AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1994.19
Data decisione, Autorità:
12.03.1996, ICCA
Incarto n.
11.94.00019
Lugano,
12 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del __________aprile 1994 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________),
e
ora sul decreto cautelare del __________ dicembre 1994 con cui il Pretore ha modificato l’asset-to
provvisionale dei coniugi;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
__________dicembre 1994 presentato da __________ __________ contro il medesimo
decreto;
-
Se dev’essere accolto l’appello del
__________dicembre 1994 presentato da __________ __________ __________ contro
il decreto cautelare emesso il __________ dicembre 1994 dal Pretore del
Distretto di Bellinzona;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ __________ (1956) e __________ __________ (1962) si sono
sposati a __________ (Brasile) il __________settembre 1989. Dal matrimonio è
nato un figlio, __________, il __________ novembre 1989. Il __________
settembre 1993 la moglie ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona il tentativo
di conciliazione e con istanza del giorno stes-so ha postulato – in via
provvisionale – l’autorizzazione a vivere separata, l’affidamento del figlio
__________, la condanna del marito al versamento di fr. 3500.– mensili come
contributo alimentare per sé e il figlio, oltre a fr. 3000.– come provvigione ad
litem, e l’attribuzione dell’appartamento coniugale con tutto l’arredo domestico.
B. Statuendo il __________ settembre 1993 inaudita parte, il Pretore ha
autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato il figlio __________ alla
madre (riservato il diritto di visita del padre), ha imposto a __________
__________ un contributo mensile di fr. 2000.– per la moglie e di fr. 670.– per
il figlio (compreso l’assegno familiare), ha assegnato in uso alla moglie
stessa l’appartamento coniugale e ha convocato le parti all’udienza del
__________ottobre 1993 per il tentativo di conciliazione e il contraddittorio
sulla provvigione ad litem. Il giudizio sulle spese è stato rinviato a
una decisione ulteriore.
C. All’udienza del __________ ottobre 1993 il tentativo di conciliazione
è decaduto infruttuoso e al contraddittorio sulla provvigione ad litem
__________ __________ __________ ha ritirato la propria domanda. Constatato
ciò, il Pretore ha dichiarato evasa la procedura cautelare senza prelievo di
spese, impregiudicato per le parti il diritto di chiedere una modifica
dell’assetto provvisionale “in caso di cambiamento sostanziale delle circostanze”.
D. Il __________aprile 1994 __________ __________ __________ ha
introdotto la petizione di divorzio e il __________maggio successivo ha instato
per il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il marito ha proposto di
respingere tanto la petizione quanto la domanda di assistenza giudiziaria e ha
chiesto a sua volta, in via riconvenzionale, il divorzio per colpa esclusiva
della moglie. Nei susseguenti atti scritti ogni parte ha ribadito le proprie
posizioni. L’udienza preliminare deve ancora aver luogo.
E. __________ __________ si è rivolto il __________ ottobre 1994 al
Pretore con un’istanza volta alla modifica dell’assetto provvisionale in cui
postula la soppressione del contributo alimentare per la moglie, avendo questa
cominciato un’attività lucrativa. All’udienza del __________ novembre 1994
__________ non si è opposta a una riduzione del contributo, ma ne ha contestato
la soppressione. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del __________
dicembre 1994 il marito ha offerto unicamente un contributo alimentare di
complessivi fr. 585.– mensili (dal __________ settembre 1994) per moglie e
figlio. __________ si è opposta finanche a una riduzione del contributo.
F. Con decreto del __________ dicembre 1994 il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza di modifica e ha ridotto sia il contributo alimentare per la moglie
(da fr. 2000.– a fr. 675.– mensili) sia quello per il figlio (da fr. 670.– a
fr. 550.– mensili, compreso l’assegno alimentare). La tassa di giustizia (fr.
150.–) e le spese (fr. 80.–) sono state poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Insorto con un appello del __________dicembre 1994 contro il decreto
cautelare, __________ chiede che il contributo per la moglie sia soppresso e
quello per il figlio fissato in fr. 1060.– mensili dal 1__________settembre al
__________ottobre 1994, in fr. 760.– per il mese di novembre 1994 e in fr.
670.– dal __________dicembre 1994 in poi, compreso l’assegno familiare, con
addebito di tutte le spese processuali alla moglie. __________ ha impugnato a
sua volta il decreto cautelare con appello del __________dicembre 1994 in cui
propone l’aumento del contributo per il figlio a fr. 800.– mensili, non
compreso l’assegno familiare, con carico di tutte le spese processuali al
marito. Nelle rispettive osservazioni ogni coniuge conclude per il rigetto
dell’appello avversario.
Considerando
in
diritto:
I. Sull’appello del marito
-
Il Pretore ha rilevato anzitutto che la prospettata modifica dell’
assetto provvisionale appariva legittima poiché nel settembre del 1993, quando
era stato fissato originariamente il contributo alimentare per la moglie,
quest’ultima non conseguiva alcun reddito mentre al momento del giudizio essa
guadagnava più di fr. 3000.– mensili. Ciò posto, il Pretore ha accertato il
reddito del marito in fr. 4014.– mensili, cui ha aggiunto fr. 500.– “per il vantaggio
economico derivante dall’uso a scopi privati dell’auto-vettura della ditta”, e
quello della moglie in fr. 3280.– mensili, cui ha aggiunto fr. 170.– come
provento di capitali. Dalle entrate complessive della famiglia (fr. 7964.–
mensili) egli ha poi sottratto il fabbisogno minimo del marito (fr. 2505.–
mensili), quello della moglie (fr. 3225.– mensili) e quello del figlio (fr.
665.– mensili), ottenendo un’eccedenza di 1569.– mensili che ha diviso a metà
fra i coniugi (fr. 784.– ognuno).
-
L’appellante sostiene in primo luogo che il suo stipendio mensile
ammonta a fr. 3705.35, non a fr. 4014.–, poiché egli non percepisce alcuna
tredicesima. Ora, dagli atti non è possibile concludere che l’appellante
riscuota verosimilmente una tredicesima mensilità: la questione, litigiosa
ancora al dibattimento finale (verbali, pag. 5; riassunto scritto allegato,
pag. 2 in alto), non è stata affatto chiarita. Il teste Colet, amministratore
della ditta __________. fino al settembre 1994, non è stato in grado di
pre-cisare se l’appellante riceve una tredicesima (verbali, pag. 3) e i
conteggi agli atti (doc. 12 e 13; doc. A dell’incarto n. __________/1993) non
bastano a rendere verosimile tale ipotesi. Quanto alla circostanza che il
marito sia con ogni probabilità azionista unico della ditta per cui lavora
(verbali, pag. 2 e 4 in alto), essa non è sufficiente a far apparire
attendibile l’assunto della moglie, che avrebbe potuto chiedere almeno
l’edizione di un certificato di salario annuo. Ne segue che il reddito del marito
deve ritenersi ammontare a fr. 4320.55 mensili netti fino al __________ottobre
1994 (compreso l’assegno familiare: doc. A dell’incarto n. __________/1993) e a
fr. 3705.35 dal __________ novembre 1994 (senza l’assegno familiare: doc. 12).
Su questo punto l’appello è provvisto di buon diritto.
-
A parere dell’appellante il reddito (occulto) di fr. 500.– che il
Pretore gli avrebbe imputato per il vantaggio economico derivante dall’uso del
veicolo aziendale a scopi privati non si giustifica, non costituendo tale
beneficio “un mezzo finanziario liquido”. La tesi non è pertinente, poiché nel
reddito conseguito da un coniuge vanno incluse anche le prestazioni in natura
stanziate dal datore di lavoro. Ciò non toglie che simili prestazioni, per essere
considerate come reddito (occulto), devono effettivamente comportare un utile
per il dipendente (I CCA, sentenza del 24 maggio 1995 in re R. contro R.,
consid. 1b; v. anche Bräm in:
Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 72 in fine ad art. 163 CC). Una
rivalutazione del reddito per il vantaggio ritratto dall’ uso di un veicolo
aziendale a fini privati è quindi lecito ove tale vantaggio ecceda l’indennità
che il dipendente potrebbe far valere nel proprio fabbisogno come spesa necessaria
per raggiungere il posto di lavoro (nella fattispecie: da Giubiasco a Locarno).
