AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2004.206
Data decisione, Autorità:
22.10.2004, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato d'ebrietà e opposizione alla prova del sangue (seconda ebrietà oltre 5 anni)
Incarto
n.
10.2004.206/AMM
DA
1751/2004
Bellinzona
22
ottobre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Michela Vismara in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
( DI 1 )
accusato di 1. circolazione
in stato di ebrietà
per
aver condotto l'autovettura Volvo targata __________ essendo in stato di
ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del 22 marzo 2004, concludente
per uno stato di ebrietà "lieve", malgrado fosse già stato condannato
nel 1999 per analogo reato;
reato previsto dall'art.
91 cpv. 1 LCS;
fatti avvenuti a
__________ (recte: __________) il 22 marzo 2004;
- opposizione
alla prova del sangue
per
essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione
dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili
conseguenze penali del suo rifiuto;
reato previsto dall'art.
91 cpv. 3 LCS;
fatti avvenuti a
__________ il 22 marzo 2004;
perseguito con
decreto d’accusa DA 1751/2004 del 17 maggio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna
dell'imputato:
-
alla
pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 4 (quattro) anni,
-
alla
multa di fr. 1200.–,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta il 1° giugno 2004 dall'imputato;
indetto il
dibattimento 22 ottobre 2004, cui sono intervenuti l'accusato e il difensore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
difensore, che – in sintesi – non nega i reati come tali né intende sminuire la
gravità dei medesimi, ma postula una congrua riduzione della pena detentiva e
una multa non superiore a fr. 300.–, sottolineando la lieve ebrietà inerente all'attuale
e al precedente episodio, il tempo trascorso dai fatti del 1998, la condotta
per il resto sostanzialmente incensurata dell'imputato (che guida da 30 anni
percorrendo per lavoro 50 000.– km l'anno senza mai essere incorso in un
incidente), le ripercussioni finanziarie e lavorative già patite
dall'interessato in seguito alla revoca della licenza di condurre e la precaria
situazione economica risultante dagli atti prodotti dalla difesa;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
-
se
l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà e/o di opposizione
alla prova del sangue, commesse nelle circostanze di cui sopra;
-
in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova;
- il
giudizio sugli oneri processuali;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 91 cpv. 1 e cpv. 3 LCS; 41, 63 e 68 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP;
39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
dichiara
ACCU 1
autore
colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, e di opposizione
alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 LCS per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa DA 1751/2004 del 17 maggio 2004;
condanna ACCU
1
-
alla
pena di 50 (cinquanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni,
-
alla
multa di fr. 600.–,
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.–;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna al
condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Ufficio giuridico della Circolazione, Camorino (80274),
– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria.
Distinta di
pagamento a carico del condannato:
fr. 600.– multa
fr.
200.– tassa di giustizia
fr. 300.– spese giudiziarie
fr. 1100.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster