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Numero d'incarto:
10.2003.260
Data decisione, Autorità:
14.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.260/KRM
DA
34/2003
Bellinzona
14
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela
Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
__________ __________, __________.1983, di __________ e __________ n.
, nato a __________ /, cittadino jugoslavo, domiciliato a
__________, Via __________, celibe, pittore
siccome
ritenuto
colpevole di lesioni semplici, furto d'uso, circolazione senza
licenza di condurre;
fatti
avvenuti il 23 agosto 2002 e il 1 settembre 2002 a
__________;
reato
previsto dall' art. 123 cifra 1 CP, art. 94 cifra 1 cpv. 1
LCS, art. 95 cifra 1 LCS;
e meglio come
al decreto d’accusa no. DA ______________________________ di data __________
2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, per cui fu proposta la condanna
-
Alla
pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni.
-
Alla
multa di fr. 300.--.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
vista l'opposizione
interposta in data 3 aprile 2003 dall'accusato;
rilevato che
con lo scritto d'opposizione l'accusato chiede pure la restituzione del termine
per interporre l'opposizione stessa;
considerato in
fatto e in diritto
che
il decreto di accusa del 13 gennaio 2003 è stato intimato per raccomandata il
giorno stesso al domicilio dell'accusato a __________;
che
l'invio è rimasto in giacenza presso l'ufficio postale di __________ dal 15 al
22 gennaio 2003 ed è ritornato al mittente il 28 gennaio 2003 con la menzione
"non ritirato" (cfr. atto 9);
che
la notificazione di atti giudiziari per raccomandata si reputa avvenuta, in
caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di
giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34);
che
nella fattispecie la notificazione del decreto di accusa all'interessato è
quindi validamente avvenuta il 22 gennaio 2003;
che
di conseguenza l'opposizione è tardiva;
che
l'accusato chiede la restituzione del termine per interporre opposizione,
poiché sostiene di non avere mai ricevuto il decreto di accusa e di averne
avuto conoscenza solo al ricevimento della citazione 21 febbraio 2003 della
Pretura di __________;
che
per l'art. 21 CPP la restituzione per inosservanza di un termine può essere
concessa unicamente se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo
potuto osservare perché impedita senza sua colpa;
che
in concreto il mancato ritiro della raccomandata è imputabile all'accusato, il
quale non spiega, tantomeno prova, i motivi per quali sarebbe stato impedito di
farlo;
che
quand'anche si volesse prescindere dalla colpa per il mancato ritiro l'istanza
non potrebbe essere comunque accolta, perché tardiva;
che
per l'art. 22 cpv. 1 CPP l'istanza deve infatti essere presentata, pena la
decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento;
che
il signor __________ stesso ammette di aver avuto conoscenza del decreto quando
ha ricevuto la citazioni intimatagli il 21 febbraio 2003 dalla Pretura di
__________: nell'ipotesi a lui più favorevole questa citazione gli è stata
notificata il 29 gennaio 2003, ciò significa che la restituzione del termine
doveva essere chiesta entro il 8 febbraio 2003;
che
l'istanza 3 aprile 2003 è quindi tardiva e pertanto irricevibile;
visti gli
art. 21, 22, 208 e 210 CPP
pronuncia: 1. L'istanza
di restituzione dei termini è irricevibile.
-
L'opposizione
è irricevibile.
-
L'incarto
è ritornato al Ministero pubblico per quanto di sua competenza.
-
La
tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- relative a questa
decisone sono a carico di __________ __________.
-
Intimazione
a:
__________ __________, Via __________ __________,
__________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________,
__________,
__________ __________, Via __________, __________,
Avv. __________ __________, Via __________, __________,
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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