Recognition and enforcement of German inheritance judgment

10.2005.28Autre juridiction11 avr. 2006Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

IS 1 and IS 2 applied in Ticino for recognition and enforcement of a 15 February 2005 German default judgment arising out of inheritance liquidation. The First Civil Chamber of the Court of Appeal held that the bilateral Swiss-German convention governed exequatur, that the judgment was final, that the German court had jurisdiction because the respondent was domiciled in Germany, and that no Swiss public-policy objection arose. Service on the defaulting respondent was timely. The request was granted, but enforcement of parcel 670 was clarified as limited to quota A. Court costs of CHF 450 were imposed on the applicants, and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 29 LDIP; art. 511 cpv. 1 CPC; Convenzione svizzero-tedesca del 2 novembre 1929, artt. 1, 2 n. 1, 4 cpv. 1 e 3: riconoscimento ed esecutività in Svizzera di una decisione tedesca in materia successoria. Se un trattato bilaterale disciplina l’exequatur, esso prevale sulla LDIP. Il giudice dell’esecuzione verifica soltanto il passaggio in giudicato, la competenza internazionale dell’autorità d’origine secondo la convenzione applicabile, l’assenza di manifesta incompatibilità con l’ordine pubblico svizzero e la regolare notificazione al contumace in tempo utile per difendersi. Non gli compete riesaminare la competenza interna del tribunale estero entro lo Stato richiedente. Le spese sono poste a carico degli istanti quando la controparte non si oppone e non soccombe in senso processuale.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.28

Data decisione, Autorità: 11.04.2006, ICCA

Titolo: delibazione di una sentenza germanica (liquidazione ereditaria)

Incarto n. 10.2005.28

Lugano 11 aprile 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza del 12 ottobre 2005 presentata dal

IS 1 (D), e IS 2 (D) (patrocinati dall' PA 1 )

per ottenere la delibazione della sentenza emanata il 15 febbraio 2005 dal Landgericht __________ (Bassa Sassonia) nella causa che ha opposto gli istanti a

CV 1 (D);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che nell'ambito della liquidazione dell'eredità fu , deceduta l'11 febbraio 2000, con sentenza del 15 febbraio 2005, emessa in contumacia (Versäumnisurteil), il giudice unico della 5ª Camera civile del Landgericht __________ ha condannato CV 1 a consentire alla vendita ai pubblici incanti delle particelle n. 664 (“”) e n. 670 RFD di __________ (autorimessa e posteggio), il ricavo dell'asta essendo destinato anzitutto al saldo di obbligazioni scadute e il resto alla convenuta (in ragione di un mezzo) e ad IS 1 e IS 2 (in ragione di un quarto ciascuno);

che la particella n. 664 risulta intestata a una comunione ereditaria composta di CV 1, IS 1 e IS 2, mentre la particella n. 670 è una coattiva di pertinenza, un terzo ciascuna, delle particelle n. 664, 239 e 236;

che con istanza del 12 ottobre 2005 IS 1 e IS 2 chiedono ora a questa Camera di riconoscere e di dichiarare esecutiva la sentenza appena citata;

che all'udienza del 7 aprile 2006, indetta per il contraddittorio, gli istanti hanno confermato la domanda di delibazione, mentre la convenuta – citata per rogatoria – è rimasta assente ingiustificata;

che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

che i trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – ratificati dalla Svizzera prevalgono tuttavia sulla citata legge (art. 1 cpv. 2 LDIP);

che l'esecutività in Svizzera di decisioni tedesche in materia successoria è tuttora disciplinata dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361; Dutoit, Commentare de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 5 ad art. 96 LDIP);

che occorre pertanto verificare – in sintesi – l'avvenuto passaggio in giudicato (art. 1), la competenza (art. 2) e la conformità della sentenza estera con l'ordine pubblico svizzero (art. 4);

che la decisione in esame è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione apposta il 16 marzo 2005 sulla prima pagina in alto a destra della sentenza originale prodotta a questa Camera per la delibazione (doc. A);

che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, la convenuta risultando domiciliata in Germania al momento della decisione (art. 2 n. 1);

che, del resto, non spetta allo Stato di esecuzione verificare la competenza del tribunale estero entro i confini dello Stato richiedente (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, Berna 1983, pag. 173 n. 23 e pag. 174 n. 25);

che la sentenza impugnata non risulta lontanamente contraria all'ordine pubblico svizzero (art. 4 cpv. 1 della convenzione);

che, per altro, la convenuta contumace risulta avere ricevuto l'atto introduttivo della causa in tempo congruo per presentare le sue difese a norma dell'art. 4 cpv. 3 della convenzione (attestato 16 marzo 2005 del Landgericht __________: doc. B);

che una precisazione si impone nondimeno, nel senso che il pubblico incanto della particella n. 670, comproprietà coattiva, si riferisce alla sola quota A legata alla particella n. 664, le altre quote appartenendo a fondi in proprietà di terzi, estranei alla liquidazione ereditaria;

che, in definitiva, ricorrono le condizioni cumulative per riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la decisione in rassegna;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico degli istanti, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nell'accezione dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza emanata fra le parti il 15 febbraio 2005 con cui il Landgericht __________ ha autorizzato la vendita ai pubblici incanti della particelle n. 664 e 670 (limitatamente alla quota A) RFD di __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

  1. Gli oneri processuali consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

c) traduzioni fr. 150.–

fr. 450.–

sono posti a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

– ; – .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

recognition of foreign judgmentexequaturinheritance liquidationdefault judgmentpublic policyjurisdictionservice of processcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the German default judgment should be recognized and declared enforceable in Switzerland

Solution extraite

Yes. The conditions for exequatur were met, subject to a clarification that enforcement over parcel 670 concerns only quota A linked to parcel 664.

Motifs extraits

The judgment was final, the German court had jurisdiction because the respondent was domiciled in Germany, the decision was not contrary to Swiss public policy, and the respondent had been served in time to defend herself. The applicable bilateral convention governed the matter.

Question juridique clé

How to allocate procedural costs and party compensation

Solution extraite

The applicants bear the court costs jointly; no party compensation is awarded.

Motifs extraits

The respondent did not oppose recognition and therefore was not treated as the losing party within the meaning of the CPC.

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