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Numero d'incarto:
10.2003.31
Data decisione, Autorità:
03.03.2004, ICCA
Incarto n.
10.2003.31
Lugano
3 marzo 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
17 ottobre 2003 presentata da
(patrocinata dall'avv. __________)
riguardante
la sentenza emanata il 19 dicembre 2002 dall'Amtsgericht Neuss
(Renania Settentrionale-Vesfalia) nella causa di divorzio da lei promossa
contro
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
davanti all'Amtsgericht di Neuss (Renania Settentrionale-Vesfalia)
pende un'azione di divorzio promossa da __________ nei confronti del marito
__________;
che con
“decisione parziale” del 19 dicembre 2002 emessa in contumacia (Teilversäumnisurteil) il Tribunale ha
obbligato il marito a informare la moglie sulla propria situazione patrimoniale
al momento in cui è stata introdotta la causa di divorzio (11 marzo 2002),
presentando un inventario di attivi e passivi;
che con
istanza del 17 ottobre 2003 __________ chiede ora a questa Camera di
riconoscere e dichiarare esecutiva la decisione appena citata;
che
all'udienza del 22 dicembre 2003, indetta per il contraddittorio, l'istante ha
confermato la domanda, mentre il convenuto non è comparso;
e considerando
in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e
dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto
internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero
(art. 511 cpv. 1 CPC);
che la
relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera
di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che la
decisione in esame è una sentenza finale, sebbene emessa in contumacia e
limitata alla definizione di un singolo punto del contenzioso fra le parti
(cfr. Musielak in: Münchener Kommentar
zur Zivilprozessordnung, Monaco 1992, n. 1 al § 301; Prütting, ibidem, n. 10 al § 333; Thomas/Putzo, ZPO, 20ª edizione, n. 1 al § 301 ZPO);
che,
limitatamente al suo oggetto, essa può dunque essere trattata alla stregua di
una sentenza di divorzio o di separazione;
che le
sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in
Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute
nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi
(cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza
sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge
attore sia cittadino (cpv. 2);
che
accanto all'art. 65 LDIP si applicano i trattati multilaterali o bilaterali
ratificati dalla Svizzera, in particolare – per quanto riguarda il caso in
esame – la convenzione tra la Confederazione e il Reich Germanico circa il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze
arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361), la Germania non avendo
firmato sinora la convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle
separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3);
che,
dandosi concorso di norme tra l'art. 65 LDIP e un trattato internazionale, di
massima il trattato internazionale è prioritario (art. 1 cpv. 2 LDIP), a meno
che il diritto interno risulti più favorevole al riconoscimento della sentenza
estera e il trattato internazionale non impedisca di far capo a criteri più
favorevoli (Siehr in: Kommentar
zum Schweuzerschen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 2 ad art. 65);
che nel
caso specifico il diritto interno è effettivamente più favorevole al riconoscimento
della sentenza straniera rispetto alle disposizioni sulla competenza dell'autorità
estera contenute nell'art. 2 della convenzione con il Reich Germanico (si veda
anche la rassegna di giurisprudenza in: Dutoit/Knoepfler/Lalive/
Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, Berna
1983, pag. 173, n. 22 segg.), bastando ai fini dell'art. 65 cpv. 1 LDIP che il
pronunciato di divorzio emani – come nella fattispecie – dallo Stato di
domicilio o di origine di entrambi i coniugi;
che, ciò
premesso, l'Amtsgericht di Neuss era senz'altro competente per adottare
la decisione da delibare, entrambe le parti avendo la cittadinanza germanica;
che nelle
condizioni descritte rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione,
ovvero il passaggio in giudicato della decisione, il rispetto dell'ordine
pubblico nazionale e la regolare citazione delle parti (art. 29 lett. b, 27
cpv. 1 e 27 cpv. 2 lett. c LDIP);
che la
decisione in esame è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione apposta
il 7 novembre 2003 sulla prima pagina in alto dell'esemplare prodotto a questa
Camera per la delibazione;
che il
convenuto contumace risulta essere stato regolarmente citato, per il tramite
del proprio patrocinatore, in tempo congruo per presentare le sue difese a
norma dell'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP (dichiarazione dell'Amtsgericht di
Neuss, del 15 gennaio 2004);
che, in
definitiva, ricorrono tutte le condizioni cumulative per riconoscere e
dichiarare esecutiva in Svizzera la decisione in rassegna;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi
opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso
dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per
gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che la sentenza del 19 dicembre 2002 con cui l'Amtsgericht
Neuss ha obbligato __________ a informare __________ sulla sua situazione
patrimoniale al momento della presentazione della domanda di divorzio (11 marzo
2002) è riconosciuta e dichiarata esecutiva.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv. __________;
– __________.
R
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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