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Numero d'incarto:
11.1994.6
Data decisione, Autorità:
11.08.1995, ICCA
Incarto n.
11.94.00006
Lugano
11 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire sull’istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini
del 18 novembre 1994 promossa da
(__________)
(patrocinata
dall’avv. __________),
con
cui chiede di essere reintegrata nel termine per ricorrere contro la decisione
di interdizione di __________ (n. __________), emessa il 9 marzo 1994 dal
Consiglio di Stato;
viste
le osservazioni presentate il 23 dicembre 1994 dalla Divisione degli interni,
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se
deve essere accolta l’istanza 18 novembre 1994 di __________ con cui chiede la
restituzione in intero del termine per ricorrere contro la decisione di
interdizione di __________, __________a, emessa il 9 marzo 1994 dal Consiglio
di Stato;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
ritenuto
in
fatto:
A. __________,
cittadina portoghese, risiede in Svizzera dal 1985. Il 5 maggio 1990 ha dato
alla luce il figlio __________, che è stato riconosciuto dal padre __________.
B. Nel 1991
__________ a ha cominciato a manifestare i sintomi di una grave malattia
psichica (cfr. rapporto 10 febbraio 1994 dell’Organizzazione sociopsichiatrica
cantonale) che ha condotto a un rapido deterioramento delle sue condizioni di
salute e che dal 1993 richiede la sua durevole ospedalizzazione. Il 27 maggio
1993 la Delegazione tutoria di __________ l’ha provvisoriamente sospesa
dall’esercizio dei diritti civili, nominandole un rappresentante ai sensi
dell’art. 386 cpv. 2 CC (risoluzione n. 9536). Con giudizio separato di stessa
data, la citata autorità le ha inoltre tolto la custodia del figlio, istituendo
a favore di quest’ultimo una curatela secondo l’art. 308 CC e procedendo alla
nomina del curatore (risoluzione n. __________).
Il 28 maggio successivo
la medesima Delegazione tutoria ha inoltrato al Consiglio di Stato un’istanza
di interdizione di __________ per causa di infermità e debolezza mentale (art.
369 CC). La richiesta è stata respinta il 26 ottobre 1993. Con istanza di
revisione del 7 dicembre 1993 la Delegazione tutoria ha riproposto il provvedimento
di interdizione. In accoglimento della richiesta, il 9 marzo 1994 il Consiglio
di Stato ha dichiarato interdetta la persona in causa in virtù dell’art. 369
CC, facendo inoltre obbligo all’istante di procedere alla nomina di un tutore e
di revocare la rappresentanza ordinata il 27 maggio 1993.
C. Con risoluzione
del 28 ottobre 1994 (n. __________ ) la Delegazione tutoria di __________ ha
nominato un tutore a __________ a nella persona di __________, tutore
ufficiale. Oltre a ciò ha revocato la rappresentanza ai sensi dell’art. 386 CC,
ha adottato disposizioni sul patrimonio della pupilla e ha notificato la
decisione ai parenti di quest’ultima in Portogallo per il tramite del Consolato
generale a Zurigo. Con risoluzione separata di stessa data (n. __________) la
citata autorità ha inoltre trasferito l’autorità parentale su Francesco al
padre, e ha istituito a favore del figlio una curatela ai sensi dell’art. 307
CC.
Nel corso
dell’estate/autunno 1993 (non è nota la data precisa), __________ – sorella di
__________ – ha manifestato alla Delegazione tutoria il desiderio di occuparsi
della congiunta e del nipote, in Portogallo. Sulla proposta si è espresso in termini
positivi anche il Centro regionale di sicurezza sociale del Portogallo, in un
rapporto del 10 settembre 1993.
D. Con istanza di
restituzione in intero contro il lasso dei termini del 18 novembre 1994,
inoltrata alla I Camera civile del Tribunale d’appello, __________ chiede di
essere reintegrata nel termine per ricorrere contro la decisione di
interdizione. Essa sostiene di non avere ricevuto copia di tale decisione e di
avere appreso della sua esistenza dalla decisione 28 ottobre 1994 di nomina del
tutore, regolarmente intimatale. La mancata notifica lederebbe l’art. 76 del
Regolamento sulle tutele e curatele (di seguito RTC), giusta il quale la
decisione di interdizione deve essere trasmessa alle parti, a giudizio dell’istante
dovendosi intendere per parti anche i familiari dell’interdicendo.
L’inosservanza del termine di ricorso di 30 giorni non essendole imputabile,
l’istanza – tempestiva – sarebbe fondata.
E. Nelle osservazioni
del 23 dicembre 1994 la Divisione degli interni propone di respingere l’istanza
di restituzione in intero, sostenendo che all’istante difetta la qualità di
parte nel procedimento di interdizione.
Considerato
in diritto:
- Giusta l’art. 12
LPAmm – applicabile alle procedure di interdizione – la restituzione in intero
contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dal Codice
di procedura civile ed è decisa senza contraddittorio. L’istanza è da proporre
al giudice competente a trattare l’atto omesso (Rep 1979 __________):
trattandosi della reintegrazione nel termine per presentare ricorso contro una
decisione di interdizione, la domanda deve essere presentata alla I Camera
civile del Tribunale d’appello, competente per esaminare il gravame (art. 76
RTC).
La restituzione in
intero per inosservanza di un termine è concessa se l’istante o il suo
patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di
chiedere un rinvio, segnatamente perché senza sua colpa ignorava la scadenza
del termine (art. 137 lett. a CPC); la domanda deve essere formulata entro 10
giorni dalla cessazione dell’impedimento (art. 139 CPC).
- Secondo l’art.
373 cpv. 1 CC i Cantoni stabiliscono la procedura di interdizione nei limiti
fissati dal diritto federale. Entro tali limiti essi sono liberi di emanare
norme legali, in particolare per quel che concerne le autorità e le istanze
competenti o la legittimazione attiva delle parti (Schnyder/Murer, Commentario bernese, 3a ed., Berna 1982, n. 8, 12, 40 segg., n.
168 ad art. 373 CC).
Il diritto federale
prevede in particolare che possono postulare la citata misura l’interdicendo
stesso (art. 372 CC), l’autorità tutoria del luogo di attinenza (art. 378 cpv.
1 CC) e, per loro protezione, i beneficiari rispettivamente i debitori di prestazioni
di assistenza tra parenti (art. 328 CC), riservata ai Cantoni la facoltà di
estendere la cerchia dei richiedenti (Schnyder/Murer,
op. cit., n. 85 a 94 ad art. 373 CC). Il diritto federale garantisce
all’istante (secondo il diritto federale e cantonale) la qualità di parte nella
procedura di interdizione (Schnyder/Murer,
op. cit., n. 14, 84, 97 ad art. 373 CC; DTF 112 II 484) e gli conferisce
la legittimazione a inoltrare ricorso per riforma al Tribunale federale (Schnyder/Murer, op. cit., n. 116, 170
ad art. 373 CC). Nei limiti e secondo le forme sancite dal diritto cantonale,
l’istante può inoltre impugnare il giudizio davanti alle autorità cantonali, sempreché
il gravame sia rivolto contro una decisione che ha respinto la sua istanza di
interdizione (Schnyder/Murer, op.
cit., n. 100, 116 ad art. 373 CC). Per contro, secondo il diritto federale –
contrariamente a quanto vale per l’interdicendo – all’istante non è dato
ricorso contro la decisione di interdizione (Schnyder/Murer
op. cit., n. 22, 27, 177 ad art. 373 CC; DTF 64 II 181 seg.), e ciò quand’anche
potesse prevalersi di un “interesse” ai sensi degli art. 420 e 433 cpv. 3 CC.
Come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, agendo diversamente
si lederebbero gli interessi dell’interdicendo stesso e si creerebbero
difficoltà di ordine pratico (DTF 87 II 130; 64 II 181). Infine, il diritto
federale prevede che la decisione di interdizione deve essere notificata alle
parti (Schnyder/Murer, op. cit.,
n. 19, 150 ad art. 373 CC).
- L’istante ascrive
al Consiglio di Stato una violazione dell’art. 76 (RTC), per non averle questi
notificato la decisione di interdizione. L’art. 76 cpv. 1 RTC, nel testo in vigore
il 9 marzo 1994, data alla quale è stata emanata la contestata decisione, prevedeva
che la decisione del Consiglio di Stato, motivata in fatto e in diritto, è
(“sarà”) intimata alle parti. In concreto si tratta quindi di determinare se
l’istante aveva la qualità di parte nella procedura d’interdizione relativa
alla sorella, ciò che avrebbe comportato per l’autorità tutoria l’obbligo di
notificarle le sue decisioni.
a) Facendo uso della delega
contenuta all’art. 373 CC il legislatore ticinese ha esteso la categoria dei
possibili richiedenti l’interdizione ai coniugi, zii, nipoti, fratelli senza
limitazioni, alla delegazione tutoria del luogo di domicilio, al procuratore
pubblico e al magistrato dei minorenni (art. 66 RTC.). Il diritto cantonale non
precisa tuttavia il concetto di parti e se ne può dedurre che non ha
inteso scostarsi dalla nozione stabilita dal diritto federale, giusta la quale
– come visto in precedenza (consid. 2) – per parti devono essere intesi
unicamente l’istante e l’interdicendo. Le persone legittimate a presentare
istanza di interdizione non possono quindi interporre ricorso contro la decisione
sull’interdizione se non hanno inoltrato esse medesime l’istanza, partecipando
alla procedura di prima sede in qualità di istanti (Schnyder/Murer, op. cit., n. 100 e 171 ad art. 373 CC). Ne
discende che la tesi dell’istante, secondo cui la notifica deve essere
effettuata anche ai familiari, non trova appoggio nei materiali legislativi e
non può essere seguita.
b) Nel caso qui in esame,
l’interdizione è stata chiesta dalla Delegazione tutoria di __________, e di
conseguenza l’istante non è parte ai sensi di legge (art. 76 RTC), per
cui a ragione il Consiglio di Stato non le ha notificato copia della decisione.
Infatti __________, che non era istante, non poteva ricorrere contro la
decisione di interdizione. La sua istanza di restituzione in intero deve dunque
essere respinta.
La questione di sapere,
infine, se al momento dell’adozione della contestata decisione il Consiglio di
Stato fosse effettivamente a conoscenza del rapporto del Centro regionale di
sicurezza sociale – come sostiene l’istante e nega la convenuta –nulla cambia
ai fini del presente giudizio. In entrambi i casi, infatti, a __________
mancherebbe comunque la legittimazione attiva per ricorrere.
-
L’istanza in
esame deve pertanto essere respinta senza ulteriore disamina, vista la carenza
di legittimazione attiva dell’istante per presentare l’atto omesso.
All’interessata resta comunque garantito il diritto di chiedere la revoca del
provvedimento di interdizione secondo l’art. 433 cpv. 3 CC.
-
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi posti a carico
dell’istante. Data la particolarità della fattispecie, si giustifica di contenere
la tassa di giustizia e di prescindere dall’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
-
L’istanza è respinta.
-
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 70.–
b)
spese fr. 30.–
fr.
100.–
sono
posti a carico dell’istante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
avv. __________
Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni, __________
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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