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Numero d'incarto:
10.2006.524
Data decisione, Autorità:
24.07.2007, PRPEN
Titolo:
Presentare alla Cassa malati delle indebite richieste di risarcimento per prestazioni sanitarie mai fornite, così da indurla ad atti pregiudizievoli del suo patrimonio
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.524
DA
3994/2006
Bellinzona
24
luglio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. ripetuta truffa, consumata e
tentata,
per avere, al fine di
procacciarsi un indebito profitto, nella sua veste di assicurato presso la
cassa malati CIVI 1, ripetutamente ingannato con astuzia, rispettivamente
tentato di ingannare con astuzia i funzionari del citato assicuratore sociale,
presentando delle indebite richieste di risarcimento per prestazioni sanitarie
in realtà mai fornite, così da indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio
della Cassa malati, e meglio per avere:
1.1. a __________, nel
periodo ottobre/novembre 2004, facendo uso di una fattura originale
precedentemente allestita ed emessa a suo carico dal terapista __________,
personalmente contraffatto e successivamente trasmesso all’assicurazione CIVI 1
la citata fattura datata 15 ottobre 2004 facente figurare - contrariamente alla
verità - prestazioni di fisioterapia per un ammontare di fr. 2’430.--
effettuate nel periodo 4 settembre 2004 - 29 ottobre 2004, prestazioni che
in realtà non erano mai state prestate, ottenendo in tal modo l’indebito
versamento di fr. 1’822.50, pari al 75% dell’importo indicato sulla fattura a
valersi quale partecipazione della Cassa malati ai costi da lui sopportati;
1.2. sempre a __________,
nel corso del mese di aprile 2006, nelle stesse modalità di cui al punto
precedente, personalmente contraffatto e successivamente trasmesso
all’assicuratore CIVI 1 la fattura datata 21 novembre 2005 facente figurare -
contrariamente alla verità - prestazioni di fisioterapia per un ammontare di
fr. 2’970.-- effettuate nel periodo 18 settembre 2005 - 21 novembre 2005,
prestazioni che in realtà non erano mai state prestate, allo scopo di farsi
rimborsare la partecipazione del 75% dell’importo indicato sulla fattura
medesima e dunque ottenere l’illecito rimborso di fr. 2’227.50;
rimborso che non
fu accordato a seguito della comunicazione fatta pervenire in data 24 aprile
2006 all’CIVI 1 da parte del terapista __________ che indicava come falsa la
fattura in oggetto come pure quella indicata al punto 1.1. del presente decreto
d’accusa;
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 146 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 23 ottobre
2006 n. 3994/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
-
Al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1’822.50, a titolo di risarcimento (art.
208 cpv. 1 lett. b CPPT), rinviando la medesima parte civile al competente foro
per ulteriori sue pretese.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
-
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
-
Non si fa luogo
a procedimento penale per il titolo di falsità in documenti per difetto degli
elementi costitutivi di reato ex art. 110 cifra 5 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2006 dell’accusato;
indetto il dibattimento 12 luglio 2007,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 25 aprile
2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
L’imputato è autore
colpevole di ripetuta truffa, consumata e tentata, per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
-
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
-
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 146 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ripetuta truffa, consumata e
mancata, art. 146 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3994/2006 del 23 ottobre
2006;
condanna ACCU 1
- alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
450.-- (quattrocentocinquanta);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
- alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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