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Numero d'incarto:
10.2003.249
Data decisione, Autorità:
30.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.249/DEM
DA
874/2003
Bellinzona
30
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Massimo de'Sena in
qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, __________.1975, di __________ e __________ n.
, nato a __________ /, cittadino italiano, domiciliato a
__________, Via __________ __________ __________ __________, celibe, tassista
difeso da: Avv. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di Atti sessuali con fanciulli, art. 187
cifra 4 CPS
per avere, a
, il .2002, verso le ore 7.00, presso la sua abitazione,
compiuto un atto sessuale con la minorenne __________ (..1987),
e meglio per essersi congiunto carnalmente con la giovane, consenziente,
ritenendo erroneamente che la stessa avesse almeno sedici anni, benché usando
la dovuta cautela avrebbe potuto evitare l’errore;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del __________
2003 no. DA / del Procuratore pubblico Nicola Respini,
__________, che propone la condanna:
Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--.;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 27 marzo 2003;
indetto il pubblico dibattimento in data
odierna alle ore 15.00, al quale
sono presenti:
accusato, __________,
difensore, Avv. __________
__________, __________
tutrice, __________ __________,
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore,
il quale postula il proscioglimento del proprio assistito atteso che non sono
adempiuti nel caso di specie i presupposti costitutivi del reato. Le fattezze
della ragazza, le circostanze di tempo e di luogo in cui si è sviluppato
l’incontro tra quest’ultima e l’imputato, unite alle rassicurazioni fornite
dalla stessa circa la propria età, non permettono di concludere ad una condanna
del prevenuto.
La
circostanza poi che la parte lesa vagasse sola per la città durante la notte,
senza alcun controllo o limitazioni di tempo, poteva in concreto, senza la
necessità di procedere ad ulteriori verifiche, avvalorare l’affermazione da lei
proferita circa la sua età, tanto più che quest’ultima disinvoltamente aveva
avuto occasione di esternare al prevenuto le proprie passate esperienze
sessuali.
sentito per ultimo l'accusato;
posti dal giudice, con l’accordo del difensore, i seguenti quesiti:
È __________ __________ autore colpevole del reato di atti sessuali con
fanciulli, art. 187 cifra 4 CPS?
In caso di risposta affermativa, quale pena deve essergli comminata?
In caso di condanna, può __________ __________ beneficiare della
sospensione condizionale della pena?
Il giudizio sulle spese processuali.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 19, 187 CPS; 9 e
segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito no. 1;
proscioglie __________,
__________.1975 di __________ e __________ n. __________, cittadino
italiano, __________, celibe, dall’imputazione di reato di atti sessuali
con fanciulli, art. 187 cifra 4 CPS;
carica le
spese allo Stato;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni
e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________, Via __________, __________,
Avv. __________ __________, __________, __________,
Procuratore pubblico Nicola Respini, Via __________,
__________,
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato:
fr. 350.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 500.- totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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