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Numero d'incarto:
10.2003.631
Data decisione, Autorità:
16.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.631/fl
DA
3451/2003
Bellinzona
16
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Ferrazzo in
qualità di segretaria, per giudicare
prevenuto
colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti,
per
avere, senza essere autorizzato, a __________ nel periodo febbraio 2003/maggio
2003, in veste di commesso presso il negozio di canapaio " __________
__________ " , ripetutamente confezionato sotto forma di sacchetti e
venduto un imprecisato quantitativo di fiori secchi di canapa, ma almeno 6,4
kg, percependo per tale mansione un salario netto mensile di fr. 2'400.--;
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti,
per
avere, senza essere autorizzato, a __________ e in altre località non meglio
precisate, nel periodo ottobre 2002/17 settembre 2003, consumato personalmente
un imprecisato quantitativo di canapa, ma almeno 30 grammi;
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli art. 19 cifra 1, 19a cifra 1 LStup,
perseguito con
decreto d’accusa del __________ 2003 n. DA / del Procuratore
pubblico Nicola Respini, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 250.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 7 novembre 2003 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 16 gennaio 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente e
il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 15 dicembre 2003 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste __________ __________;
sentito il
difensore, il quale rileva che il quantitativo venduto è inferiore a quello
risultante dagli atti, osserva che da questi ultimi non è dato di sapere il
tenore di THC della canapa e che quindi non vi è la prova che fosse usata come
stupefacente; afferma che dal momento che l'accusato non conosceva il tenore di
THC non poteva sapere che stava vendendo un prodotto stupefacente e si trovava
quindi in errore sui fatti. Precisa che l'accusato era pure in errore per
quanto concerne la liceità della vendita di canapa, poiché a causa di quanto
gli era stato detto dal datore di lavoro, della tolleranza delle autorità e di
altri riscontri oggettivi a sua disposizione, poteva ritenere che la vendita in
Svizzera a persone maggiorenni fosse permessa.
Chiede
in via principale il proscioglimento per l'imputazione di infrazione alla LF
sugli stupefacenti e in via subordinata una derubricazione a reato per
negligenza con conseguente riduzione della pena, da limitare alla sola multa.
Per
quanto concerne la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti rileva che si
tratta di un caso poco grave che giustifica di prescindere da ogni pena; al
limite può essere inflitta una multa;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
- Se
__________ __________ __________ __________ è autore colpevole, eventualmente
per negligenza, di:
1.1. ripetuta
infrazione alla LF sugli stupefacenti
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
- Sulla
pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 19 cifra 1, 19a cifra 1 LStup.;19, 20, 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara __________,
autore
colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti e di contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti, per i fatti compiuti a Lugano nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;
condanna __________,
-
alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni;
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 620.-.
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, __________
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 620.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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