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10.2006.491 ΓÇó Drunk driving: reduced fine and pecuniary sentence
10.2006.491Autre juridiction11 mai 2007Modified
ACCU 1 opposed a summary penalty order for drunk driving after being found driving with a very high blood alcohol level. At the hearing before the Bellinzona Pretura penale, the accused did not contest the facts, but the defense argued that the original sanction was excessive and asked for a reduced, modernized sentence under the Criminal Code. The court convicted the accused, reduced the punishment to 40 daily rates of CHF 100 suspended for three years, imposed a CHF 1,000 fine, set a 10-day substitute custodial sentence for non-payment, and ordered CHF 500 in costs. The judgment became final.
Art. 91 cpv. 1 LCStr; sentencing after opposition to a summary penalty order for driving in an unfit condition due to severe intoxication. Where the facts are uncontested and guilt is established, the court may reassess the sanction and impose a lower combined penalty under the Criminal Code, in particular a suspended pecuniary sentence together with a fine. In determining punishment, the court weighs culpability and circumstances; the substitute custodial sentence for non-payment of a fine is fixed pursuant to Art. 106 cpv. 2 CP. Court costs are allocated to the convicted person under the applicable cantonal fee rules (consid. unprovided).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2006.491
Data decisione, Autorità: 11.05.2007, PRPEN
Titolo: condurre un veicolo in grave stato di ubriachezza
Incarto n. 10.2006.491 DA 3866/2006
Bellinzona 11 maggio 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.18 - max. 2.67 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 21 agosto 2006;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 16 ottobre 2006 n. 3866/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Alla multa di fr. 1'200.00.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 ottobre 2006;
indetto il dibattimento 11 maggio 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 26 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta i fatti ma ritiene, anche alla luce di quanto emerso dall’interrogatorio odierno, che la pena sia eccessiva; chiede che la pena detentiva venga ridotta e sostituita secondo quanto previsto dal nuovo codice penale in pena pecuniaria da sospendere per un periodo di prova da fissare dal Giudice; postula infine che la multa venga massicciamente ridotta;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3866/2006 del 16 ottobre 2006.
condanna ACCU 1
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 1'500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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