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Numero d'incarto:
10.2005.538
Data decisione, Autorità:
09.01.2006, PRPEN
Titolo:
Opposizione irricevibile
- CIVI 1
- CIVI 2
- CIVI 3
- CIVI 4
Incarto
n.
10.2005.538
DA
2682/2005
Bellinzona
9 gennaio
2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Paola Belloli
per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuta
colpevole di furto;
fatti
avvenuti il __________ a __________;
reato
previsto dall’art. 139 cifra 1 CP;
e meglio come
al decreto d’accusa n. DA 2682/2005 di data 18 luglio 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
-
Alla
pena di 9 (nove) giorni di detenzione da espiare.
-
Alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP il 16.01.2004.
-
Il
rinvio delle parti civili al competente foro civile.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
Non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3
(tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dall’Amtsstatthalteramt Luzern
il 12.11.2004, ma l'ammonisce formalmente;
vista l'opposizione
interposta in data 22 agosto 2005 dall'accusata;
considerato che
per l’art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di
inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte
contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;
che
il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata alla prevenuta al suo
domicilio il 18 luglio 2005;
che
per stessa ammissione dell’accusata l’atto le è stato recapitato il 4 agosto
2005;
che
l’istanza di restituzione del termine inoltrata il 22 agosto 2005
contestualmente all’opposizione è stata respinta con sentenza 21 novembre 2005,
cresciuta in giudicato;
che
l’opposizione interposta il 22 agosto 2005 (cfr. busta allegata
all’opposizione) risulta dunque tardiva;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
-
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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