sua petizione e in via subordinata di annullare la
decisione impugnata e di ordinare una perizia complementare sulla proprietà delle
sorgenti situate in zona __________ di __________. Nelle sue osservazioni del
16 luglio 1990 il Comune di __________ __________ propone di respingere il gravame
e con appello adesivo insta perché la petizione sia integramente respinta. Il
Patriziato di __________ __________ nelle sue osservazioni del 14 settembre
1990 postula la reiezione dell’appello adesivo.
E. Le parti sono state
convocate da questa Camera alla discussione del 10 dicembre 1992,
rispettivamente del 2 febbraio 1993, in occasione delle quali è stata formulata
una proposta di transazione giudiziale. Accettata dall’attore con scritto del
14 maggio 1993, essa è stata respinta dal convenuto il 2 giugno successivo.
Considerando
in diritto:
I. Sull’appello principale
- Il Pretore, dopo
aver accertato i confini giurisdizionali tra i Comuni di __________ __________
e di S__________n __________o, ha respinto la domanda di accertamento della
proprietà formulata dall’attore, non essendosi questo peritato di suffragare il
proprio assunto. Egli ha considerato inoltre troppo vaghe, oltre che controverse
e fondate su semplici congetture, le argomentazioni del convenuto, di modo che
in assenza di sufficienti elementi non si è pronunciato sulla proprietà delle
sorgenti contestate. Ciò non di meno il primo giudice ha ammesso una servitù di
presa e di condotta di sorgente, limitatamente alle captazioni n. 2, a favore
del convenuto per intervenuta prescrizione acquisitiva, negando pertanto
all’attore l’indennizzo richiesto.
L’appellante si duole di
tali risultanze, asseverando che l’istruttoria, e in particolare la deposizione
del teste ing. __________, ha confermato la sua proprietà del terreno dal quale
sgorgano le sorgenti. Considerato che queste si trovano sul territorio giurisdizionale
di __________ __________ e che i confini tra i due Comuni corrispondono ai
confini tra i due Patriziati, esso ritiene che nella fattispecie si imponeva
un’inversione dell’onere probatorio nel senso che spettava al convenuto provare
la proprietà sulle sorgenti.
- Dal fascicolo
processuale risulta che nella zona __________ di __________ il Comune di
__________ __________ sfrutta due sorgenti. La prima captazione (presa n. 1) si
trova sulla particella n. __________RFD di __________ __________ ed è stata acquistata
il 23 settembre 1931 dall’allora Patriziato di __________ __________ (doc. 5 e
D); la seconda (presa n. 2 alta e bassa), della quale entrambe le parti
rivendicano la rispettiva proprietà, è sfruttata dagli anni Trenta dal Comune
di __________ __________.
a) L’appellante sostiene
che le sorgenti oggetto delle prese n. 2 bassa e alta, trovandosi sul
territorio giurisdizionale di __________ __________ e coincidendo i confini
comunali con quelli patriziali, devono essere riconosciute di sua proprietà.
Ora, non è contestato che le sorgenti in esame si trovano sul territorio
giurisdizionale di __________ __________o. Come risulta dai nuovi piani di
terminazione dei confini giurisdizionali tra i Comuni di __________ __________
e __________ __________, le sorgenti e le relative captazioni si trovano sul
territorio giurisdizionale di __________ __________ (doc. DD; deposizione ing.
__________, pag. 4). Se non che, contrariamente all’opinione del Patriziato di
__________ __________ (appello pag. 5), un Comune ticinese può anche essere
proprietario di fondi al di fuori del proprio territorio giurisdizionale.
Certo, il confine di ogni Comune è verificabile attraverso le mappe comunali,
ma ciò non significa che i confini della proprietà privata (in questo caso di
altri enti pubblici) coincidano necessariamente con il confine giurisdizionale
di un Comune. A prescindere dalla circostanza che nella fattispecie il Comune
di __________ __________ è proprietario della particella n. __________RFD di
__________ __________, ciò che di per sé basterebbe per smentire la tesi
dell’appellante, non vi è nessuna norma legale che vieta a un Comune ticinese
di possedere beni immobili situati nella giurisdizione di altri Comuni. Del
resto il teste __________ ha riferito di aver visto un termine di confine tra i
due Patriziati a metà tra la presa 2 alta e la presa 2 bassa, ciò che, pur con
le riserve espresse al considerando 2c, permetterebbe finanche di confermare
una possibile divergenza tra i confini patriziali e i confini giurisdizionali.
Va rilevato infine che se dal piano di situazione dei boschi del Patriziato di
__________ __________ (doc. CC) l’andamento del confine patriziale corrisponde
con quello risultante dalla vecchia mappa comunale, l’ing. __________ ha avuto
comunque modo di precisare che il citato piano è pur sempre approssimativo,
ragione per cui non è possibile giungere alle conclusioni addotte dall’attore.
b) L’appellante
ribadisce invero che l’istruttoria ha provato la sua proprietà sulle sorgenti.
A torto. Il teste ing. __________ ha precisato di essersi occupato unicamente
dell’accertamento dei confini giurisdizionali tra i due Comuni in località
__________ (deposizione __________ pag. 3). Dal suo referto peritale risulta
inoltre che della zona contestata esistono due vecchie mappe comunali e che
entrambe riportano i seguenti segni di confine: punto di confine alla chiesetta
di __________, comune per __________, __________ e __________ __________ (punto
I), punto di confine a circa 190 metri a valle del punto I per i Comuni di
__________ e __________ __________ (punto II) e punto di confine a circa 390
metri a valle del punto I, rispettivamente a 200 metri dal punto II per i
Comuni di __________ e __________ __________ (punto III). Al sopralluogo del 20
luglio 1979 sono stati rilevati i segni di confine I e II, mentre il segno III
non è stato rintracciato. Come esposto dal geometra, al fine di procedere
all’identificazione di quest’ultimo termine si sono sovrapposte le due vecchie
mappe e per ricostruire il confine tra i punti II e III, è stata operata una media
degli angoli I, II e III misurati sulle due vecchie mappe e delle distanze
misurate tra i punti II e III sulle vecchie mappe (cfr. doc. AA1 con le planimetrie
allegate e deposizione ing. __________ pag. 3). Questa soluzione, possibile per
la determinazione dei confini territoriali, non può per contro essere ammessa
per l’accertamento della proprietà privata, fondandosi su calcoli matematici
senza relazione alla situazione di fatto.
c) Il teste __________
__________, che nel 1931 ha partecipato all’esecuzione delle prese n. 1 e n. 2
bassa, ha ricordato di aver visto un sasso rettangolare a testa arrotondata con
le scritte P.V. (Patriziato di __________) e P.G. (Patriziato di __________),
delle dimensioni di 15 cm di base e sporgente 30 cm, che si trovava a circa
metà tra la presa alta e quella bassa, ossia a una ventina di metri da queste
prese in direzione di __________ __________. Ora, a prescindere dalla circostanza
che la presenza di questo termine non è stata riscontrata in sede di sopralluogo,
l’indicazione appare vaga e imprecisa ed è in contraddizione con altri elementi
istruttori. Dal fascicolo processuale risulta infatti che il 14 agosto 1931
l’allora amministrazione patriziale di __________ __________ chiese all’omonima
amministrazione di __________ (ora Patriziato di __________ __________), il
permesso di spostare la presa utilizzata di circa 40 metri, invadendo così il
territorio del Patriziato richiesto di una decina di metri e l’autorizzazione
di sfruttare un’altra sorgente, sempre sul territorio del Patriziato richiesto;
a margine di questa lettera figura un’annotazione a mano che situa la sorgente
da sfruttare a 50 metri dal confine del Patriziato richiedente (doc. C e 1).
Ritenuto che verosimilmente nella zona l’appellato sfruttava già dal 1914 una
presa (doc. AA1 pag.3, presa n. 2 alta) e che lo spostamento di circa 40 metri
(di cui 10 nel territorio di __________ __________) concerne questa presa (con
la susseguente costruzione della presa n. 2 bassa), l’ubicazione del termine
indicata dal teste __________ non coincide con l’indicazione che la nuova
sorgente da sfruttare (presa n. 1 e oggetto della compravendita) si trova a 50
m dal confine dei due enti. Dal sopralluogo del 5 settembre 1985 si è potuto
constatare che dalla presa n. 1 al riale, adiacente alle prese n. 2, intercorre
una distanza di circa 50 metri, circostanza confermata anche dall’ing.
__________ (verbali pag. 4); appare perciò improbabile che il confine tra i due
patriziati passasse tra la presa n. 2 alta e quella n. 2 bassa. Si aggiunga che
per il teste __________ __________ il confine tra i due Patriziati passava in
mezzo al riale che scorre nelle vicinanze della presa n. 2, ciò che risulta per
altro dalla vecchia mappa comunale di __________ __________ (doc. AA3).
d) In queste
circostanze, e in mancanza di una prova chiara della proprietà dell’appellante,
il vaglio critico delle prove addotte, per induzione o deduzione logica, non
permette di suffragare il convincimento che con ogni probabilità le argomentazioni
esposte dal Patriziato di __________ __________ sono aderenti alla realtà. In
sostanza nella fattispecie non essendo stata portata la prova univoca e non potendosi
escludere completamente la possibilità del contrario, è impossibile concludere
per la predominanza degli elementi affermativi su quelli negativi (Rep. 1974
128). Ne discende che su questo punto l’appello dev’essere respinto e il
giudizio pretorile confermato.
-
Il Pretore, dopo
aver rilevato l’impossibilità di accertare la proprietà dell’appellante sulle
sorgenti contestate, ha considerato che, come che sia, questi non avrebbe avuto
la possibilità di richiedere un’indennità per l’uso delle sorgenti, essendo
dati in ogni modo i presupposti per una prescrizione acquisitiva di una servitù
di presa e di condotta di sorgente a favore del convenuto (sentenza pag. 11).
L’appellante sostiene invero che non essendovi la prova certa del tempo
trascorso, la prescrizione acquisitiva non poteva essersi compiuta. Ora, a
prescindere dalla circostanza che per il Tribunale federale la prescrizione
straordinaria di una servitù è ammissibile dopo il 1° gennaio 1912 solo se il
fondo non è intavolato nel registro fondiario federale e nemmeno figura in
strumenti cantonali di pubblicità fondiaria che abbiano, per quanto riguarda le
servitù, gli effetti dell’art. 48 cpv. 1 e 2 tit. fin. CC, ciò che nella circostanza
sarebbe ancora da definire (per un riassunto della problematica: I CCA sentenza
del 22 giugno 1992 in re Comune di B.: pubblicata in: Rep. 1993 173, consid. 3),
il sindacato del primo giudice non può essere condiviso. In realtà, premessa
l’impossibilità di accertare la proprietà del Patriziato di __________
__________ sulle sorgenti in questione, la domanda di indennizzo da questi
formulata doveva essere respinta senza particolare disamina, non essendone dati
i presupposti. Concedendo al convenuto una servitù di presa e di condotta, per
altro mai postulata, il Pretore ha statuito oltre i limiti della domanda e su
di un punto non richiesto dalle parti (art. 86 CPC). Ne discende che la censura
dell’appellante, secondo cui il primo giudice avrebbe assegnato a torto la
servitù al convenuto è fondata e merita protezione, ragione per cui su questo
punto l’appello deve essere accolto.
-
L’appellante ritiene
infine che il Pretore avrebbe dovuto ordinare d’ufficio una perizia, vista
l’importanza della fattispecie. A torto. Per l’art. 88 CPC in ogni stadio di
causa che precede l’emanazione della sentenza è in facoltà del giudice, in
particolare, di ordinare d’ufficio le perizie e le ispezioni (lett. a). Tale disposto,
riservato a casi eccezionali, non costituisce però una deroga al principio
attitatorio e non può essere invocato per supplire negligenze delle parti nella
conduzione dell’istruttoria (Rep. 1988 367 con riferimenti). Incombe alle parti
addurre tutto il materiale processuale che comprende oltre alla formulazione
delle domande, l’allegazione dei fatti e l’offerta delle prove; al giudice
spetta di apprezzare le prove e di giudicare i fatti (loc. cit.). Nel caso concreto
era compito dell’appellante provare che i confini giurisdizionali coincidono
con quelli patriziali e che le sorgenti in questione si trovano sul suo
territorio, postulando all’udienza preliminare l’allestimento di una perizia,
ciò che non risulta essere stato il caso, l’attore essendosi limitato a chiederne
una sui quantitativi e sul valore dell’acqua captata dalla parte convenuta
(verbali pag. 1). Si aggiunga inoltre che presupposto per assumere prove in
appello è che il giudice le ritenga utili a formare il suo convincimento.
L’assunzione di prove in appello rientra nella facoltà del giudice senza nessun
obbligo in questo senso; in particolare, e ancora una volta, non deve servire
per supplire alle negligenze delle parti nella conduzione della fase
istruttoria. Infatti questo strumento va concretizzato solo sulla base delle
risultanze di causa; altrimenti, in caso contrario, verrebbe svuotato del suo
contenuto il principio sancito dall’art. 321 CPC secondo cui alle parti, in
appello, è vietato addurre fatti, prove ed eccezioni nuove, ciò che si verifica
nella nel caso in esame, la determinazione della proprietà delle sorgenti
situate in zona __________ di __________ essendo l’oggetto della causa. Ne
segue che l’appellante deve sopportare le conseguenze di quanto non è stato in
grado di dimostrare, poiché a esso incombeva l’onere di provare la sua
proprietà (art. 8 CC e 183 CPC). L’appello risulta, su questo punto, privo di
buon diritto.
II. Sull’appello adesivo
- L’appellante adesivo
censura il riconoscimento di un’indennità per lo sfruttamento di una captazione
nelle vicinanze della particella n. __________RFD di __________ __________, di
sua proprietà. A sostegno delle sue argomentazioni egli assevera che nel 1931
il Patriziato di __________ __________ non acquistò solo un piccolo
appezzamento di terreno, ma un diritto di acqua. La censura è priva di
fondamento.
a) Come si è visto in
precedenza la captazione n.1 si trova sulla particella n. __________RFD di
__________ __________, di 210 m2, ed è stata acquistata il 23
settembre 1931 dall’allora Patriziato di __________ __________ (doc. 5 e D). Il
perito dott. ing. __________ __________ ha riferito che durante i lavori di
risanamento degli anni Settanta il Comune di __________ ha posato un nuovo
drenaggio (presa n. 1 nuova) che sconfina per una lunghezza di 8 m sul
territorio di __________ __________ (perizia pag. 3 in fondo). Per poter
definire i rapporti di proprietà dell’acqua egli ha stabilito che 1/2.94
dell’acqua captata dalla presa nuova è di proprietà del Patriziato di
__________ __________ (perizia pag.7).
b) Per l’art. 704 cpv. 1
CC le sorgenti sono parti costitutive del fondo e la loro proprietà può essere
acquisita soltanto con il suolo dal quale esse scaturiscono (Steinauer, Les droits réels, tomo II,
n. 1685, pag. 93). Nella fattispecie, ritenuto che determinante risulta essere
il luogo di captazione (Steinauer,
op. cit., n. 1683a con riferimenti giurisprudenziali, pag. 92), e che la presa
nuova sconfina per 8 metri sul territorio di __________ __________ (perizia
pag. 3), si deve concludere che, almeno per questa proporzione, l’appellante
non è proprietario della sorgente in esame, ciò che legittima la domanda
d’indennizzo formulata dall’attore. Del resto se l’intenzione dei Patriziati
fosse stata unicamente di concedere un diritto d’acqua, mal si comprenderebbe
la vendita del terreno sul quale sgorga la sorgente, considerato che i diritti
sopra le sorgenti nel suolo altrui possono essere costituiti come servitù (art.
