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Numero d'incarto:
11.1994.25
Data decisione, Autorità:
04.01.1996, ICCA
Incarto n.
11.94.00025
Lugano
4 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. / (istanza di divisione ereditaria)
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, promossa con istanza 15 settembre
da
(__________) ,
__________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
__________, __________
__________, __________
(tutti
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
letti ed esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolta l'appellazione
8 novembre 1993 di __________ __________ contro la sentenza 25 ottobre 1993 del
Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
-
Il giudizio sulle spese
e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Con testamento
olografo __________ 1987 __________ __________ __________ ha istituito suoi
eredi __________ __________ -__________, __________ , __________
__________ - e __________ __________ (doc. 1). Contestualmente la
testatrice ha disposto alcuni legati e ha nominato esecutore testamentario
l'avvocato __________ __________. __________ __________ ha inoltre assegnato
alla nipote __________ __________ tutti i gioielli di sua proprietà come pure
altri beni mobili. Essa è deceduta il __________ 1987.
B. In data 11 giugno
1987, alla presenza dell'esecutore testamentario, gli eredi di __________
__________ hanno sottoscritto, scostandosi dalle disposizioni testamentarie, un
accordo con il quale veniva pattuita, fra l'altro, la ripartizione interna fra
i contraenti dei gioielli, pellicce e vestiti facenti parte dell'asse successorio
(doc. A, pag. 2). __________ __________, con il consenso degli altri eredi, è
poi entrata in possesso di tutti i gioielli di pertinenza della successione,
depositati sino a quel momento presso la gioielleria __________ di __________
(cfr. doc. A pag. 2 e istanza 15 settembre 1992, pag. 3).
C. __________
__________ non ha consegnato a __________ __________ la parte di gioielli che
sarebbe spettata a quest’ultimo conformemente all’accordo dell’11 giugno 1987.
Con istanza del 15 settembre 1992, proposta contro i coeredi __________
__________, __________ __________ e __________ __________, __________
__________ ha postulato la divisione parziale dell'eredità relitta fu
__________ __________ __________, limitatamente alla partita dei gioielli, valutata
dalla perizia di parte allestita dalla gioielleria __________ in fr. 25'600.--
(doc. B). L'istante postula in particolare un'equa ripartizione in natura dei
gioielli fra gli eredi, da definirsi in sede di divisione.
D. All’udienza del 20
aprile 1993, indetta per il contraddittorio, l’istante ha confermato la propria
richiesta, cui si sono opposti i convenuti. Questi hanno rilevato preliminarmente
che, in base alla disposizione di ultima volontà di __________ __________
__________, unica beneficiaria dei gioielli risulterebbe __________ __________,
nella sua qualità di legataria. Essi ritengono quindi che la pretesa
dell'istante non potrebbe essere fatta valere nell'ambito di una divisione
ereditaria ai sensi dell’art. 604 CC. Nel merito i convenuti contestano inoltre
che il valore dei gioielli sia quello indicato dalla parte istante. L'istante,
in replica, ha ribadito le proprie domande, sostenendo in particolare che
l'accordo sottoscritto dagli eredi l’11 giugno 1987 (doc. A) avrebbe reso
inoperante la diversa disposizione testamentaria. I convenuti, in duplica,
hanno mantenuto le proprie tesi.
E. Con sentenza 25
ottobre 1993 il Pretore ha respinto l'istanza ritenendo che l'accordo
contrattuale relativo alla spartizione dei gioielli (doc. A) non è valido,
poiché agli eredi non sarebbe data la facoltà di derogare alle disposizioni
testamentarie. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a
carico dell’istante, con l’obbligo di versare a ognuno dei convenuti l’importo
di fr. 500.– per ripetibili.
F. Con appello 8
novembre 1993 __________ __________ è insorto avverso la pronuncia pretorile
chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dell'istanza di
divisione e la nomina di un notaio divisore. L'appellante fa valere in particolare
la piena validità dell'accordo sottoscritto dagli eredi in deroga alle
disposizioni testamentarie (doc. A).
G. Nelle osservazioni
3 dicembre 1993 i convenuti propongono la reiezione dell'appello e la conferma
del giudizio pretorile.
H. In data 17 gennaio
1994 la I Camera civile del Tribunale d’appello ha fatto obbligo all’appellante
di prestare una cauzione processuale di fr. 1000.–. L’istante ha consegnato il
14 febbraio 1994 alla cancelleria del Tribunale un libretto bancario al portatore
per tale importo.
Considerato
in diritto:
- Il Pretore ha
respinto l’istanza di divisione poiché ha ritenuto prevalenti le disposizioni
di ultima volontà della defunta, che l’esecutore testamentario è tenuto a
mettere in opera, anche in presenza di un accordo sottoscritto da tutti gli
eredi in deroga al testamento. Il primo giudice, dopo aver constatato che tutti
i gioielli oggetto dell’istanza di divisione erano già stati consegnati alla
coerede cui la testatrice li aveva destinati - poco importa se per legato o per
norma divisionale - ha rilevato che l’istanza di divisione si fondava
sull’accordo 11 giugno 1987, di carattere obbligatorio e non ereditario, ed era
pertanto inammissibile.
L’appellante censura
tale conclusione, sostenendo che gli eredi potevano legittimamente derogare
alle disposizioni di ultima volontà e pertanto dividere i gioielli fra di loro,
di modo che l’azione di divisione sarebbe proponibile.
-
Giusta l'art. 608
cpv. 3 CC l'attribuzione di un oggetto della successione a un erede vale come
norma divisionale e non come legato, salvo che una diversa intenzione non
risulti dalla disposizione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
nel dubbio l'attribuzione di un oggetto facente parte della successione a uno
degli eredi deve essere considerata norma di divisione e non legato (cfr. DTF
100 II 440). Tuttavia tale presunzione non è assoluta e occorre prendere in
considerazione tutti i fattori che possano in qualche modo servire ad
interpretare la volontà del testatore (DTF 100 II 440; 103 II 88).
-
Nella fattispecie
occorre quindi esaminare e interpretare il testamento della defunta __________
__________ __________ (doc.1) per determinare se il lascito dei gioielli
costituisce un legato in favore della coerede __________ __________ o una norma
divisionale ai sensi dell'art. 522 cpv. 2 CC.
a) Se la coerede
succitata avesse ricevuto i gioielli in qualità di erede, infatti, l'accordo
derogante alle disposizioni testamentarie sarebbe possibile, contrariamente a
quanto sostiene il Pretore (cfr. Tuor,
Commentario bernese, ad art. 518 CC, n. 16 e 17; P. Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse,
IV, Friburgo 1975, p. 152 e 780; P. Piotet,
Précis de droit successoral, 2a
ed., Berna 1988, p. 165; DTF 85 II 554). In tal caso la convenzione 11 giugno
1987 (doc. A) costituirebbe un contratto di divisione ai sensi dell'art. 634 CC
e l'istanza presentata dall’appellante giusta l’art. 604 CC sarebbe di
principio ammissibile.
b) Se invece la
destinataria dei preziosi li avesse ricevuti in qualità di legataria, l'accordo
relativo al lascito dei gioielli assumerebbe natura strettamente obbligatoria
fra lei e gli altri eredi. In tale ipotesi l'azione successoria di divisione ai
sensi dell’art. 604 CC, che ha per scopo di far ordinare dal giudice la
spartizione dei beni successori fra gli eredi e che deve essere proposta nei
confronti di tutti costoro (art. 475 CPC), non potrebbe essere avviata contro
la legataria.
- Nella fattispecie
il testo delle disposizioni di ultime volontà è chiaro e non richiede quindi
interpretazioni da parte del giudice (DTF 120 II 182, 115 II 323).
L’attribuzione dei gioielli ad __________ __________ configura per espressa
volontà della testatrice un prelegato e non una norma divisionale. L’intenzione
della disponente risulta infatti sia dalla sistematica che dal testo stesso del
testamento, che recita:
“I
miei eredi sono
-__________, __________ , __________ __________ -,
__________ __________.
Salvo la mia
nipote __________ __________ -__________, tutti i miei eredi saranno ridotti
alla legittima. In tale qualità essi ricevono la mia proprietà immobiliare in
__________.
Essi dovranno
far fronte ai seguenti legati:
a) (omissis)
b) Tutti i
miei gioielli, pellicce e vestiti da sera nonché gli oggetti d’arte, i quadri,
i tappeti, l’argenteria, sono riservate a __________ __________ -__________.
...”
La testatrice ha
manifestato, con la riduzione alla quota legittima di tutti gli eredi, salvo
__________ __________, la sua volontà di favorire quest'ultima e ha inoltre esplicitamente
inserito la clausola relativa ai gioielli nella lista dei legati a carico degli
eredi (doc. 1, pag. 1, clausola b).
-
Se ne deve
concludere che il lascito dei gioielli è da comprendere come prelegato in
favore di __________ __________ e non come norma divisionale (Rep. 1984 325).
La legataria avendo preso possesso di quanto le spettava con l’accordo degli
altri eredi (cfr. doc. A, pag. 2; istanza 15 settembre 1992, punto 3), i
gioielli compresi nel legato sono usciti dall’asse successorio e non possono
quindi più essere oggetto di una divisione. L’accordo fra gli eredi sui
gioielli, le pellicce e i vestiti, concluso apparentemente in deroga alle
disposizioni testamentarie, ma seguito dall’effettiva consegna alla
beneficiaria dei beni oggetto del prelegato, ha dunque carattere meramente
obbligatorio fra le parti. L'azione di divisione ereditaria promossa il 15
settembre 1992 essendo improponibile, ne consegue che il gravame va respinto, a
conferma del giudizio pretorile.
-
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
-
L'appello è respinto.
-
Gli oneri
processuali del presente giudizio, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 250.–
già anticipati dall'appellante,
rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere inoltre ai convenuti fr.
750.– complessivi per ripetibili d'appello.
- Intimazione a:
avv. __________ __________, __________
avv. __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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