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Numero d'incarto:
10.2006.333
Data decisione, Autorità:
06.02.2007, PRPEN
Titolo:
Urtare un pedone che procede sulla carreggiata nel medesimo senso di marcia; fuga dopo l'incidente; in dubio pro reo
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.333
DA
2838/2006
Bellinzona
6
febbraio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando con la
vettura Peugeot targata __________, negligentemente perso la padronanza di
guida sbandando così sulla sua destra urtando conseguentemente il pedone LESA 1
che procedeva sulla carreggiata nella sua stessa direzione di marcia;
fatti avvenuti a __________ il
14 maggio 2006;
reato previsto dall’art. 90
cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34
cpv. 4 LCStr., 3 cpv. 1 ONC;
- inosservanza dei doveri in
caso di infortunio,
per essersi data alla fuga dopo
aver investito e ferito il pedone LESA 1;
fatti avvenuti a __________ il
14 maggio 2006;
reato previsto dall’art. 92
cpv. 1 e 2 LCStr, in relazione con l'art. 51 cpv. 1, 2 e 3 LCStr;
perseguita con decreto d’accusa del 14 agosto
2006 n. 2838/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 20 (venti)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
-
Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
-
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 17 agosto 2006 dall’accusata;
indetto il dibattimento 6 febbraio 2007,
al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale, in virtù
del principio in dubio pro reo, postula l’assoluzione della sua assistita da
entrambi i capi di imputazione. Nella denegata ipotesi in cui fosse data una
colpevolezza della propria cliente, chiede una massiccia riduzione della pena;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
- L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Infrazione alle norme
della circolazione,
1.2 Inosservanza
dei doveri in caso di infortunio,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
-
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
-
L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
-
L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 51 cpv. 1, 2 e 3, 90 cifra 1, 92 cpv. 1 e 2 LCStr; 3 cpv.
1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dalle accuse di:
-
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
-
inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 2838/2006 del 14 agosto 2006;
carica la tassa di giudizio e le
spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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