AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2004.204
Data decisione, Autorità:
21.10.2004, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato d'ebrietà (min. 1.63 - max. 2.21 grammi per mille); proscioglimento
Incarto
n.
10.2004.204/AMM
DA
1658/2004
Bellinzona
21
ottobre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Michela Vismara in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
( DI 1 )
accusata di circolazione
in stato di ebrietà
per
aver condotto l'autovettura Lancia targata __________essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.63 - max. 2.21 grammi per mille);
reato previsto dall'art.
91 cpv. 1 LCS;
fatti avvenuti a
__________ il 13 marzo 2004;
perseguita con
decreto d’accusa DA 1658/2004 del 10 maggio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'imputata:
-
alla
pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni,
-
alla
multa di fr. 1000.–,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta il 25 maggio 2004 dall'imputata;
indetto il
dibattimento 21 ottobre 2004, cui sono comparsi l'accusata e il difensore;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusata;
sentito il
difensore, che conclude per il proscioglimento dell'accusata per non avere
commesso il fatto o – quanto meno – in virtù del principio in dubio pro reo;
sottolinea al riguardo l'inattendibilità della versione contraddittoria fornita
da __________, a fronte di una versione lineare e credibile resa dall'accusata,
la quale ha sempre negato di avere condotto la vettura dell'amico;
sentita da
ultimo l'accusata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
-
se
l'accusata è autrice colpevole di circolazione in stato di ebrietà, commessa
nelle circostanze di cui al decreto d'accusa;
-
in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale
pena dev'essere inflitta all'accusata,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova;
- il
giudizio sugli oneri processuali;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 91 cpv. 1 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
proscioglie ACCU
1
dall'accusa
di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti
nel decreto d'accusa DA 1658/2004 del 10 maggio 2004;
carica le
spese allo Stato;
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80266),
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster