AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.112
Data decisione, Autorità:
29.08.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00112
Lugano
29 agosto 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di
accertamento della proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione del 20 agosto 1985 da
__________,
__________, e
__________,
(ora patrocinati dall’avv. __________ __________,
__________)
contro
Repubblica e Cantone
del Ticino
(rappresentato dal Dipartimento del territorio,
già Dipartimento delle pubbliche costruzioni);
esaminati gli
atti,
posti i seguenti
punti di
questione:
-
Se deve essere accolta
l’appellazione del 5 ottobre 1990 presentata da __________ __________ e
__________ __________ contro la sentenza emessa il 13 settembre 1990 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ e __________ __________ sono comproprietari in ragione di un mezzo
ciascuno della particella n. __________ (vecchio numero __________) nel Comune
di __________, lungo la riva del lago __________.
B. Nell’ambito della
nuova misurazione catastale effettuata a __________ per l’impianto del registro
fondiario definitivo, il perito unico avv. __________ __________, statuendo su
un reclamo presentato il 13 dicembre 1976 dalla Repubblica e Cantone del Ticino
contro gli schizzi di terminazione allestiti dal geometra assuntore
relativamente alla particella n. __________, con decisione del 1° dicembre 1984
(notificata alle parti il 19 luglio 1985) ha accertato, in particolare, che il
confine tra questa proprietà e il demanio pubblico corre lungo la linea segnata
in verde nella planimetria allegata alla decisione e non lungo la linea segnata
in azzurro, corrispondente agli schizzi di terminazione (doc. A).
C. Con petizione del 20
agosto 1985 __________ __________ e __________ __________ hanno chiesto al
Pretore del Distretto di Lugano di accertare che il confine tra la loro
proprietà e il demanio pubblico corre lungo la linea segnata in azzurro (equivalente
agli schizzi di terminazione), così come segnato sulla planimetria allegata
alla decisione del 1° dicembre 1984 del perito unico. Con risposta del 27
settembre 1985 lo Stato del Cantone Ticino si è opposto alla petizione.
Esperita l’istruttoria, in
un memoriale conclusivo del 26 giugno 1990 il convenuto ha ribadito la sua
opposizione alla petizione. Al dibattimento finale dell’11 luglio 1990 le parti
hanno riaffermato le rispettive domande di giudizio.
D. Statuendo il 13
settembre 1990, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto a carico degli
attori le spese, compresa una tassa di giustizia di fr. 800.–.
E. Contro la predetta
sentenza __________ __________ e __________ __________ sono insorti con un
appello del 5 ottobre 1990 in cui postulano, in riforma del querelato giudizio,
l’accoglimento della petizione. Nelle sue osservazioni del 14 novembre 1990 lo
Stato del Cantone del Ticino propone il rigetto del gravame e la conferma del
giudizio pretorile.
F. Il 28 settembre 1995
la Camera ha proceduto in presenza delle parti all’ispezione dei documenti
trasmessi dal Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia,
sezione del registro fondiario e di commercio. Alla discussione finale dello
stesso giorno le parti si sono riconfermate nelle rispettive domande.
Considerato
in diritto: 1. Per l’art. 110 cpv.
1 CPC se l’oggetto litigioso è alienato, il processo continua fra le parti in
causa; la sentenza passa in giudicato anche nei confronti dell’acquirente, riservate
le disposizioni del diritto civile circa l’acquisto del terzo in buona fede.
Dall’ispezione eseguita da questa Camera il 28 settembre 1995 risulta che il 20
giugno 1986 __________ __________ ha donato, in ragione di metà ciascuno, la
propria quota di comproprietà della particella n. __________a __________
__________ e a __________ __________. Il 9 dicembre 1993 __________ __________
ha donato, sempre in ragione di metà ciascuno, la sua quota di comproprietà
alle figlie __________ __________ e a __________ (doc. 8 di appello). Benché le
nuove proprietarie non siano subentrate nella lite, la sentenza passerà quindi
in giudicato anche nei loro confronti (Rep. __________pag. 333).
