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Numero d'incarto:
10.2003.381
Data decisione, Autorità:
26.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.381 ROC/MAM
DA
1741/2003
Bellinzona
26
aprile 2004
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con
Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare
difeso da:
prevenuto
colpevole di opposizione alla prova del sangue
per
essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue, finalizzata alla
determinazione dell'alcolemia ordinata dall'Autorità, malgrado l'avvertimento
sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti
avvenuti a __________ in data 01.05.1997;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 3 LCS;
perseguito con decreto d’accusa no. DA
/ di data __________ 2003 del che propone la condanna
dell'accusato:
-
Alla
pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di
fr.
300.--.
- La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
ritenuto che il prevenuto è
stato arrestato nelle locali carceri pretoriali di __________ in
data 01.05.1997 alle
ore 23.00 e rilasciato in data 2.05.1997 alle ore 10.00;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 27.05.2003 dall'accusato;
indetto il
pubblico dibattimento 26 aprile 2004, al quale ha partecipato il difensore,
avv.
__________,
__________, con lettera del 21 agosto 2003, ed avvalendosi della
facoltà concessagli dall’art.
274 cpv. 2 CPP ha rinunciato ad intervenire al
pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d’accusa impugnato;
preso atto che
con ordinanza 22 aprile 2004, l’accusato, sentite tutte le parti, consenzienti,
è stato autorizzato, in applicazione dell’art. 229 CPP, a non presenziare al
dibattimento;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura
del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale contesta avantutto
l’applicabilità, nel caso di specie,
dell’art.
91 cpv. 3 LCS, non essendo dati, al momento del fermo del prevenuto,
i
requisiti oggettivi per astringerlo al forzato prelievo. Chiede il
proscioglimento
del
prevenuto in applicazione dell’art. 34 cpv. 1 CPS, il comportamento tenuto
dal
prevenuto ben potendosi considerare quale reazione giustificata ad un
pericolo
imminente non altrimenti evitabile della propria integrità fisica, quanto
precede,
ed in particolare, con riferimento ai certificati medici agli atti (grave
malattia
cardiocircolatoria). Subordinatamente egli postula l’applicazione
dell’art.
34 cpv. 1 seconda frase (eccesso di stato di necessità) e chiede
dunque
l’attenuazione della pena ex art. 66 CPS. In via ulteriormente
subordinata
chiede una massiccia attenuazione della pena ex art. 64 CPS,
avendo
egli agito sotto l’impressione di una grave minaccia. In via nuovamente
subordinata,
chiede una massiccia riduzione della pena, richiamando il
principio
di celerità vigente in campo penale;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- È
__________ autore di
opposizione
alla prova del sangue
per
essersi, a _________ in data 01.05.1997, intenzionalmente opposto alla prova
del sangue, finalizzata alla determinazione dell'alcolemia ordinata
dall'Autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del
suo rifiuto;
2.1. Ha agito in stato di
necessità ex art. 34 cpv. 1 prima frase CPS?
2.2. In caso di risposta negativa al
quesito 2.1., se il prevenuto ha agito in stato di
necessità ex art. 34
cpv. 1 seconda frase CPS.
- In caso di risposta
affermativa al quesito no. 1. e negativa al quesito 2.1., se
deve essergli
inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
- In caso di risposta
affermativa ai quesiti 1. e 3., se la pena deve essere
attenuata in applicazione dell’art.
64 CPS ed in che misura.
- In
caso di risposta affermativa al quesito no. 3, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
- In caso
di risposta affermativa al quesito no. 3., se la condanna deve essere
iscritta a casellario
giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.
80 CPS
rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
- In caso di risposta affermativa
al quesito 1. e negativa al quesito 2.1., se
devono
essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in
quale
misura.
letti ed esaminati gli atti;
rispondendo
affermativamente ai quesiti 1. e 2.1. e negativamente a tutti gli altri
quesiti posti;
richiamati gli
artt. 91 cpv. 3 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg.
CPP, 229 CPP, e art. 39 lett. a LTG;
proscioglie __________,
fu __________ e __________ nata __________, nato a __________ il
__________.1949, attinente di __________, domiciliato a __________, coniugato,
amministratore finanziario;
dal
capo d’imputazione di opposizione alla prova del sangue (art. 91 cpv.
3 LCS)
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite del Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art.
276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della
Polizia cantonale, __________,
Ministero
pubblico della Confederazione, __________
Ufficio del
Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva
Il giudice: Il
segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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