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Numero d'incarto:
10.2003.233
Data decisione, Autorità:
15.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.233/CEG
DA
648/2003
Bellinzona
15
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
__________ __________, __________.1958, di
__________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino tedesco,
domiciliato a __________ im __________, __________ __________, coniugato,
autista
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura __________ targata (__________)
__________ __________, effettuando un'avventata e pericolosa manovra di inversione
di marcia sull'autostrada, sorprendendo così l'automobilista __________
__________ sopraggiungente da tergo con l'autovettura __________ __________
targata ____________________ __________, cagionando così la collisione fra i
rispettivi veicoli;
fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il
6.1.2003;
reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCS
in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1 LCS, art. 3 cpv. 1, 36 cpv. 1
ONC;
perseguito con decreto d’accusa del __________
2003 no. DA / del Procuratore pubblico Antonio Perugini,
__________, che propone la condanna:
1.Alla pena di 20 (venti)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
2. Alla multa di fr. 700.-- (settecento).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 200.--.;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 18 marzo 2003;
indetto il pubblico dibattimento in data
15 luglio 2003, al quale l'accusato, regolarmente citato, non è comparso,
mentre il Procuratore pubblico con lettera 6 maggio 2003 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
E' __________ __________ autore
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per aver violato
gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza
altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata
____________________, effettuando un'avventata e pericolosa manovra di
inversione di marcia sull'autostrada, sorprendendo così l'automobilista
__________ __________ sopraggiungente da
tergo con l'autovettura __________ __________ targata __________, cagionando
così la collisione fra i rispettivi veicoli?
-
In caso di risposta
affermativa, deve e sì, in che misura, essere ridotta la pena proposta?
-
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
-
L'eventuale
condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
-
A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
90 cifra 2 LCS, 3 cpv. 1, 36 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1, 3 e 4, negativamente al quesito posto sub 2,
dichiara __________ __________,
autore colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti a __________ il
__________ 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA
__________/__________del __________ 2003;
condanna __________ __________,
-
alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni;
-
alla multa di fr. 700.--;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP;
dispone che la multa di fr. 700.-- e
le tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 300.-- siano coperte
attraverso la cauzione di fr. 1'000.-- già versata;
avverte le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP). Il condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di
contumacia;
il condannato della facoltà di
chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva;
Intimazione a:
__________ __________,
__________ , __________ __________ __________,
Procuratore pubblico Antonio
Perugini, Viale __________, __________,
__________ __________, Via
__________, __________,
__________ __________, Via
__________, __________,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
__________,
Sezione esecuzione pene e
misure, __________,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.
Distinta di pagamento a carico di __________ __________,
fr. 700.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'000.-- totale
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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