- Il Pretore ha
stabilito, sulla base della ricostruzione della linea del livello medio sulla
riva modificata dall’intervento umano, che l’area litigiosa si trova in
territorio demaniale. Egli ha respinto di conseguenza la petizione poiché gli
attori non avevano recato la prova di un acquisto di quest’area, in particolare
non avevano provato l’acquisizione per tempo immemorabile della proprietà in questione
(sentenza, pag. 9).
Gli appellanti sostengono
di aver acquisito in buona fede, così come i loro predecessori, i diritti sulle
costruzioni lungo la riva. Essi affermano inoltre che il primo giudice non ha
valutato __________ alcune prove, segnatamente la deposizione __________, che
dimostrerebbero un uso da tempo immemorabile dell’area in esame.
-
Oggetto della lite è
unicamente la proprietà della striscia di terreno compresa tra la linea azzurra
e la linea verde sulla particella n. __________, così come indicata sulla
planimetria allegata alla decisione 1° dicembre 1984 del perito unico, che
quest’ultimo ha attribuito allo Stato. Invano gli appellanti sostengono
pertanto di avere acquisito in buona fede i diritti sulla riva: la questione
non è litigiosa poiché lo Stato rivendica unicamente la proprietà della
superficie posta direttamente sul lago, tra la riva e il muro di sostegno del
terrapieno.
-
Non è contestato che
la riva del lago sia stata modificata ad opera dell’uomo. Si tratta di un’area
che consiste in un terrapieno sorretto da un muro (verbale del 18 novembre
1986). L’origine del manufatto è stata fatta risalire dagli attori al 1909 (petizione,
pag. 2), mentre il teste __________, nato nel 1915, ha riferito di ricordarsi
di tale muro sin dalla sua infanzia. Certo, l’esistenza di un muro può
configurare secondo le circostanze, una linea di confine (Rep. __________pag.
27 in fondo), ma nel caso concreto il muro risulta svolgere anzitutto una
funzione di protezione contro i flutti del lago, a quei tempi soggetto a sbalzi
di un metro e più (deposizione __________). In occasione del sopralluogo si è
potuto constatare inoltre che il muro di sostegno del terrapieno poggia su un
basamento sommerso dall’acqua. Ciò permette di concludere che il muro non è
stato costruito sulla riva del lago, bensì sul fondo del lago stesso. Oltre
alle citate risultanze, l’andamento del confine indicato sulla vecchia mappa
comunale (dalla quale risulta una riva continua senza sporgenze sul lago: doc.
4), quello della riva naturale del fondo confinante, come pure la linea del
livello medio delle acque su proprietà vicine rimaste a riva naturale (doc. n.
7 in scala 1:500, doc. 6) permettono di concludere con grande verosimiglianza –
se non con certezza – che la sporgenza compresa tra la linea verde e quella blu
della planimetria allegata alla decisione peritale ha occupato le acque del
lago __________.
-
a) L’art. 664 cpv. 1 CC
stabilisce che le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette
alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano. Non sono soggetti
alla proprietà privata, salvo prova del contrario, le acque pubbliche e i terreni
non coltivabili (art. 664 cpv. 2 CC). Non essendo definita dal diritto federale,
la nozione di acque pubbliche, le quali generalmente comprendono anche il
terreno da esse occupate, dev’essere ricercata nel diritto cantonale (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 21 e
segg. ad art. 664 cc; Steinauer
Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, n. 1531 e segg.). Il diritto cantonale
può determinare, oltre alla natura pubblica o privata delle acque, anche
l’estensione territoriale delle acque pubbliche (Haab, Zürcher Kommentar, n. 26 ad art. 664 cc), ma i Cantoni
non possono estendere la nozione di acque pubbliche al punto da sottrarre fondi
alla proprietà privata e al diritto privato (Meier-Hayoz,
op. cit., n. 154 ad art. 664).
b) L’attuale
legislazione ticinese prevede che le cose senza padrone e quelle di dominio
pubblico soggette alla sovranità del Cantone sono disciplinate dalla legge sul
demanio pubblico e da leggi speciali (art. 99b LAC). Per l’art. 1 lett. a della
legge cantonale sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP) le acque
pubbliche, ossia i laghi, fiumi ecc., fanno parte del demanio pubblico del
Cantone e comprendono l’alveo e le rive dei laghi. La LDP ha sostituito la
legge cantonale sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle
rive dei laghi del 20 novembre 1961 (LRL), la quale ribadiva all’art. 1 (prima
frase) la proprietà statale dei laghi, considerati cose senza padrone e di
dominio pubblico ai sensi dell’art. 644 CC e 99 (attuale 99b) LAC; la LRL ha, a
sua volta, abrogato una legge del 9 ottobre 1952 sullo stesso oggetto.
Precedentemente il Cantone Ticino si era dotato di una legge sull’utilizzazione
delle acque, del 17 maggio 1894, la quale prevedeva che l’utilizzazione delle
acque non poteva avvenire senza la previa concessione della Stato (Patocchi, Acque pubbliche e private nel
Cantone Ticino, in: Rep. __________pag. 94 segg. e pag. 105). Con quest’ultima
legge il regime delle acque veniva regolato dal diritto pubblico per le nuove
utilizzazioni, ma rimaneva disciplinato dal diritto privato per i diritti fino
ad allora acquisiti, costituiti sotto l’impero del vecchio ordinamento (Rep.
__________pag. 191 con riferimenti).
c) Nell’ambito
civilistico cantonale l’attuale art. 99b cpv. 1 LAC prevede che le cose di
dominio pubblico soggette alla sovranità dello Stato sono disciplinate dalla
LDP e da leggi speciali. Questa norma ha sostituito, nel 1987, l’art. 99 cpv. 2
che dichiarava, in particolare, di dominio pubblico e soggette alla sovranità
del Cantone le acque dei laghi, sempreché non fosse provato un diritto di
proprietà privata (BU __________pag. 153). Essa ha sostituito la prima versione
dell’art. 99 LAC, del 18 aprile 1911, in forza della quale l’uso delle cose di
dominio pubblico era regolato dalle leggi di diritto pubblico, in particolare
dalla legge sull’uso delle acque pubbliche. Prima dell’entrata in vigore del
Codice civile svizzero, il 1° gennaio 1912, i codici civili ticinesi del 1837 e
1882 contemplavano una disposizione identica, prevedente che le cose che
appartengono allo Stato non sono in altrui dominio (art. 177 CCT 1837, art. 223
CCT 1882); inoltre non erano né potevano essere di altrui dominio le cose
comuni: l’uso è di tutti e il modo di usarne può essere determinato da leggi
particolari (art. 175 CC ticinese 1837, art. 221 CC ticinese 1882).
d) In conclusione,
sebbene il legislatore ticinese non abbia voluto, prima dell’entrata in vigore
della LRL del 1952, riconoscere in modo chiaro ed esplicito la proprietà – rispettivamente
la sovranità – dello Stato sulle acque pubbliche (intese come quelle su cui
l’interessato non può dimostrare di avere un suo proprio prevalente diritto privato),
tale principio è stato sancito dalla giurisprudenza (Patocchi, op. cit., pag. 94 segg.).
- Gli appellanti
sostengono che l’uso privato dell’area litigiosa è immemorabile. A torto. Come
si è visto, il muro che delimita la striscia di terreno in discussione è stato
eretto, per stesse ammissioni degli appellanti, nel 1909. Le asserzioni in
questa sede degli appellanti sull’origine sconosciuta del manufatto (appello
pag. 4) non sono pertanto serie. La proprietà privata poteva invero essere
acquisita per possesso immemorabile ed essere mantenuta dopo l’entrata in
vigore del Codice civile svizzero (art. 17 tit. fin. CC; Meier-Hayoz, op. cit., n. 135 ad art. 664; Haab, op. Cit., n. 26 ad art. 664 cc).
