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Numero d'incarto:
10.2003.426
Data decisione, Autorità:
02.10.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.426
DA
1585/2003
Bellinzona
2
ottobre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in
qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ nata
__________, nato il __________ _________ a __________ (Italia), cittadino
italiano, residente a __________ (Italia), separato, __________,
difeso da: lic. iur. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di ingiuria, per avere, a __________
in data imprecisata del __________ 2002, offeso l'onore di __________
__________ tacciandola di "troia" e "puttana";
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 177 CPS;
perseguito con decreto
d’accusa del __________ __________ 2003 n. DA / del
Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, che propone la condanna:
Alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta), con l'avvertenza che la
stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Per ogni pretesa la parte civile __________ __________, __________, è
rinviata al competente foro civile.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 30.-- e delle spese di fr.
20.--.;
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp art. 106 cpv. 3
CPS);
viste le opposizioni al decreto
d’accusa interposte tempestivamente in data __________ __________ 2003 dal
difensore, avv. __________ __________, rispettivamente in data __________
__________ 2003 dal patrocinatore della parte civile, lic. iur. __________
__________;
indetto il
dibattimento __________ __________ 2003, al quale hanno partecipato l'imputato,
assistito dal difensore, lic. iur. __________ __________, ed il patrocinatore
della parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
preso atto dell'istanza di risarcimento danni
di data ____________________ 2003 prodotta dal patrocinatore della parte civile;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale in primo luogo ha contestato il decreto d'accusa ed ha chiesto
l'estensione della condanna anche al reato di diffamazione. In ogni caso egli ha
ritenuto configurato il reato di ingiuria sia sulla base delle dichiarazioni
dell'imputato sia di quelle dei testi. Egli ha infine chiesto il risarcimento
del danno e del torto morale e l'aumento della pena;
sentito il difensore, il quale ha chiesto
il proscioglimento del suo assistito. Inoltre ha chiesto, in via principale, la
reiezione dell'istanza di risarcimento danni e, in via subordinata una sua
massiccia riduzione;
sentito per ultimo l'accusato, il quale
si è appellato al buon senso di questo giudice. Egli ha chiesto il
proscioglimento, in quanto ritiene di essersi comportato al meglio tenuta conto
della situazione che si è venuta a creare;
posti a giudizio i seguenti quesiti
-
È il
signor __________ __________ colpevole di ingiuria?
-
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì in che misura, essere ridotta la pena proposta?
-
L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì a quali condizioni potrà
avvenire la sua cancellazione?
-
Può
essere accolta la domanda di risarcimento avanzata dalla parte civile?
-
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 48, 63, 106, 177
CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, e rilevato che ai
fatti __________ 2002 presso il __________ __________ e __________di __________
risulta applicabile l'art. 177 cpv. 3 CPS, mentre per quanto detto ai signori
__________ __________ e __________ __________ ciò non è possibile;
dichiara __________ __________,
di __________ e __________ nata __________, nato il __________ __________a
__________ (Italia), cittadino italiano, residente a __________ (Italia),
separato, __________,
autore colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS per i
fatti compiuti a __________ e meglio come descritto nel decreto di accusa n. DA
__________/__________del __________ 2003;
condanna __________ __________,
-
alla multa di fr. 150.--
(centocinquanta);
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di questa sede di complessivi fr. 150.-- (fr. 400.-- d'aumento
in caso di motivazione scritta), oltre a quelle del decreto d'accusa di
complessivi fr. 50.--;
e lo condanna al risarcimento alla parte civile
__________ __________, __________, di fr. 1'000.-- per il danno subito;
rinvia per il rimanente la parte
civile al competente foro civile;
respinge la richiesta di parte civile
di risarcimento del torto morale;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. 106 cpv.
3);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________ __________,
__________ __________ & __________., __________,
Procuratore pubblico Nicola
Respini, __________ __________,
__________ __________, Via
__________, __________,
Lic. iur. __________ __________,
__________, __________,
Lic. iur. __________, Via
__________, __________,
e a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di __________ __________,
fr. 150.00 multa
fr. 130.00 tassa
di giustizia
fr. 70.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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