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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2004.20
Data decisione, Autorità:
07.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2004.20
DA
3273/2003
Bellinzona
7
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
-__________ __________,
difeso da: __________
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________
__________ alla velocità di 168 Km/h (dedotto il margine di tolleranza)
accertata dalla Polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio
__________ così come consentito dalle apposite direttive federali in materia,
malgrado il vigente limite di 120 Km/h;
fatti avvenuti a __________,
autostrada A2, il 30 novembre 2002;
reato previsto dall'art. 90
cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a
cpv. 1 lett. d ONC;
perseguito con decreto
d'accusa del __________ 2003 n. DA / del ___________ che
propone la condanna:
Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Alla multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro tre mesi, ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 200.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41
cifra 4 CPS;
viste sia l'istanza di restituzione
del termine per interporre opposizione al decreto d'accusa, inoltrata dal
difensore in data 4 dicembre 2003 con contestuale opposizione al medesimo, sia
la decisione 30 gennaio 2004 di questa Pretura con cui la stessa è stata
accolta;
indetto il dibattimento 7 aprile 2004, al
quale hanno partecipato l'imputato, __________ __________, ed il difensore,
lic. iur. __________ __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non
contesta i fatti oggetto del presente procedimento, ma ritiene la pena
detentiva proposta dal Procuratore pubblico eccessiva e contraria a qualsiasi
prassi giudiziaria e dottrinale. Chiede che ci si astenga pertanto da una sua
conferma e postula nel contempo una massiccia riduzione della pena pecuniaria.
Rileva infine che il suo assistito è incensurato e ha sempre tenuta buona
condotta;
sentito da ultimo l'accusato, il quale
riconosce l'errore e chiede una condanna proporzionale al reato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
E' il
signor __________ __________ autore colpevole di grave infrazione alle norme
della circolazione, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa DA n. __________/__________del __________ 2003?
-
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
-
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
-
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
-
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 48, 63 CPS; 27 cpv. 1,
32 cpv. 2 e 3 e 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC; 9 e ss., 273 e ss.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________ __________
autore
colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2
LCStr,
condanna ___________
-
alla multa di fr. 2'000.--;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, __________,
e a: Comando della Polizia cantonale,
__________,
Sezione esecuzione pene e
misure, __________,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Sezione della circolazione,
__________,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ___________
fr. 2'000.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 2'450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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