Nel caso in esame, tuttavia, essa non può essere sorta in siffatto modo.
a) L’acquisizione per
stato immemorabile dopo l’entrata in vigore del codice civile svizzero del 1912
non è unanimemente ammessa Rey (Berner
Kommentar, 2a edizione, n. 343 della parte sistematica agli art.
790-731 cc) e Paul Piotet (in:
Traité de droit suisse, vol. V, III, pag. 57 in fondo, in relazione alle
servitù di passo) lo evocano solo per il periodo anteriore al 1° gennaio 1912. Denis Piotet (Prescriptions extinctive
ou acquisitive touchant aux droits réels, Berna 1992, pag. 78), per contro,
esclude chiaramente simile modo di acquisto dopo tale data. In concreto la
questione di sapere se il diritto federale preveda tale modo d’acquisizione
della proprietà può rimanere indecisa, dato che un’ipotesi del genere non si
verifica in concreto. Lo stato di fatto immemorabile presuppone invero un
esercizio ininterrotto e pacifico del quale la memoria umana ha perso tracce,
in genere 80 anni (Liver, commentario,
n. 141 ad art. 731; Meier-Hayoz,
op. cit., n. 113 ad art. 664; D. Piotet,
op. cit., pag. 74; DTF 104 II 303, consid. 2). Il muro in questione è stato
costruito nel 1909 e a quell’epoca il codice civile svizzero non era ancora in
vigore, né può essere applicato retroattivamente, salvo che la prescrizione
acquisitiva del diritto federale corrisponda a una forma di usucapione già
ammessa dalla legge anteriore (art. 19 cpv. 2 tit. fin.cc: Broggini in: Schweizerisches
Privatrecht, vol. I, pag. 505; v. anche D.
Piotet, op. cit., pag. 78). Simile modo di acquisizione della proprietà
non era però previsto dal diritto ticinese, che prevedeva unicamente la
prescrizione trentennale, possibile anche nei confronti dello Stato (art.
928-928 CC ticinese 1882; I CCA sentenza del 15 giugno 1981 in re Z. contro
Stato del Cantone Ticino, consid. 2.2; v. per le servitù l’art. 342 CC ticinese
del 1882). Ne segue che, istituisse pure il diritto federale una prescrizione
acquisitiva per possesso immemorabile, simile modo di usucapione non trovava
riscontro nell’ordinamento ticinese anteriore all’entrata in vigore del codice
civile svizzero. Il termine acquisitivo di 80 anni non può quindi, in ogni
caso, essere decorso.
-
Per le identiche
ragioni è escluso che sia intervenuta la prescrizione acquisitiva trentennale
sulla base del diritto civile ticinese, tale periodo non essendosi compiuto
prima dell’introduzione del Codice civile svizzero. Neppure entra in
considerazione l’accessione prevista dal codice civile ticinese (art. 359 CC
ticinese 1882), l’incremento di terreno non essendo stato naturale. Infine non
è stato nemmeno sostenuto che il costruttore del muro fosse al beneficio di una
concessione statale e che l’uso della striscia di terreno contestata fosse
iscritta nel catasto delle acque, che serviva all’accertamento dei diritti
reali nell’ambito del registro fondiario provvisorio (Rep. __________ pag.
193).
-
a) Rimane da esaminare se
non sia intervenuta la prescrizione acquisitiva sulla base del Codice civile
svizzero in vigore nel 1912. Considerato che la giurisprudenza ha già escluso
la possibilità di una prescrizione acquisitiva straordinaria (art. 662 CC) su
beni di dominio pubblico (DTF 113 II 236, consid. 5), la questione è di sapere
se i beni appartenenti al dominio pubblico siano soggetti alla prescrizione
acquisitiva ordinaria. Sul tema, controverso, gli autori sono divisi: alcuni
escludono la possibilità di acquisire la proprietà di beni del dominio pubblico
(Haab/Simonius/ Scherrer/Zobl,
Commentario, n. 6 ad art. 661/63; Meier-Hayoz,
op. cit., n. 145 ad art. 664), altri la ammettono con riserva (Liver, SPR, V/1, § 24.2a pag. 149). Gli
autori più recenti non escludono tuttavia tale possibilità (Denis Piotet, op. cit., pag. 83 seg.,
n. 107 e 108; Simonius/Sutter,
Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Basilea e Francoforte sul Meno, 1995,
vol. 1, § 10, n. 100). Nella sua più aggiornata giurisprudenza il Tribunale
federale ha lasciato il quesito indeciso, ma contrariamente alla sua prassi
precedente (DTF 97 II 25) non ha più escluso in modo categorico la prescrizione
acquisitiva su beni di dominio pubblico (DTF 113 II 241 consid. 6).
b) Il diritto privato
federale non vieta invero la prescrizione acquisitiva di cose senza padrone e
di beni di dominio pubblico (Liver,
op. cit., n. 121 e segg. ad art. 731; Denis
Piotet, op. cit., pag. 90 e segg.); il diritto pubblico cantonale, per
contro, può escluderla (cfr. anche SJ 1995 pag. 628). Per Piotet, in effetti, la possibilità di
costituire diritti reali (nei modi previsti dal diritto privato) su beni di
dominio pubblico dipende dal diritto pubblico cantonale; nel caso in cui un
diritto reale non sia validamente costituito, il diritto pubblico ritrova il
suo campo d’applicazione ed esclude la possibilità di far capo all’art. 661 CC
(op. cit., pag. 93, n. 113 con riferimenti dottrinali).
c) Solo con la Legge
sulle rive dei laghi del 1952 il Cantone Ticino ha consacrato in modo
inequivocabile la proprietà pubblica dei laghi e la loro delimitazione verso i
fondi privati; da quel momento esso ha vietato l’acquisizione di qualsiasi
proprietà privata su letti e rive di laghi (messaggio n. 2808 del 17
aprile 1984 sulla Legge sul demanio pubblico, in: Verbali del Gran Consiglio,
sessione autunnale 1985, vol. 3, pag. 1753). Come si è spiegato (consid. 5),
già prima del 1952 la giurisprudenza ticinese aveva riconosciuto la proprietà,
rispettivamente la sovranità statale sulle acque. Nel 1894, in
particolare, il Tribunale di appello aveva rilevato che in diritto ticinese il
letto dei fiumi, e in genere quello dei corsi d’acqua, appartiene allo Stato
(Rep. __________pag. 547). Successivamente la corte cantonale ha ritenuto, implicitamente,
che il letto di un fiume non poteva essere soggetto alla proprietà privata
(Rep. __________pag. 435-436); infine nel 1928, essa ha precisato che con
l’entrata in vigore della legge del 17 maggio 1894 il diritto dello Stato sulle
acque escludeva in modo assoluto un diritto di proprietà o di disposizione da
parte di privati, Comuni e Patriziati (Rep. __________pag. 504, che rinvia alla
sentenza 18 aprile __________pubblicata in Rep. __________pag. 453, nella quale
il Tribunale di appello aveva precisato che un diritto privato non iscritto nel
catasto cantonale delle acque non poteva acquisirsi per usucapione). Ne
discende che il diritto pubblico cantonale già prima del 1952 ha escluso la
possibilità di acquisire la proprietà privata dei laghi, ragione per cui la
prescrizione acquisitiva ordinaria non può entrare in linea di conto.
