AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
10.2004.164
Data decisione, Autorità:
15.09.2004, PRPEN
Titolo:
vendita di cocaina, consumo di marijuana, violenza contro funzionari
Incarto
n.
10.2004.164/bep
DA
1616/2004
Bellinzona
15
settembre 2004
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso
da: DUF 1
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, ripetutamente venduto a tossicomani della zona un quantitativo
complessivo di almeno 2 "bolas" di cocaina;
reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;
fatti avvenuti a Lugano in epoca
imprecisata dopo il mese di febbraio 2001;
- ripetuta
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, ripetutamente ricevuto per il suo consumo personale, un
quantitativo imprecisato di marijuana;
reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;
fatti avvenuti a Lugano e a Paradiso fra
il mese di ottobre 2002 e il mese di gennaio 2004;
- violenza
o minaccia contro le autorità e i funzionari
per avere, a Capolago il
22 aprile 2004, in occasione del suo fermo e durante il predisposto controllo
di identità, usato violenza contro 3 agenti di polizia, colpendoli con dei
calci;
reato previsto dall'art. 285 cifra 1 CPS;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1616/2004
di data 5 maggio 2004 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
-
Alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni.
-
Alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, da
espiare.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
-
Ordina la confisca di un
telefono cellulare marca Nokia con relativa carta SIM sequestratogli dalla
polizia il 22 aprile 2004.
-
Ordina parimenti la
devoluzione allo Stato di CHF 1'800.--, denaro sequestratogli dalla polizia il
22 aprile 2004;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 7 maggio 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 15 settembre
2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente, il suo difensore e
l'interprete, mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 agosto 2004 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettato all'accusato che si giudicherà anche
sulla revoca della sospensione condizionale della pena di 10 (dieci) giorni di
detenzione inflitta dal Ministero pubblico con decreto di accusa n. 2611/2002
del 28 ottobre 2002;
sentito il teste __________, __________;
sentito il difensore, il quale ammette il
consumo di marijuana ma sottolinea che dagli atti non emerge la prova certa né
della violenza contro funzionari, né dell'infrazione alla LF sugli
stupefacenti. Chiede una riduzione della pena, che non sia inflitta la pena
accessoria dell'espulsione, che non sia revocata la condizionale della
precedente condanna e che siano dissequestrati i beni oggetto di sequestro;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
- Se ACCU 1è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
1.2. ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
1.3. violenza o minaccia
contro le autorità e i funzionari
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
-
Sulla pena e sulle spese.
-
Se deve essere inflitta la pena
accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero.
-
Se deve essere ordinata la
confisca di un telefono cellulare marca Nokia con relativa carta SIM
sequestratogli dalla polizia il 22 aprile 2004.
-
Se deve essere ordinata la
confisca e devoluzione allo Stato di CHF 1'800.-, denaro sequestratogli dalla
polizia il 22 aprile 2004.
-
Se deve essere revocata la
sospensione condizionale della pena di 10 (dieci) giorni di detenzione inflitta
dal Ministero pubblico con decreto di accusa n. 2611/2002 del 28 ottobre 2002.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
- ACCU 1è giunto in Svizzera,
entrando da Vallorbe, il 4 febbraio 2001 per chiedere asilo. Egli è subito
stato trasferito a Chiasso e in seguito a Cadro e a Capolago; da circa un mese
e mezzo dimora presso il centro CRS di Bellinzona.
La sua domanda di asilo non è
stata accettata, ma contro la decisione è pendente un ricorso.
- Il 22
aprile 2004 ha avuto luogo nell'ambito dell'operazione caldo04 una
perquisizione del centro CRS di Capolago, presso il quale alloggiava all'epoca
l'accusato.
In questa occasione sono stati
controllati una trentina di richiedenti l'asilo africani, fra i quali anche ACCU
1, il quale è stato arrestato.
Nel rapporto d'arresto si
legge:
"Tutti si sono
comportati bene al controllo, eccetto il rubricato.
Gli agenti P.P, T. A., e G.
B. al momento di entrare nella camera dell'appartamento n. 2, si sono visti
aggredire dal rubricato. Utilizzando i mezzi coercitivi in maniera
proporzionata alla situazione si riusciva a neutralizzare l'energumeno.
Durante tutto l'intervento,
a più riprese il ACCU 1 ha tentato di colpire con calci gli agenti intervenuti.
Tradotto in ufficio, si
controllavano le chiamate in causa di acquirenti di cocaina locali e si trovava
una chiamata in causa per una vendita di 2 "bolas" di cocaina da CHF
40.- l'una.
Il rubricato ha negato ogni
vendita di droga.
Durante la perquisizione,
nei suoi effetti personali sono stati trovati CHF 1'800.- (3 bcn CHF 200.-, 5 bcn
da CHF 100.-, 8 bcn da CHF 50.- e 15 bcn da CHF 20.-). In particolare si evince
che sono state trovate 8 bcn da CHF 50.- e 15 bcn da CHF 20.-.
Il citato ha dichiarato che
trattasi di denaro di sua proprietà. CHF 400.- provengono dai suoi risparmi
sullo spillatico consegnatogli dalla CRS. I rimanenti CHF 1'400.- ha dichiarato
che sono provento di lavori di giardinaggio non meglio specificati. La somma è
stata sequestrata."
(cfr. act. 7, rapporto
di arresto)
Sottoposto all'analisi
tossicologica l'accusato è risultato positivo al THC.
-
Con decreto di accusa 5 maggio
2004 il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1autore colpevole di infrazione
alla LF sugli stupefacenti, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e
violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, proponendo la condanna
alla pena di 75 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero
per un periodo di 3 anni.
-
L'accusato ha sempre contestato
di avere spacciato cocaina. Anzi, egli ha sostenuto:
-
di non sapere cosa è la
cocaina
-
di non avere mai udito il
termine bolas
-
di non sapere cosa sono le bolas
-
di non essere al corrente che
altri asilanti africani vendono cocaina.
Per quanto concerne gli atti di
violenza nei confronti degli agenti di polizia ACCU 1 durante il primo
interrogatorio di fronte alle precise e dettagliate domande ricostruenti
l'accaduto si è limitato ad affermare di essersi comportato bene e che quanto
dichiaravano i poliziotti non era vero. Solo in seguito ha sostenuto che gli
agenti lo avrebbero schiaffeggiato quando era già ammanettato e che lo
avrebbero spinto sul letto per farlo sedere (ammette che in quel frangente è
possibile che del tutto involontariamente abbia dato un calcio).
A suo dire i poliziotti lo
accuserebbero di violenze per il solo fatto di avere trovato fra i suoi documenti
un decreto di accusa del 20 ottobre 2002, nel quale era stato condannato a 10
giorni di detenzione sospesi per un periodo di prova di 2 anni per violenza e
minaccia contro le autorità e i funzionari.
Ha riconosciuto infine di avere
fatto uso di marijuana, precisando però di aver smesso 3 mesi prima
dell'arresto e questo nonostante il risultato positivo al test tossicologico.
- Il difensore osserva che agli
atti vi sono prove deboli e lacunose. Il teste ha riconosciuto l'accusato solo
sulla base di una fotografia. Nessuno ha controllato la veridicità delle
affermazioni concernenti la provenienza del danaro trovato in suo possesso. Il
taglio delle banconote non prova niente. Solo il teste __________lo ha
riconosciuto. Non vi è un certificato medico a comprova delle violenze subite
dagli agenti.
Chiede una riduzione della
pena, che non venga inflitta l'espulsione (subordinatamente che venga sospesa
la misura), la non revoca della sospensione della precedente condanna e il
dissequestro della somma di fr. 1'800.- e del cellulare.
- Per l'art. 19 cifra 1 LStup
chiunque, senza essere autorizzato, detiene e vende stupefacenti è punito, se
ha agito intenzionalmente, con la detenzione o la multa.
Chiunque invece, senza essere
autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti è punito con l'arresto o con
la multa (art. 19a cifra 1 LStup).
Infine giusta l'art. 285 cifra
1 CP chiunque con violenza o minaccia impedisce ad una autorità, a un membro di
un'autorità o ad un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro
attribuzioni, oppure li costringe ad un tale atto o mentre lo adempiono
commette contro di loro vie di fatto, è punito con la detenzione o con la
multa.
- In concreto il consumo di
marijuana risulta dall'esame tossicologico ed è ammesso dall'accusato. Non vi è
quindi discussione per quanto concerne la contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti.
ACCU 1 contesta per contro di
aver commesso gli altri due reati che gli vengono imputati e fornisce una
propria versione di quanto successo.
Dall'esame degli atti e dalle
risultanze istruttorie questo giudice giunge alla conclusione che le sue
affermazioni non sono tuttavia credibili e questo per i seguenti motivi.
7.1. violenza o minaccia
contro le autorità e i funzionari
Innanzitutto occorre
confutare l'affermazione dell'accusato secondo la quale vi sarebbe una sorta di
persecuzione dei richiedenti l'asilo africani da parte della polizia, che li
giudicherebbe a torto tutti degli spacciatori e quindi non si farebbe scrupolo
di accusarli di altri reati come quello di violenza.
Infatti, questo giudice
nell'ambito dell'operazione "caldo04" ha già avuto modo di processare
diversi compagni di ventura dell'imputato e di vedere altri incarti che li
concernono. Ebbene nel presente caso per la prima volta si vede confrontato con
il reato in esame; non si può quindi dire che quanto asserito dal ACCU 1
corrisponda al vero.
L'accusato sostiene di
essere sceso al momento del controllo senza alcuna reazione al piano terra
assieme agli altri ospiti del centro. Di essere stato lì ammanettato e di
essere risalito in camera quando è stato chiamato dagli agenti, i quali ad un
certo punto l'avrebbero schiaffeggiato e spinto sul letto, senza che lui abbia
in qualche modo reagito (salvo eventualmente un involontario colpo con il
piede).
Egli tuttavia sembra
dimenticare che i poliziotti gli rimproverano di avere opposto resistenza già
al loro arrivo, ancor prima di essere ammanettato. Inoltre, in occasione del
primo interrogatorio, seppur confrontato con una precisa descrizione degli
avvenimenti, non ha mai fatto accenno alcuno a violenze da parte degli agenti,
limitandosi a contestare la loro descrizione e a sostenere di essersi
comportato bene.
Non si comprende come
mai l'imputato abbia atteso un secondo tempo per denunciare le asserite
violenze subite, né si intravede il motivo per il quale la polizia non dovrebbe
raccontare il vero.
A sfavore dell'accusato
vi è pure la circostanza che già in altra occasione ha dimostrato di essere
aggressivo (quella volta se l'era presa fisicamente con la polizia ferroviaria,
che gli aveva chiesto il biglietto, senza averlo fatto con altri passeggeri).
In definitiva la
versione degli agenti, di fronte alle incongruenze palesate nelle affermazioni
e nel comportamento dell'imputato, risulta ben più credibileACCU 1 è pertanto
autore colpevole di violenza o minaccia conto le autorità e i funzionari.
7.2. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
L'accusato, nonostante
si ostini a negare i fatti, è stato riconosciuto inequivocabilmente dal teste __________
-e questo non solo in sede di interrogatorio di polizia davanti ad una
fotografia, ma anche al dibattimento- come persona che gli ha venduto cocaina.
Egli ha sempre
dichiarato di essere completamente estraneo al mondo della droga e del suo
traffico; durante il dibattimento, dopo il riconoscimento da parte del teste,
ha tuttavia espresso considerazioni che lo lasciano apparire ben più cognito di
quanto vuol far credere. Fra l'altro, come reazione immediata, ha accennato al
fatto che il teste lo accusava per difendere sé stesso in quanto spacciatore
(fatto che può anche essere possibile se voleva finanziare il suo consumo di
cocaina ed eroina), salvo poi ritrattare il tutto (negando di averlo detto)
quando l'affermazione iniziava a palesarsi pericolosa di fronte alle domande
che gli venivano poste, siccome ci si addentrava nel mondo dello spaccio, che a
suo dire gli era sconosciuto.
ACCU 1 è altresì stato
trovato in possesso (nascosta nelle scarpe) di una per lui importante somma di
denaro, che sostiene provenire in misura di fr. 400.- da risparmi sullo
spillatico di settimanali fr. 90.- e in misura di fr. 1'800.- quale compenso
per un'attività lavorativa come giardiniere presso una non meglio precisata
signora __________ di __________.
Egli ha osservato di
aver cominciato a risparmiare fr. 2.- al giorno per pagare la tassa di giudizio
della procedura di ricorso. Questa affermazione appare perlomeno strana, poiché
non si comprende per quale motivo egli ha continuato a risparmiare sull'esigua
diaria (con la quale deve soddisfare tutti i bisogni non connessi con
l'alloggio: pasti, vestiti, igiene personale, ecc.) quando aveva a disposizione
la somma a suo dire guadagnata col lavoro.
Pure poco plausibile che
egli si sia recato per quasi tre mesi presso qualcuno come giardiniere e non
sia in grado di dare indicazioni più precise sulla persona che l'ha assunto.
Inoltre avrebbe lavorato per sole due/tre ore al giorno, guadagnando al massimo
fr. 40.-/50 .- per volta. Siffatta modalità di guadagno rende tuttavia ancor
più sospetta la somma di fr. 1'800.- trovata in suo possesso, perché composta
anche da banconote di taglio maggiore: non si intravede il motivo, né
l'accusato l'ha spiegato, per il quale avrebbe cambiato parte dei soldi
percepiti con altri.
Appare ben più credibile
che la provenienza del danaro sia ben altra.
L'imputato ha sempre
sostenuto di non sapere cos'è la cocaina e di non essere al corrente del fatto
che vi erano spacciatori fra i residenti al centro (cfr. verbale 22 aprile
2004, pag. 3 e verbale 28 aprile 2004, pag. 4). Al dibattimento si è però
contraddetto quando nella foga della giustificazione della presenza dei soldi
nelle sue scarpe si è lasciato sfuggire che quelli fra di loro che spacciano
hanno a disposizione importi superiori al suo.
Questa affermazione
rende palese che quanto dichiarato in precedenza non corrisponde al vero.
In definitiva la
versione dell'accusato non risulta credibile. Non vi è motivo invece di
dubitare della versione del testimone, che ha riconosciuto l'imputato per
avergli venduto la cocaina indicata nel decreto di accusa. Quest'ultimo è
dunque autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti.
- Per quanto concerne la pena
occorre rilevare che la quantità spacciata, provata, non è enorme, ma che per
quanto riguarda la violenza contro le autorità e i funzionari vi è una recidiva
specifica.
L'accusato inoltre non mostra
alcun rincrescimento, negando anche l'evidenza.
Questo giudice ritiene pertanto
appropriata e corrispondente al grado di colpa la pena proposta dal Procuratore
pubblico.
Visto l'atteggiamento assunto
dall'imputato e la sua reticenza vi possono essere dubbi sulla prognosi.
Tuttavia, più che altro come atto di fiducia e per non discostarsi a scapito
dell'accusato dalla proposta del Procuratore pubblico, la pena della presente
condanna può essere sospesa, fissando il periodo di prova in 3 anni. Deve per
contro essere revocata, di fronte alla recidiva specifica, la sospensione della
precedente condanna.
- Secondo l'art. 55 CP il giudice
può espellere dal territorio svizzero per un periodo da 3 a 15 anni lo
straniero che è stato condannato alla reclusione o alla detenzione.
Questa pena accessoria è
primariamente una misura di sicurezza.
Con il suo comportamento
l'accusato ha dimostrato di non avere rispetto per il nostro ordine pubblico e
di essere fonte di pericolo per la nostra sicurezza. Egli non ha alcun legame
personale o famigliare con la Svizzera. Si giustifica pertanto condannarlo alla
pena dell'espulsione almeno per la pena minima prevista di 3 anni.
Viste le difficoltà di ACCU 1
ad ossequiare le regole vigenti nel nostro paese e non essendoci la benché
minima indicazione che il suo comportamento si modificherà in futuro, la misura
inflitta deve essere effettiva.
- In virtù dell'art. 58 CP il
giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la
confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un
reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono
la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
Il giudice ordina inoltre la
confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o
erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che
debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i
diritti (art. 59 CP).
Per quanto concerne la somma
sequestrata vi è la certezza che sia provento di reato (cfr. sopra cons. 7.2).
L'importo deve di conseguenza
essere confiscato e devoluto allo Stato.
Non vi sono per contro prove
che il cellulare sia stato o venga usato per delinquere. L'oggetto deve
pertanto essere dissequestrato.
per questi motivi
visti gli art. 19 cifra 1 LStup, 19a
cifra 1 LStup, 285 cifra 1 CP; 41, 55, 58, 59, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione
alla LF sugli stupefacenti, di ripetuta contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari per i
fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 1616/2004 del 5 maggio 2004;
condanna ACCU 1
-
alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 850.-.
condanna ACCU 1alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
ordina la confisca e la devoluzione
allo Stato di CHF 1'800.-, denaro sequestratogli dalla polizia il 22 aprile
2004.
ordina il dissequestro di un
telefono cellulare marca Nokia con relativa carta SIM sequestratogli dalla
polizia il 22 aprile 2004.
revoca la sospensione condizionale
della pena di 10 (dieci) giorni di detenzione inflitta dal Ministero pubblico
con decreto di accusa n. 2611/2002 del 28 ottobre 2002.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Comando
Polizia Cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 850.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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