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11.1995.132 ΓÇó Appeal withdrawn; no costs awarded
11.1995.132Autre juridiction12 juin 1995Withdrawn
The appellant withdrew the appeal against provisional measures in a family case after the parties concluded an agreement on the ancillary effects of divorce. The Court of Appeal treated the withdrawal as desistance and struck the appeal from the docket. In view of the respondent's prior waiver of compensation and the parties' good-faith settlement efforts, the court decided that no court costs and no ripetibili would be charged.
Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal and its procedural consequences; Art. 148 cpv. 2 CPC; costs after desistance. The withdrawal of an appeal is equivalent to desistance and normally entails the burden of procedural costs and compensation to the opposing party. The appellate court may, however, waive the charging of fees and costs where the parties have shown willingness to settle amicably and the respondent has previously renounced compensation (consid. ...).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.132
Data decisione, Autorità: 12.06.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00132
Lugano 12 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. / __________ (misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza per il tentativo di conciliazione del 2 giugno 1993 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
premesso che __________ ha interposto appello il 1° novembre 1993 contro un decreto cautelare del 22 ottobre 1993 con cui il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disciplinato in luogo e vece del Pretore l’assetto provvisionale dei coniugi durante la causa di stato;
preso atto che il 7 giugno 1995 l’appellante ha dichiarato di ritirare il gravame, le parti avendo firmato nel frattempo una convenzione sugli effetti accessori del divorzio;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
accertato che nella fattispecie l’appellata ha dichiarato previamente, il 2 giugno 1995, di rinunciare alla corresponsione di ripetibili ove il ricorso fosse stato ritirato;
considerato che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via amichevole ogni loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta:
L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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