d) Nel 1968 l’art. 99
LAC è stato modificato nel senso che le acque pubbliche sono state riconosciute
di dominio pubblico e soggette alla sovranità del Cantone, sempreché non
fosse provato un diritto prevalente di proprietà privata. La riserva a favore
del diritto privato è stata inserita dalla commissione della legislazione,
contrariamente alla proposta governativa, ma in palese contraddizione con le
stesse indicazioni della commissione. Questa indicava nel suo rapporto, in
effetti, che “la consuetudine e i principi generali del diritto pubblico ticinese
hanno sempre fatto ritenere che le acque dei laghi, fiumi, torrenti sono di
dominio pubblico, salva la prova di un ‘prevalente diritto privato’ sulla
scorta di diritti acquisiti riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Il testo finale, votato senza discussione in Gran Consiglio, prevede per contro
che è fatta salva la prova di un “diritto prevalente di proprietà privata”. In
cosa consistano i prevalenti diritti di proprietà privata non è dato di
capire: tenuto conto della chiara e univoca giurisprudenza del Tribunale di
appello (sopra, consid. 6c), siffatti diritti non possono che essere quelli
esistenti prima del 17 maggio 1894, ossia i diritti acquisiti conformemente a
norme di diritto privato, come ad esempio il diritto di macinare ad acqua nella
forma della servitù (enfiteusi, livello ecc.: Patocchi,
op. cit., pag. 99 e pag. 107), ed eventualmente iscritti nel catasto delle
acque (Rep. __________pag. 191).
-
Che gli appellanti e
i loro predecessori in diritto abbiano acquistato in buona fede la particella
n. __________non è per altro decisivo. Dal piano di mutazione allegato all’atto
di compravendita tra __________ __________ e __________ __________, relativo
alla particella n. __________ (attualmente n. __________), risulta che la particella
n. __________ (attualmente n. __________) è indicata nella sua attuale
configurazione. A quel tempo a __________ vigeva il registro fondiario provvisorio.
A tale registro erano attribuiti tutti gli effetti del registro fondiario
(federale) per ciò che concerne la nascita, la trasmissione, le modificazioni e
l’estinzione dei diritti reali (art. 16 della legge generale ticinese sul
registro fondiario del 2 febbraio 1933). In altri termini, anche il registro
fondiario provvisorio risponde alle esigenze dell’art. 48 cpv. 1 e 2 tit. fin.
CC (per una dettagliata analisi del problema: Rep. __________ 173 consid. 3).
Esso esplica tutti gli effetti del registro fondiario definitivo, salvo per
quel che concerne la protezione del terzo in buona fede (art. 973 cpv. 1 CC; Deschenaux, Le registre foncier, TDPS
V/II, 2, Friburgo 1983, § 3 III 2 pag. 37 e 38; Paul Piotet, L’usucapion d’une proprieté ou d’une servitude
et le registre foncier in: ZBGR 1994 pag. 1994 pag. 65 segg., pag. 68 in alto).
Gli appellanti non possono pertanto prevalersi della loro buona fede.
-
Infine, è vero che nel
1954 l’allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha autorizzato
__________ a riattare il noto muro di sostegno e che nel 1961 esso ha autorizzato
la costruzione dell’edificio sulla particella n. __________. Se non che,
l’esistenza di un determinato diritto di proprietà privata non può essere
riconosciuto per il solo fatto che lo Stato conceda autorizzazioni del genere,
poiché il rilascio di permessi edilizi non presuppone accertamenti di diritto
civile. Si aggiunga che per l’art. 20 LRL le nuove opere, le riattazioni o le
modificazioni di un’opera che si trova su fondi soggetti alla legge devono in
ogni modo essere autorizzate dal Dipartimento, ciò che sembra essere stato il caso
in concreto.
-
Ne discende che in
mancanza della prova di un diritto di proprietà privata sull’area litigiosa,
l’appello deve essere respinto e il giudizio impugnato confermato.
-
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si
giustifica di accordare ripetibili allo Stato, che non ha dovuto far capo a un
patrocinatore poiché dotato di un servizio giuridico proprio, e che ha agito
nell’ambito della sua normale attività.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
sono posti a carico degli
appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________,
__________;
– Dipartimento del
territorio, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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