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Numero d'incarto:
10.2005.304
Data decisione, Autorità:
07.09.2005, PRPEN
Titolo:
vendita di 24 bolas di cocaina a persone diverse
Incarto
n.
10.2005.304
DA
1949/2005
Bellinzona
7
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
detenuto dal 28 aprile 2005
al 19 maggio 2005
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sugli
stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, a Lugano, nel periodo da gennaio all’aprile 2005, venduto a __________
e __________ 5 palline di cocaina, a __________ 2 palline di cocaina, a __________,
2 palline di cocaina, a __________, 4 palline di cocaina, a __________ 10
palline di cocaina e a __________ 1 pallina di cocaina;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19a LStup (recte: 19 cifra
1 LStup);
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1949/2005
di data 19 maggio 2005 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
-
Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
-
Alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre (tre) anni.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr, 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
ed inoltre - Ordina il dissequestro e la
restituzione all’interessato di tutto quanto sequestrato al momento
dell’arresto, dedotto l’importo per il presente decreto;
-
Ordina la disgiunzione del
presente procedimento penale da quello a carico degli acquirenti menzionati;
-
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 7 giugno 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 7 settembre 2005,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 20 luglio
2005, non è comparso, mentre hanno presenziato il Procuratore pubblico ed il
difensore;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il Procuratore pubblico, il quale
sottolinea la credibilità e l’attendibilità delle 6 persone che hanno
riconosciuto l’imputato. In conclusione postula la conferma integrale del
decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale evidenzia
alcune lacune procedurali. Ritenendo che non vi siano elementi di prova
concludenti a carico del proprio cliente, egli chiede la piena assoluzione;
sentito in replica il Procuratore
pubblico, il quale precisando e difendendo le modalità di svolgimento
dell’inchiesta, ribadisce la propria richiesta di pena;
sentito in duplica il difensore, il quale
riconferma le proprie allegazioni e domande;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
L’imputato è autore
colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1949/2005 del
19 maggio 2005?
-
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
-
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, a quali
condizioni?
-
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
-
Deve essere comminata la
pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero, e se sì, a quali
condizioni?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 19 cifra 1 LStup; 55
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,
rispondendo ai quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alla Legge federale
sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,
per i fatti compiuti a Lugano
nel periodo da gennaio ad aprile 2005 nelle circostanze descritte nel decreto
di accusa n. DA 1949/2005 del 19 maggio 2005;
condanna ACCU 1
-
alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
-
alla pena accessoria
dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
conferma il dissequestro e la
restituzione all’interessato di tutto quanto sequestrato al momento dell’arresto,
dedotto l’importo per il decreto d’accusa;
avverte le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di
contumacia;
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per
tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Comando della
polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei giudici
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,
Ufficio federale dei rifugiati,
Berna.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. - 100.00 dedotto
importo già incassato
fr. 150.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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