780 cpv. 1 CC), come diritti personali o oneri fondiari (Steinauer, op. cit., n. 1688, pag. 94)
e che, in ogni caso, delimitando il fondo venduto, le parti hanno
verosimilmente inteso cedere la sola parte di terreno dalla quale scaturiva la
sorgente, senza concedere la possibilità di estendersi oltre.
c) L’appellante adesivo
contesta inoltre il calcolo effettuato dal perito per determinare il valore
dell’acqua. A torto. L’ing. __________ ha indicato di aver stimato il quantitativo
di acqua proveniente dalla parte di drenaggio che fuoriesce dalla particella n.
__________ misurando la lunghezza di tutto il drenaggio e facendo la
proporzione con la parte non compresa in questa particella (audizione orale,
verbali pag. 17). Certo, lo stesso perito ha invero precisato che si sarebbe
dovuto scavare e lasciare aperta quella parte di drenaggio tutto l’anno (loc.
cit.), ma l’appellante non rende verosimile che ciò facendo il risultato sarebbe
mutato. Del resto esso si è limitato a proporre un altro sistema di calcolo,
basato sulla distribuzione triangolare della captazione (appello adesivo pag.
5), ma dal verbale di audizione del perito non risulta che tale obiezione sia
stata posta al perito e nulla induce a credere che il calcolo effettuato da
quest’ultimo non sia attendibile. Ciò posto, e ritenuto che per altro il risultato
come tale non è stato contestato, l’appello adesivo dev’essere respinto e su
questo punto il giudizio del Pretore dev’essere confermato.
III. Sulle spese
- L’appellante
principale insorge, da ultimo, contro la ripartizione degli oneri processuali
di prima sede, e contro l’indennità per ripetibili riconosciuta al convenuto.
Il Pretore, dopo aver determinato il valore di causa in fr. 193’158.–, ha
ritenuto giustificato non ripartire le spese e le ripetibili tra le parti. Per
l’art. 148 cpv. 2 CPC il giudice, se vi è soccombenza reciproca può ripartire
parzialmente o per intero fra le parti, le tasse e le spese giudiziarie e le
ripetibili. Nella fattispecie, ancorché preponderantemente soccombente, l’attore
ottiene, almeno in misura di 1/12, vittoria sull’indennità che il convenuto
deve versare. L’appello deve pertanto essere accolto in questa proporzione.
In questa sede gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante
principale, pur risultando vittorioso sulla questione relativa alla concessione
di una servitù di presa e di condotta di sorgente, non richiesta, è in ogni
caso quasi integralmente soccombente nell’esito. Si giustifica pertanto di
porre a suo carico i 9/10 delle spese processuali, con l’obbligo di rifondere
alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello. Gli
oneri dell’appello adesivo sono posti a carico dell’appellante, integralmente
soccombente, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili di appello. Nella commisurazione della tassa di giustizia e delle
ripetibili si terrà conto del fatto che l’appello adesivo verteva unicamente
sull’indennità riconosciuta per l’acqua captata dalla presa n. 1 (fr. 15’500.–).
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello
principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata à così riformata:
- La petizione è parzialmente accolta e di
conseguenza il Comune di __________ __________ è tenuto a versare al Patriziato
di __________ __________ l’importo di:
- fr.
5’500.– per l’acqua captata dalla presa n. 1 situata sul terreno del Patriziato
di __________ __________ , zona __________ di __________, dal 1° gennaio 1979 al
31 dicembre 1989 e ulteriori fr. 500.– annui a partire dal 1° gennaio 1990.
Ogni
altra domanda è respinta.
- Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 7’000.– sono a carico dell’attore in
ragione di 11/12 e la rimanenza del convenuto. Il Patriziato di __________
__________ rifonderà al Comune di __________ __________ l’importo di fr.
9’285.– per ripetibili.
II. Gli oneri
dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3’500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 3’550.–
sono posti a carico
dell’appellante in ragione di 9/10 e dell’appellato in ragione di 1/10. Il
Patriziato di __________ __________ rifonderà alla controparte l’importo di fr.
5’000.– per ripetibili ridotte di appello.
III. L’appello adesivo è
respinto.
IV. Gli oneri
dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico
dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte l’importo di fr.
1’000.– per ripetibili di appello.
V. Intimazione a:
-
avv. __________
__________, __________;
-
avv. dott. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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