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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.640
Data decisione, Autorità:
18.02.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.640/fc
DA
3727/2003
Bellinzona
18
febbraio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria, per giudicare
prevenuto
colpevole di circolazione in stato di ebrietà,
per
aver condotto l'autovettura __________ __________ targata __________ essendo in
stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.55 - max 1.84 grammi per mille),
malgrado fosse già stato condannato nel 2001 per analogo reato (alcolemia: 2.11
grammi per mille);
fatti
avvenuti a __________ il 26 settembre 2003;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA / di data __________ 2003 del che
propone la condanna dell'accusato:
Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Alla multa di fr. 1200.--.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico il 20.03.2001.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 300.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 17 novembre 2003 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 18 febbraio 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente
e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19 dicembre 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale ritiene che si possa ancora formulare una prognosi
favorevole e chiede quindi la non revoca della sospensione della condanna a 45
(quarantacinque) giorni di detenzione, non opponendosi ad un prolungo del tempo
di prova di 1 (uno) anno e ad eventuali misure ordinate dal Giudice;;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
-
Se
__________ è autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà per i fatti
descritti nel decreto di accusa a suo carico.
-
Sulla
pena e sulle spese.
-
Se
deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti
dal Ministero Pubblico il 20.03.2001.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 91 cpv. 1 LCS; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara __________,
autore
colpevole di circolazione in stato di ebrietà, per i fatti compiuti a
__________ il 26 settembre 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;
condanna __________
-
alla
pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di 4 (quattro) anni;
-
alla
multa di fr. 1'200.-;
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.-.
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto.
non
revoca il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei
suoi confronti dal Ministero Pubblico il 20.03.2001, ma ne prolunga di 18
(diciotto) mesi il periodo di prova.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, __________,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
__________.
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di
fr. 1200.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1750.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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