Failure to pay maintenance; conviction and suspended detention

10.2003.222Autre juridiction7 mai 2004Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The accused was tried before the Pretura penale for neglect of maintenance obligations. The public prosecutor amended the indictment period to 1 June 1997–31 December 1998 and withdrew the civil-party damages claim as res judicata. After the public hearing, the court found the accused guilty under Art. 217 para. 1 CP, holding that he failed to pay maintenance despite having, or possibly having, the means to do so. It imposed 70 days' detention, suspended for four years, and ordered him to pay CHF 300 in court fees and CHF 300 in judicial costs. The court also ordered the conviction entered in the criminal record.

Regeste Omnilex

Art. 217 cpv. 1 CP; neglect of maintenance obligations and proof of means to pay. A conviction is warranted where the debtor, over a relevant period, omits payment of court-ordered maintenance despite having the means or at least the possibility of having them. For the assessment of culpability, the decisive element is the failure to satisfy the legally binding maintenance obligation, not the existence of a civil dispute over related claims. Upon conviction, the court may impose a suspended custodial sentence and allocate costs to the convicted person; criminal-record consequences follow the statutory regime.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2003.222

Data decisione, Autorità: 07.05.2004, PRPEN

Incarto n. 10.2003.222 ROC/MAM DA 805/2003

Bellinzona 7 maggio 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

__________ __________; difeso da: __________

prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento

per avere, a __________, nel periodo 1. aprile 1996 - 31 dicembre 1998,

omesso, benché ne abbia avuto i mezzi, rispettivamente li possa aver avuti per farlo, di prestare alla ex moglie __________ __________ i contributi di mantenimento fissati dalla decisione cautelare del 21 luglio 1995 della Prima Camera Civile del Tribunale di Appello in fr. 935.-- mensili e, a partire dalla sentenza di divorzio del Pretore della Giurisdizione di __________ - Città del 27 luglio 1998, quindi da agosto e sino al 31 dicembre 1998, fissati in fr. 1'800.-- mensili ;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall' art. 217 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa no. DA / di data __________ 2003 del che propone la condanna dell'accusato:

  1. Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

  2. Al versamento alla parte civile __________ __________ dell'importo di fr. 35'180.-- oltre interessi al 5 % a partire dal 1. gennaio 1999, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento).

  4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 marzo 2003 dall'accusato;

indetto il pubblico dibattimento del 7 maggio 2004, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore lic. iur. __________ __________, __________, come pure il Procuratore Pubblico, nonché la parte civile;

preliminarmente il Procuratore pubblico ha ritirato la proposta contenuta nel dispositivo no. 2 del decreto d’accusa impugnato (pretese di parte civile) trattandosi di res iudicata. Egli ha inoltre proposto, con il consenso di tutte le parti e del Giudice, la modifica del periodo del reato di cui al decreto d’accusa e relativo al mancato pagamento dei contributi alimentari in favore dell’ex coniuge, segnatamente a fare tempo dal 1. Giugno 1997 al 31 dicembre 1998;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il Procuratore Pubblico, il quale ha chiesto la conferma del decreto d’accusa,

con le modifiche di cui sopra, postulando inoltre l’ammonimento formale del

prevenuto;

sentita la parte civile, la quale si è confermata in quanto esposto dal Procuratore;

sentito il difensore il quale ha postulato, in via principale, l’assoluzione del prevenuto,

e, subordinatamente, una massiccia riduzione della pena;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. È __________ __________ colpevole di

trascuranza degli obblighi di mantenimento

per avere, a Locarno, nel periodo 1. giugno 1997 - 31 dicembre 1998,

omesso, benché ne abbia avuto i mezzi, rispettivamente li possa aver avuti per farlo, di prestare alla ex moglie __________ __________ i contributi di mantenimento fissati dalla decisione cautelare del 21 luglio 1995 della Prima Camera Civile del Tribunale di Appello in fr. 935.-- mensili e, a partire dalla sentenza di divorzio del Pretore della Giurisdizione di __________ - Città del 27 luglio 1998, quindi da agosto e sino al 31 dicembre 1998, fissati in fr. 1'800.-- mensili ;

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

  1. In caso di risposta affermativa al quesito 3., se l’accusato deve essere

ammonito formalmente a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 CPS;

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

  2. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura

letti ed esaminati gli atti;

rispondendo affermativamente ai quesiti 1, 2, 3, 5 e 6 e negativamente al quesito 4;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli artt. 217 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg CPP, e art. 39 lett. a LTG;

dichiara __________ __________, fu __________ e fu __________ nata __________, nato a __________ in data __________.1945, attinente di __________ __________, domiciliato a __________a, Via __________, divorziato, artista in proprio;

colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento

per avere,

a __________, nel periodo 1. giugno 1997 - 31 dicembre 1998,

omesso, benché ne abbia avuto i mezzi, rispettivamente li possa aver avuti per farlo, di prestare alla ex moglie __________ __________ i contributi di mantenimento fissati dalla decisione cautelare del 21 luglio 1995 della Prima Camera Civile del Tribunale di Appello in fr. 935.-- mensili e, a partire dalla sentenza di divorzio del Pretore della Giurisdizione di __________ - Città del 27 luglio 1998, quindi da agosto e sino al 31 dicembre 1998, fissati in fr. 1'800.-- mensili ;

di conseguenza

condanna __________ __________, fu __________ e fu __________ nata __________, nato a __________ in data __________.1945, attinente di __________ __________, domiciliato a __________a, Via __________, divorziato, artista in proprio;

  1. Alla pena di 70 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).

  3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Intimazione:


Comando della Polizia cantonale, __________, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________ Sezione esecuzione pene e misure, __________, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________ Ministero pubblico della Confederazione, __________

La sentenza è definitiva.

Il Giudice: Il Segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele Maggi

Distinta spese a carico di _______ ______________

fr. 0.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 0.00 spese di inchiesta

fr. 0.00 testi

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

maintenance obligationsneglectsuspended sentencecriminal recordcourt costscivil claim

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the accused committed neglect of maintenance obligations under Art. 217 para. 1 Swiss Criminal Code.

Solution extraite

Yes. The accused was found guilty of neglect of maintenance obligations for the amended period from 1 June 1997 to 31 December 1998.

Motifs extraits

He omitted payment of the ordered maintenance contributions despite having the means, or at least possibly having them, to do so.

Question juridique clé

What sentence should be imposed and whether it should be suspended conditionally.

Solution extraite

A custodial sentence of 70 days was imposed and conditionally suspended for a probation period of 4 years.

Motifs extraits

The court accepted the prosecution's request only in part as to duration and set a suspended custodial sentence.

Question juridique clé

Whether the conviction should be entered in the criminal record.

Solution extraite

Yes. The conviction is to be entered in the criminal record and deleted after the statutory period.

Motifs extraits

The court expressly ordered the registration and later deletion according to the applicable criminal-record rules.

Question juridique clé

Who must bear court fees and costs.

Solution extraite

The convicted accused must pay court fees of CHF 300 and judicial costs of CHF 300.

Motifs extraits

As the accused was convicted, the costs were charged to him.

Question juridique clé

Whether the accused should receive a formal warning.

Solution extraite

No formal warning was granted.

Motifs extraits

The court answered this point negatively.

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