È possibile che in concreto il
vantaggio realmente conseguito dall’appellante con l’uso del veicolo aziendale
sia superiore all’ indennità ch’egli potrebbe esporre nel proprio fabbisogno
per le spese professionali di trasferta. In tal caso non è dato di capire
tuttavia per quale ragione il Pretore abbia riconosciuto alla mo-glie – oltre alle
spese necessarie per raggiungere il suo posto di lavoro – una somma di fr. 641.–
mensili per il leasing di un’auto-mobile propria, il relativo premio
assicurativo e l’imposta di circolazione, senza imputarle per ciò alcun
vantaggio. Da questo profilo il reddito occulto di fr. 500.– mensili imputato
al marito lede la parità di trattamento e a ragione l’appellante ne chiede lo
stralcio. Si aggiunga che, quanto meno di regola, il costo di un autoveicolo a
fini non professionali esula dal fabbisogno minimo e che in concreto il
riconoscimento di fr. 641.– nel fabbisogno della moglie si giustifica eccezionalmente
per rispettare l’uguaglianza fra coniugi, ammessi entrambi in tal modo a fruire
di un’automobile. Dal fabbisogno minimo di entrambi i coniugi andrebbe tolto
inoltre l’esborso di fr. 150.– per “telefono, energia elettrica, acqua potabile”,
già compreso nel minimo esistenziale del diritto esecutivo. Dato che il Pretore
ha incluso la stessa cifra nel fabbisogno di tutt’e due, si può prescindere
dallo stralcio, che non avrebbe conseguenze pratiche.
-
Afferma l’appellante che l’onere mensile di fr. 473.– per il leasing
dell’automobile inserito dal Pretore nel fabbisogno della moglie più non
sussiste, il contratto essendo terminato il __________dicembre 1994. Se non
che, l’argomentazione è fondata su un documento nuovo, successivo alla sentenza
del Pretore, e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
L’appellante motiva l’ammissibilità di tale documento invocando il principio
inquisitorio, ma trascura che tale precetto vale solo a favore del figlio (DTF
120 II 231 consid. 1c con rinvio). In concreto il fabbisogno del figlio è –
come si vedrà in seguito – assicurato. Per contro, in materia di contributi fra
coniugi il diritto federale non prescrive l’applicazione del principio
inquisitorio, tanto meno in sede provvisionale (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 425
ad art. 145 CC). L’art. 322 lett. a CPC riserva al Tribunale di appello,
invero, la facoltà di ordinare d’uf-ficio l’assunzione di prove giusta l’art.
88 lett. a, b, c CPC, ma nella fattispecie l’applicazione di tale norma non si
giustifica. Non solo perché in caso contrario il divieto dell’art. 321 cpv. 1
lett. b CPC sarebbe praticamente svuotato di senso, ma anche perché
l’aggiornamento di un solo dato del fabbisogno della moglie appare arbitrario.
Di fronte a un mutamento rilevante delle circostanze occorre apprezzare, oltre
ai redditi aggiornati delle parti, entrambi i fabbisogni nel loro insieme. Ove
ritenesse che la fine del contratto di leasing implichi cambiamenti di rilievo
nel quadro dell’assetto provvisionale, l’appellante adirà pertanto il Pretore
con una nuova istanza di modifica.
-
Secondo l’appellante il fabbisogno del figlio __________ non
ammonterebbe a fr. 665.– mensili, bensì a fr. 545.–, il resto consistendo in
cura ed educazione prestate in natura dalla madre. L’opinione è doppiamente
infondata. Intanto perché il fabbisogno di un figlio unico fino a 7 anni
compiuti ascende, in conformità alle raccomandazioni edite dall’Ufficio della
gioventù del Canton Zurigo cui questa Camera fa riferimento per prassi costante
(edizione 1993 in: Rivista di diritto tutelare 1993, pag. 78), a fr. 1140.–
mensili, di cui fr. 475.– per cura ed educazione. Certo, se il coniuge
affidatario non svolge un’attività lucrativa si può pretendere che cura ed educazione
siano prestate in natura da lui medesimo. Nel caso specifico però la moglie,
affidataria del bambino, lavora già al 70% (appello della moglie, pag. 3 in
fondo) e non si può ragionevolmente esigere ch’essa fornisca, in natura, più
del 30% della cura ed educazione (fr. 140.– circa). Il resto rientra nel
fabbisogno in denaro del figlio, con cui si rimunerano anche la cura e
l’educazione prestate da terzi. Su questo punto l’appello del marito deve
quindi essere respinto. Sul fabbisogno (insufficiente) del figlio stabilito nel
decreto cautelare si tornerà in appresso, esaminando l’appello della moglie
(consid. 7).
