Dog attack case: lack of intent led to acquittal

10.2006.234Autre juridiction5 déc. 2006Acquitted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Pretura penale of Ticino acquitted ACCU 1 of acts against public safety and damage after finding that the file did not show the mental element of eventual intent. The court considered that there were no prior similar incidents or other circumstances that should have alerted the accused that her dog posed a danger to other animals. The decree of accusation was therefore not confirmed. The costs were charged to the State.

Regeste Omnilex

Art. 6 cifra 1 LOP; art. 144 cpv. 1 CPS; subjective element of eventual intent in dog-control offences and property damage: a conviction requires circumstances showing that the accused could and should have foreseen the relevant danger and accepted it. Absent prior incidents or comparable warning signs, the evidentiary basis does not suffice to establish dolus eventualis (consid. 1). In such a case, acquittal follows for both the public-safety offence and the damage charge; costs may be charged to the State.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.234

Data decisione, Autorità: 05.12.2006, PRPEN

Titolo: aggressione tra cani di cui uno lasciato libero di vagare senza adeguato controllo

LESA 1

Incarto n. 10.2006.234 DA 1579/2006

Bellinzona 5 dicembre 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Pietro Croce in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuta colpevole di atti contro la pubblica incolumità,

per aver omesso di adeguatamente custodire il suo cane, in particolare per averlo lasciato vagare liberamente, permettendogli così di aggredire il cane di proprietà di LESA 1 che lo teneva correttamente al guinzaglio mentre camminava sulla pubblica via;

fatti avvenuti a __________ il 4 dicembre 2005;

reato previsto dall’art. 6 cifra 1 LOP,

perseguita con decreto d’accusa del 2 maggio 2006 n. DA 1579/2006 del AINQ 1, che propone la condanna:

  1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

  3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 maggio 2006 dall’accusata;

indetto il dibattimento 5 dicembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusata e l’interprete, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

prospettato all’accusata l’estensione del decreto d’accusa al reato di danneggiamento;

sentita l'accusata, la quale chiede il proscioglimento da entrambi i capi d’imputazione;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L’imputata è autrice colpevole di:

1.1. Atti contro la pubblica incolumità,

1.2. Danneggiamento,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

  1. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

  2. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 6 cifra 1 LOP; 144 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti ed avendo preso atto che gli atti non permettono di ritenere che il caso in esame sia stato preceduto da casi analoghi o eventi che avrebbero dovuto indurre l’imputata a ritenere che il proprio cane fosse un pericolo per gli altri animali, per cui viene a mancare l’elemento soggettivo dell’intenzionalità nella forma del dolo eventuale;

proscioglie ACCU 1

dalle accuse di:

  1. atti contro la pubblica incolumità, art. 6 cifra 1 LOP,

  2. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 1579/2006 del 2 maggio 2006;

carica la tassa e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

dog controlpublic safetydamageeventual intentacquittalcriminal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the accused committed acts against public safety by failing to control her dog

Solution extraite

The court found the subjective element lacking: the file did not show prior incidents or circumstances that should have made the accused realize her dog was a danger to other animals, so eventual intent was not established.

Motifs extraits

Without indications that the accused had reason to foresee the danger, the required intentional mental state was missing.

Question juridique clé

Whether the accused committed damage

Solution extraite

The accused was acquitted of the damage charge as well.

Motifs extraits

The same evidentiary and mens rea shortcomings prevented conviction on this count.

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