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Numero d'incarto:
10.2003.2
Data decisione, Autorità:
21.04.2004, IICCA
Incarto n.
10.2003.2
Lugano
21 aprile
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 30 dicembre 2002, da
rappr.
da_________________
contro
rappr.
da____________
con cui l'attrice chiede la condanna della convenuta
al pagamento dell'importo di Fr. 2'773'678.20 oltre interessi (responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale);
avendo la convenuta, con risposta 7 aprile 2003,
sollevato, tra le altre, le eccezioni di incompetenza territoriale del Tribunale
adito e di improponibilità dell'azione proposta direttamente in appello ai
sensi dell'art. 302 CPC;
sentite le parti all'udienza preliminare del 21
ottobre 2003, limitata alla discussione di quelle eccezioni (art. 181 CPC);
preso atto che le parti, dopo aver introdotto i
rispettivi allegati conclusionali, hanno dichiarato di rinunciare al
dibattimento finale indetto per il 3 marzo 2004;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
considerato
in fatto ed in diritto
che con la petizione in rassegna la società panamense __________ SA
procede nei confronti della Banca __________ per aver permesso, colpevolmente,
che il suo amministratore __________, beneficiario di un diritto di firma
individuale sul conto __________ aperto presso la stessa banca, ne dilapidasse
gli averi;
che la
convenuta, con la risposta di causa, ha tra l'altro sollevato le eccezioni di
improponibilità della petizione ai sensi dell'art. 302 CPC e di incompetenza
territoriale dei giudici svizzeri, mentre l'attrice, con la replica, si è
opposta ad entrambe le eccezioni;
che il
giudice delegato, d'accordo le parti, ha limitato l'udienza preliminare
all'esame delle due eccezioni (art. 181 CPC) e in seguito, dopo aver respinto
le prove offerte dalla parte convenuta, ha citato le parti all'udienza di
dibattimento finale, cui esse hanno rinunciato, dopo aver introdotto i
rispettivi allegati conclusionali;
che
l'art. 302 CPC prevede che una causa patrimoniale può essere portata
direttamente in appello quando, oltre ad un minimo valore di lite, è
appellabile al Tribunale federale nella procedura del ricorso per riforma (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 302 m. 3);
che la
convenuta, per giustificare l'inammissibilità della petizione presentata
direttamente in appello, ha addotto che le parti avrebbero convenuto
l'applicazione del diritto delle Bahamas, così come risulta dall'art. 16 delle
Condizioni generali sottoscritte il 23 luglio 2001, in sostituzione di quelle
in vigore al momento dell'apertura del conto nel 1991 (cfr. doc. _), con la
conseguenza che farebbe in concreto difetto il requisito dell'appellabilità al
Tribunale federale previsto dall'art. 302 CPC; di parere opposto l'attrice, che
contesta la validità di quella clausola, insistendo per l'applicazione, alla controversia,
del diritto svizzero;
che
nell'ordinanza sulle prove 4 dicembre 2003 già si è avuto modo di specificare
che la validità della clausola di scelta del diritto applicabile contenuta
nelle Condizioni generali, qui litigiosa, andava di per sé esaminata e decisa
in base al diritto scelto dalle parti (art. 116 cpv. 2 LDIP), in concreto
dunque a quello delle Bahamas; sennonché, una decisione sulla questione da
parte di questo Tribunale, non vertendo sull'applicazione del diritto svizzero,
non potrebbe essere oggetto di un ricorso per riforma al Tribunale federale (DTF
124 III 134 per la quale la questione a sapere se un contratto, come lo è
la scelta del diritto applicabile, è stato validamente concluso secondo il
diritto straniero non riveste carattere pregiudiziale per l'applicazione del
diritto svizzero, ma costituisce una questione principale che non è possibile
esaminare nella procedura del ricorso per riforma): la particolare questione e
con ciò la petizione non potevano pertanto essere oggetto di un'azione proposta
direttamente in appello ai sensi dell'art. 302 CPC, il che implica di
accogliere l'eccezione di improponibilità formulata dalla convenuta;
che,
trattandosi di un'incompetenza funzionale, da comprendersi in quella per
materia (Rep. 1940, 378 consid. 2; II CCA 26 febbraio 2003 inc.
n. 10.2001.4 e 36), la causa dev'essere trasmessa, per la disposizione
dell'art. 126 CPC, all'autorità giudiziaria competente, ossia al Pretore del
distretto di Lugano, Sezione 1, senza che occorra pronunciarsi sull'eccezione
di incompetenza territoriale dei giudici svizzeri, sollevata dalla convenuta
per il fatto che, con la già ricordata pattuizione, le parti avrebbero
sottoposto ogni loro controversia riguardante quella relazione bancaria alla
competenza dei tribunali di Nassau (Bahamas);
che il
Pretore assumerà la causa allo stadio in cui si trova (scambio degli allegati
introduttivi completato, udienza preliminare limitata all'esame delle eccezioni
effettuata) e provvederà, dopo aver citato nuovamente le parti al dibattimento
finale, a pronunciarsi sull'eccezione di incompetenza territoriale, e in
seguito, se del caso, alla continuazione della procedura sino all'emanazione
della sentenza;
che
l'anticipo spese già effettuato dall'attrice è riversato, dedotto l'importo
della tassa di giudizio e delle spese della presente decisione, alla cassa
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1;
che le
spese di questo giudizio sono a carico dell'attrice che soccombe nella
questione dell'incompetenza funzionale della scrivente Camera, con l'obbligo di
versare alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 148 CPC);
Per i quali motivi
decreta
-
La causa promossa direttamente in appello, con petizione 30 dicembre
2002, da __________ SA contro la Banca __________ è trasmessa, per competenza,
al Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1.
-
La
tassa di giudizio di Fr. 2'000.- e le spese di Fr. 200.-, per la procedura
avanti alla Camera civile, sono a carico della parte attrice, che verserà alla
convenuta Fr. 6'000.- per ripetibili.
-
Intimazione
a:
-
-
- Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, con
l'intero incarto.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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