AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.113
Data decisione, Autorità:
11.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.113/CEG
Bellinzona
11
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nata il
__________.1975 a , attinente di __________ /,
domiciliata a __________, nubile, impiegata di commercio
difesa da: Avv. __________ __________, __________,
prevenuta colpevole di lesioni colpose,
per avere, il 31 agosto 2002,
cagionato per negligenza un danno al corpo di __________ __________, in
particolare, per averlo colpito al viso mentre tentava di divincolarsi dalla
presa che l'accompagnava all'esterno dell'abitazione di via __________
__________ a __________, cagionandogli le lesioni meglio descritte nel
certificato medico agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 125 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 20 gennaio
2003 del Procuratore pubblico Rosa Item, __________, che propone la
condanna:
- Alla multa di fr. 500.--,
con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in
caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto.
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--.;
con l'avvertenza che la
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un
anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta;
rinviata la parte civile al competente
foro per le pretese di risarcimento;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 4 febbraio 2003;
indetto il pubblico dibattimento in data
11 marzo 2003, al quale è comparsa l'accusata personalmente, assistita dal
difensore avv. __________ __________, __________, mentre il Procuratore
pubblico con lettera 28 febbraio 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'imputata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata
sentito il difensore, il quale
preliminarmente richiama la perenzione del diritto di querela ex art. 29
CP poiché la querela per lesioni colpose, ritenuta nel decreto d'accusa,
sarebbe avvenuta solo il 18 dicembre 2002, quindi ad oltre tre mesi dai fatti
del 31 agosto 2002 e perché inoltre i fatti esposti in querela non
corrispondono a quanto avvenuto. Nel caso in cui tale eccezione non venisse
riconosciuta, egli postula il riconoscimento della scemata responsabilità per
l'euforia dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche nonché la legittima
difesa nei confronti di coloro che trattenevano l'accusata. In conclusione la
difesa postula una proporzionale riduzione della pena, di almeno fr. 200.--;
sentita da ultima l'accusata.
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
E' data la perenzione del
diritto di querela ai sensi dell'art. 29 CP in relazione al reato di lesioni
colpose ritenuto nel decreto d'accusa?
-
In caso di risposta negativa,
è __________ __________ autrice
colpevole di lesioni colpose,
per avere, il 31 agosto 2002,
cagionato per negligenza un danno al corpo di __________ __________, in
particolare, per averlo colpito al viso mentre tentava di divincolarsi dalla
presa che l'accompagnava all'esterno dell'abitazione di via __________
__________a __________, cagionandogli le lesioni meglio descritte nel
certificato medico agli atti?
-
Può essere riconosciuta la
scemata responsabilità?
-
Può essere riconosciuta la
legittima difesa ?
-
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in che misura, essere ridotta la pena proposta?
-
L'eventuale condanna va iscritta
a casellario giudiziale e, se si, quando e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
-
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 11, 49 cifra 4, 125
cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti sub n.
1 e 4; affermativamente ai quesiti posti sub n. 2 e 3, 5 e 6,
dichiara __________ __________,
colpevole di lesioni colpose
per i fatti compiuti a __________ il 31 agosto 2002 nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa no. __________/__________del ____________________ 2003;
condanna __________ __________,
-
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo di anni uno,
se la condannata avrà tenuto buona condotta e avrà pagato la multa (art. 49
cifra 4 CP);
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
rinvia la parte civile __________
__________, __________, al competente foro per le pretese di risarcimento;
avvertite le
parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e
del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP);
dichiara la sentenza definitiva.
Distinta spese a carico di __________ __________,
fr. 300.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 600.-- totale
Intimazione
a:
__________ __________, __________,
Avv. __________ __________, Via __________ , __________,
Procuratore pubblico Rosa Item, Via __________,
__________,
__________ , Via __________, __________,
Avv. __________, Corso __________, __________ __________,
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster