Speeding on highway: conditional prison sentence and fine

10.2005.417Autre juridiction7 mars 2006Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Pretura penale convicted ACCU 1 for serious traffic rule violation after he drove at 177 km/h on the A2 motorway in Camorino, where the limit was 120 km/h. The court accepted the facts established by police speed measurement and rejected the request for a fully suspended sanction only in part, imposing 30 days' imprisonment with conditional suspension for three years and a CHF 1,000 fine. It also ordered CHF 300 in costs. The court did not revoke an earlier suspended 90-day sentence but extended its probation period by one year.

Regeste Omnilex

Art. 90 cifra 2 LCStr; serious speeding on a motorway constitutes a serious breach of traffic rules where the speed markedly exceeds the limit and creates a serious danger to others. For the sanction, the court may impose a short custodial sentence with conditional suspension and an additional fine; the assessment of suspended sentences and probation follows the applicable general rules of the Swiss Criminal Code. A prior conditional sentence need not be revoked if the circumstances justify maintaining it, while extending the probation period may be ordered instead (consid. on guilt and sanction).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.417

Data decisione, Autorità: 07.03.2006, PRPEN

Titolo: superamento del limite di velocità in autostrada: 177 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il limite di 120 Km/h

Incarto n. 10.2005.417 DA 2984/2005

Bellinzona 7 marzo 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura VW targata __________ alla velocità di 177 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;

reato previsto dagli art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; art. 4a cpv. 1 lett. d ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr;

fatti avvenuti a Camorino (autostrada A2) il 5 luglio 2005;

perseguito con decreto d’accusa n. 2984/2005 di data 22 agosto 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

  1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da espiare.

  2. Alla multa di fr. 1'000.--.

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

  4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata il __________ nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 1 settembre 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 7 marzo 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale non contesta né i fatti, né la proposta di pena, chiede tuttavia che la pena detentiva sia posta al beneficio della sospensione condizionale;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

  2. Sulla pena e sulle spese.

  3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata il __________ nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41, 63 CP; 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; art. 4a cpv. 1 lett. d ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2984/2005 del 22 agosto 2005.

condanna ACCU 1

  1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

  2. alla multa di fr. 1’000.--;

  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata il __________ nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, (80909),

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 1300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

speedingmotorwaytraffic offenseconditional sentencefineprobationcourt costsroad safety

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the accused committed a serious breach of traffic rules by speeding at 177 km/h on the motorway.

Solution extraite

Yes. The court found the accused guilty of a serious violation of traffic rules as charged in the decree of accusation.

Motifs extraits

The driving speed, established by police using a follow vehicle and Multagraph equipment, exceeded the motorway limit by a wide margin and created a serious danger to others.

Question juridique clé

What sentence and fine should be imposed for the speeding offense.

Solution extraite

The court imposed 30 days' imprisonment, suspended conditionally for three years, and a fine of CHF 1,000.

Motifs extraits

The court accepted the charge and, while not adopting immediate custody, granted conditional suspension of the prison term and upheld the monetary penalty.

Question juridique clé

Whether the previously suspended 90-day prison sentence had to be revoked, and whether its probation period should be extended.

Solution extraite

No revocation was ordered, but the probation period was extended by one year.

Motifs extraits

The court did not withdraw the benefit of the prior conditional suspension, but considered an extension of the probation period appropriate.

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