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Numero d'incarto:
10.2003.595
Data decisione, Autorità:
12.02.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.595/CEG
DA
3324/2003
Bellinzona
12
febbraio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
__________ riparatore di veicoli,
difeso da:,
prevenuto colpevole di 1. danneggiamento,
per avere intenzionalmente
danneggiato il davanzale della finestra della biblioteca dello stabile di
proprietà del Comune di __________ (unitamente ad altri quattro suoi amici di
cui non ha voluto fornire le generalità), transitandovi sopra con uno
skate-board;
fatti avvenuti a __________ il
17 settembre 2000;
reato previsto dall'art. 144
cpv. 1 CPS;
- circolazione in stato di
ebrietà,
per aver condotto l'autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta
dal parere medico attestante uno stato di "medio" influsso alcolico;
fatti avvenuti a __________ il
29 giugno 2002;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCS;
- infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito ed alla velocità da lui stesso ammessa in circa
70 km/h, malgrado il vigente limite di 60 km/h, negligentemente perso la
padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada sulla sua destra salendo
sull'adiacente scarpata;
fatti avvenuti a __________ il
29 giugno 2002;
reato previsto dall'art. 90
cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32
cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 e 5, 7 cpv. 2 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del __________
2003 no. DA / del che propone la condanna:
- Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
- Alla multa di fr. 1'000.--.
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--.
- Rinvia la parte civile Comune di __________ al competente foro civile per il
giudizio sulle eventuali pretese di risarcimento;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall'accusato in data 16 ottobre 2003;
indetto il
dibattimento 12 febbraio 2003, al quale sono comparsi l'accusato personalmente,
assistito dal proprio difensore __________, mentre il Procuratore pubblico
Antonio Perugini con lettera 3/5 dicembre 2003 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il difensore, il quale chiede
che per quanto attiene il reato di danneggiamento non v'è agli atti valida
querela, poiché il custode delle scuole di Lavertezzo non poteva agire a nome
del Comune né era legittimato a farlo. Pertanto postula per tale reato
l'assoluzione.
Sull'accusa di circolazione in
stato d'ebrietà rileva che la prova determinante dell'esame del sangue
(eseguito in modo scientificamente perfetto) ha dato un valore minimo di 0.78.
Richiamata la più recente giurisprudenza in materia (DTF 127 IV 172 e 129 IV
290) rileva che nella circostanza si è in presenza di una situazione chiara per
quanto attiene le indicazioni di alcolemia, come pure di una
"forchetta" estremamente ridotta tra i valori minimi e quelli
massimi; nemmeno si pone il problema, come fu il caso per la DTF 129 IV 290,
dell'esecuzione di complessi calcoli a ritroso e del cosidetto "alibi
cognac", motivo per cui il parere del medico - peraltro conclusivo di un
valore di ebrietà "medio" inspiegabile a fronte degli altri test
eseguiti - non può avere sul piano probatorio il sopravvento sul risultato del
prelievo del sangue, eseguito subito dopo i fatti. Chiede di conseguenza il
proscioglimento da tale capo d'accusa, così, sempre in virtù del principio in dubio
pro reo, come da quello di infrazione alle norme della circolazione, ritenuto
che la versione resa "a caldo" dell'accusato (scoppio dello
pneumatico) non risulta sconfessata dagli atti. Non vi è stata pertanto perdita
di padronanza del veicolo né circolazione in uno stato psico-fisico inidoneo
alla guida.
per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- E' __________ autore colpevole
di:
1.1. danneggiamento,
per avere, a __________ il 17
settembre 2000, intenzionalmente danneggiato il davanzale della finestra della
biblioteca dello stabile di proprietà del Comune di __________ (unitamente ad
altri quattro suoi amici di cui non ha voluto fornire le generalità),
transitandovi sopra con uno skate-board?
1.2. circolazione in stato di
ebrietà,
per aver condotto, a __________
il 29 giugno 2002, l'autovettura __________ targata __________ __________
essendo in stato di ubriachezza così come risulta dal parere medico attestante
uno stato di "medio" influsso alcolico?
1.3. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, a __________ il 29
giugno 2002, circolando nello stato psico-fisico surriferito ed alla velocità
da lui stesso ammessa in circa 70 km/h, malgrado il vigente limite di 60 km/h,
negligentemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada
sulla sua destra salendo sull'adiacente scarpata?
-
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
-
In caso di pena privativa della
libertà, può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì,
per quale periodo di prova?
-
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
-
Devono essere accolte le
pretese della parte civile Comune di __________ oppure lo stesso deve essere
rinviato al competente foro civile per le proprie pretese?
-
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 28 CP; 90 cifra 1 LCS;
26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCS, art. 4a cpv. 1 e 5 ONC; n. 303.2 lett.
b dell'allegato 1 OMD; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente al quesito posto sub
2, in modo parzialmente affermativo al quesito sub 1.3., negativamente ai
quesiti posti sub 1.1., 1.2., 4 e 5, decaduto il quesito sub 3,
dichiara __________ __________,
autore colpevole di infrazione
alle norme della circolazione stradale per avere, a __________ -__________ il
__________ 2002, circolato alla velocità da lui stesso ammessa in circa 70
km/h, malgrado il vigente limite di 60 km/h;
condanna __________
-
alla multa di fr. 100.-- (cento);
-
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e alle spese giudiziarie di fr. 50.--, per complessivi
fr. 100.--;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
proscioglie __________ dalle accuse di
circolazione in stato di ebrietà e di danneggiamento (in quest'ultimo caso per
difetto di valida querela);
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, __________
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Distinta spese a carico di
fr. 100.-- multa
fr. 50.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 200.-- totale
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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