-
L’appellante asserisce da ultimo che il Pretore avrebbe sbagliato
facendo decorrere la modifica dal __________novembre 1994. Il cambimento
(inizio di attività lucrativa da parte della moglie) essendo intervenuto il
__________settembre 1994, anche la modifica dovrebbe valere retroattivamente da
quel giorno. La censura non può essere condivisa. In linea di principio un decreto
che modifica misure provvisionali ha effetti solo per il futuro; il giudice può
non-dimeno, secondo il suo apprezzamento, far decorrere la modifica di un
contributo alimentare dal momento in cui è stata introdotta l’istanza, ma non
prima (Bühler/Spühler, op. cit.,
Ergänzungsband 1991, nota 445 ad art. 145 CC). In concreto una modifica
anteriore al __________ottobre 1994 è quindi esclusa. Il Pretore inoltre, pur
avendo statuito il __________ dicembre 1994, ha fatto decorrere la modifica dal
__________novembre 1994, cioè dal primo contributo mensile che il marito avrebbe
versato alla moglie dopo l’introdu-zione dell’istanza di modifica. Ciò è
perfettamente legittimo e al proposito il decreto impugnato merita piena conferma.
II. Sull’appello della moglie
- Il fabbisogno del figlio calcolato dal Pretore è criticato
dall’appel-lante, la quale fa notare che la cura e l’educazione del figlio
comporta oneri supplementari proprio a causa dell’attività lucrativa da lei
intrapresa. Ciò giustifica un aumento del contributo alimentare per il figlio a
fr. 800.– mensili.
In materia di filiazione il
giudice di ogni grado applica – come si è accennato (sopra, consid. 4) – il
principio inquisitorio illimitato. La Camera civile di appello non è vincolata
dunque né agli accertamenti del Pretore né tanto meno alle allegazioni delle
parti o alle loro richieste di giudizio. In concreto il fabbisogno in denaro
del figlio ascende a fr. 998.– mensili (fr. 1140.– meno la quota di cura ed
educazione che la madre è tenuta a fornire in natura, stimata attorno al 30% di
quanto prevedono le note raccomandazioni, cioè fr. 475.– mensili: sopra,
consid. 5). Non vi è motivo per ridurre tale importo: il guadagno complessivo
dei coniugi rientra grosso modo nella fascia di reddito cui le raccomandazioni
fanno riferimento (circa fr. 7000.– mensili: edizione 1988, pag. 11 aggiornata al novembre 1992) e i genitori sono
senz’altro in grado di sopperire a un fabbisogno siffatto. Nemmeno vi è motivo
per aumentare tale somma, l’appellante non avendo reso verosimile che
l’indennità di fr. 332.– mensili (70% di fr. 475.–) stimata nelle predette
raccomandazioni per la cura e l’educazione del figlio sia insufficiente a
coprire i costi effettivi (essa ammette anzi che le spese ammontano a fr. 270.–
mensili, asserendo erroneamente che andrebbero incluse nel proprio fabbisogno:
appello, pag. 5). In che misura i coniugi siano vicendevolmente tenuti ad
assicurare il fabbisogno del figlio risulterà dal calcolo finale (consid. 10).
-
L’appellante ritiene che il Pretore avrebbe dovuto aggiungere al
reddito del marito un’indennità di fr. 220.– mensili per pasti fuori domicilio
ch’egli percepirebbe dal datore di lavoro. A torto. Che il marito abbia
ricevuto un’indennità per pasti di fr. 500.– mensili è stato senz’altro reso
verosimile fino al __________ottobre 1994 (doc. A dell’incarto n. 135/1993;
deposizione Colet, verbali pag. 3). Nul-la permette di affermare però che il
marito abbia continuato a riscuotere simile indennità anche dopo: il doc. 12,
che l’appellan-te non censura di falso né definisce inveritiero, non contempla
più alcuna indennità per pasti. In assenza di qualsiasi altro elemento a sostegno
della sua tesi, l’appellante non può quindi muovere rimproveri al primo giudice.
-
Stando all’appellante, il Pretore avrebbe dovuto fissare il contributo
per il figlio in modo scalare, secondo l’età, ancorandolo all’indice nazionale
dei prezzi al consumo. Essa dimentica nondimeno che un decreto cautelare ha per
sua natura indole temporanea. Se si pensa che la prima fascia di età prevista
dalle menzionate raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo
va fino al compimento del settimo anno e la seconda fino al compimento del
tredicesimo, non appare sicuramente gravoso pretendere che al passaggio di età
del figlio il coniuge affidatario chieda al giudice un adeguamento del contributo
(in base, per altro, a dati aggiornati su redditi e fabbisogni). Quanto
all’indicizzazione, essa non è indicata in sede meramente provvisionale, a meno
che si preveda una causa di divorzio relativamente lunga (Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband,
nota 128 ad art. 145 CC con riferimenti). L’interes-sata non pretende che in
concreto si prospetti un’evenienza simile. Il rincaro attuale inoltre,
contenuto nel limite di pochi punti annui, non impone un’interpretazione
estensiva di tale eccezione.
-
Il quadro generale della famiglia si presenta, per
finire, come segue:
– reddito mensile del marito (dal __________novembre
1994): fr. 3705.35 (consid. 2);
– reddito mensile della moglie: fr. 3450.– (non
contestati);
– fabbisogno minimo del marito: fr. 2505.– mensili
(non contestato);
– fabbisogno minimo della moglie: fr. 3225.– mensili
(consid. 3);
– fabbisogno minimo del figlio: fr. 998.– mensili
(consid. 7);
– eccedenza mensile:
fr. 3705.35 + fr. 3450.– ./. fr. 2505.– ./. fr.
3225.– ./. fr. 998.– = fr. 427.35;
– spettanza del marito:
fr. 2505.– + fr. 213.65 (metà eccedenza) = fr.
2718.65 mensili;
– spettanza della moglie:
fr. 3225.– + fr. 213.65 (metà eccedenza) = fr. 3438.65 mensili;
– spettanza del figlio:
fr. 998.– mensili;
– contributo del marito per il figlio:
fr. 3705.35 ./. fr. 2718.65 = fr. 986.70;
– contributo della moglie per il figlio:
fr. 3450.– ./. fr. 3438.65 = fr. 11.35.
- Se ne conclude che il contributo alimentare per la moglie deve essere
soppresso, l’interessata essendo in grado di coprire il proprio fabbisogno con
il ricavo del proprio lavoro. Il contributo alimentare per il figlio deve
invece essere aumentato a fr. 990.– mensili (arrotondati) dal __________novembre
1994, indipendentemente dalle richieste di giudizio della moglie (sopra, consid.
7). Ciò comporta il parziale accoglimento di entrambi gli appelli: il marito
ottiene la soppressione del contributo per la moglie, ma si ve-de aumentare il
contributo per il figlio; la moglie ottiene l’aumen-to del contributo per il
figlio, ma si vede sopprimere il contributo per sé stessa. Gli oneri
processuali – con una tassa di giustizia proporzionata all’importanza del caso
– seguirebbero pertanto, di massima, il rispettivo grado di soccombenza (art.
148 cpv. 2 CPC). Come il Tribunale federale ha già avuto modo di decidere,
tuttavia, in caso di vicendevole insuccesso riguardante la modifica di una
sentenza sulle prestazioni al coniuge divorziato, si può prescindere da un
riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali (sentenza inedita del
21 aprile 1988 in re R., consid. 5). Tale principio può essere applicato per
analogia anche in sede provvisionale, sia per gli oneri di primo grado sia per
quelli di appello, con compensazione delle ripetibili.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- Gli appelli sono parzialmente
accolti, nel senso che il dispositivo n. 1.1 del decreto impugnato è riformato
come segue:
verserà alla moglie __________, a titolo di contributo alimentare per il figlio
__________, la somma di fr. 990.– mensili a decorrere dal __________ novembre
1994; l’assegno familiare, riscosso dalla madre, non è compreso nel contributo.
Per il resto il decreto rimane
invariato.
- Gli oneri processuali di appello,
consistenti in:
a) tassa di giustizia unica
fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono posti a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster