AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2004.486
Data decisione, Autorità:
17.05.2005, PRPEN
Titolo:
ripetuta circolazione malgrado la revoca (terza volta, risp. seconda davanti alla Pretura penale)
Incarto
n.
10.2004.486/AMM
3999/2004
Bellinzona
17
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Paola Belloli-Ducoli in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso dall’avv. __________ e dalla lic. iur. __________,
__________)
accusato di ripetuta
circolazione malgrado la revoca
per
aver ripetutamente condotto il motoveicolo Malaguti targato TI __________
sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità
amministrativa il 28 maggio 2003 per un periodo indeterminato;
reato previsto dall'art.
95 n. 2 vLCS;
fatti avvenuti a
__________ il 19 ottobre 2004 e in altre imprecisate località e date precedenti;
perseguito con
decreto d’accusa n. 3999/2004 del 29 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la
condanna dell’imputato:
-
alla
pena di 60 (sessanta) giorni di arresto da espiare,
-
alla
multa di fr. 500.–,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta il 3 dicembre 2004 dall’imputato;
indetto il
dibattimento 17 maggio 2005, cui sono comparsi l’accusato e i difensori;
accertate le
generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;
sentito il
difensore, il quale chiede la derubricazione del reato in circolazione senza
licenza ex art. 95 n. 1 LCS, giacché all’imputato è stata ritirata la licenza
per un altro tipo di veicolo (automobile) rispetto a quello guidato
indebitamente (scooter “cinquantino”); donde una condanna alla sola multa;
in
subordine, il difensore postula – considerate tutte le circostanze del caso
specifico – una pena non superiore ai 30 giorni di arresto;
rispondendo ai
seguenti quesiti:
-
se
l'imputato è autore colpevole di ripetuta circolazione malgrado la revoca o, in
subordine, di circolazione senza licenza ex art. 95 n. 1 LCS;
-
in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena,
2.3 se
dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso:
– alla
pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico l’8 maggio
2002,
– alla
pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata dalla Pretura penale il 16
settembre 2003;
- il
giudizio sugli oneri processuali;
preso atto che
nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta
della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 95 n. 2 vLCS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004); 41 e 63
CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU
1
autore
colpevole di ripetuta circolazione malgrado la revoca, art. 95 n. 2
vLCS, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3999/2004 del 29 novembre
2004;
condanna ACCU
1
-
alla
pena di 40 (quaranta) giorni di arresto da espiare,
-
alla
multa di fr. 500.–,
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;
non
revoca il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico
l’8 maggio 2002,
non revoca
il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata dal giudice della Pretura
penale il 16 settembre 2003;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna al
condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81036),
– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di
pagamento a carico del condannato:
fr. 500.– multa
fr.
150.– tassa di giustizia
fr. 150.– spese giudiziarie
fr. 800.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster