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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.581
Data decisione, Autorità:
21.03.2006, PRPEN
Titolo:
Offesa dell'onore
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.581
DA
4191/2005
Bellinzona
21
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi Thuc Trinh Tran in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di ingiuria,
per avere offeso l’onore di LESA
1, facendole pervenire in data __________ attraverso __________ presso __________,
ove la parte lesa lavorava, un documento contenente, fra altro, l’epiteto “merda”
scritto in italiano e in lingua araba;
reato previsto dall’art. 177 CP
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa n. 4191/2005 di
data 14 novembre 2005 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
-
Alla multa di fr. 100.--.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 26 novembre 2005 dall'accusata;
indetto il dibattimento 21 marzo 2006, al
quale è comparsa l’accusata personalmente mentre il con lettera 22 febbraio
2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
-
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
-
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177 CP; 9 e segg., 273
e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di ingiuria
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4191/2005 del 14 novembre 2005.
carica le spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona;
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico dello Stato,
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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