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Numero d'incarto:
10.2006.301
Data decisione, Autorità:
09.11.2006, PRPEN
Titolo:
entrata illegale di una persona il cui nome figura sulla lista allegata all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo Al Quaida o ai Taliban; applicazione erronea della procedura e degli articoli di legge
Incarto
n.
10.2006.301
DA
2280/2006
Bellinzona
9
novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata illegale),
per essere entrato illegalmente
in Svizzera, segnatamente a Bissone, in data 7 maggio 2006, provenendo da
Campione d’Italia, al volante della vettura BMW targata __________, nonostante
pendesse nei suoi confronti un divieto d’entrata risultante dall’applicazione
dell’Ordinanza del Consiglio federale del 2 ottobre 2000 istituente
provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama
Bin Laden, al gruppo “Al Quaïda” o ai Taliban nonché il relativo Allegato 2;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23
cpv. 1 LDDS, combinato con l’Ordinanza del Consiglio federale del 2 ottobre
2000 istituente provvedimenti nei confronti delle persone e delle
organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo “Al Quaïda” o ai Taliban
nonché il relativo Allegato 2;
perseguito con decreto d’accusa del 26 giugno
2006 n. DA 2280/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
-
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 3 luglio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 9 novembre 2006,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale postula
l’assoluzione del proprio assistito, in quanto la decisione del 27 novembre
2003, con la quale viene fatto divieto a quest’ultimo di entrare in Svizzera,
non è menzionata nel decreto accusa. Inoltre detta decisione è formalmente
nulla, poiché non indica le vie di ricorso. Egli rileva infine come le
inchieste condotte dal MPC nei confronti dell’imputato siano state nel
frattempo abbandonate, come il controllo eseguito dalle Guardie di confine
all’interno della Svizzera e non alla frontiera sia scorretto e non valido, e
come un divieto d’entrata per un cittadino di Campione d’Italia sia troppo
restrittivo e penalizzante;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
L’imputato è autore
colpevole di infrazione alle Legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri (entrata illegale) per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
-
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
-
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
-
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS;
Ordinanza del CF del 2 ottobre 2000 istituente provvedimenti nei confronti
delle persone e delle organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo “Al
Quaïda” o ai Taliban nonché il relativo Allegato 2; 1 segg. LEmb; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti e rilevando che, in
base all’art. 6 cpv. 1 dell’Ordinanza del CF del 2 ottobre 2000 istituente
provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama
Bin Laden, al gruppo “Al Quaïda” o ai Taliban, chiunque viola gli articoli 1, 3
e 4a dell’ordinanza è punito conformemente all’art. 9 della Legge sugli
embarghi. Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della Legge
sugli embarghi sono perseguite e giudicate dal SECO (cpv. 3);
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
infrazione contro la Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata
illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. DA 2280/2006 del 26 giugno 2006;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio federale della
migrazione, Berna,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello StatoACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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