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Numero d'incarto:
10.2003.365
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.365/KRM
DA
1054/2003
Bellinzona
28
maggio 2003
Decisione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela
Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
__________ __________ __________, .1951, fu
__________ e __________ n. __________ , nato a __________
/, attinente di __________ im __________ /, domiciliato a
__________, Via __________. __________ __________, celibe, docente
siccome
ritenuto
colpevole di vie di fatto e ingiuria;
fatti
avvenuti il 16 ottobre 2002 a __________;
reato
previsto dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CP;
e meglio come
al decreto d’accusa n. DA / di data __________ 2003 del
Sost. Procuratore pubblico Andrea Pagani,
__________, per cui fu proposta la condanna
-
Alla
multa di fr. 300.--.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 13 aprile 2003 dalla querelante __________;
considerato che
per l'art. 208 CPP l'opposizione al decreto di accusa può essere presentata
dall'accusato e dalla parte civile;
che
questa facoltà non spetta al querelante, il quale, salvo costituzione di parte
civile, non è neppure parte al processo (art. 68 cpv. 2 CPP);
che
giusta l'art. 70 cpv. 1 CPP la costituzione di parte civile può avvenire in
qualunque stadio del procedimento, prima però della conclusione dell'istruzione
dibattimentale; la stessa deve essere fatta mediante dichiarazione scritta (art.
70 cpv. 2 CPP);
che
non c'è necessità di forma particolare oltre quella scritta, in particolare non
occorre che la parte lesa dichiari formalmente di costituirsi parte civile:
basta che tale volontà emerga con chiarezza (cfr. Rusca/Salmina/Verda, Commento
del Codice di procedura penale ticinese, N. 3 all'art. 70);
che
pur non dovendosi pretendere requisiti troppo severi alla manifestazione di
volontà di diventare parte civile, non basta una qualsiasi dichiarazione della
vittima rivolta per scritto all'autorità o da quest'ultima verbalizzata per
l'efficace costituzione di parte civile (cfr. op. cit., N. 4 all'art. 70);
che
occorre che emerga o la richiesta di risarcimento o la volontà di ottenere la
condanna del colpevole, ossia una delle due facoltà conferite alla parte civile
(art. 251 cpv. 3 CPP);
che
la facoltà di prendere conclusioni sulla pena spetta solo al procuratore
pubblico e alla difesa, ma non alla parte civile (art. 251 cpv. 3 CPP);
che
nella sua opposizione la signora __________ si duole della descrizione dei
fatti indicati nel decreto di accusa e chiede apparentemente una pena più
severa (non chiede evidentemente la condanna, poiché il decreto di accusa già
la prevede);
che
per i motivi espressi queste dichiarazioni non sono né sufficienti né idonee
per concludere ad una costituzione di parte civile;
che
di conseguenza l'opposizione è irricevibile;
che
non si preleva tassa di giustizia, le spese sono a carico dell'opponente;
visti gli
art. 70, 208, 251 CPP; 39 LTG
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
-
Alla
crescita in giudicato di questo giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore
pubblico per quanto di sua competenza.
-
Non
si preleva tassa di giustizia, le spese di fr. 30.- sono a carico
dell'opponente.
-
Intimazione
a:
__________ __________ __________, Via __________,
__________,
Sost. Procuratore pubblico Andrea Pagani, __________,
__________,
__________, __________, __________,
__________ __________, Via __________ __________,
__________,
__________, Via __________, __________,
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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