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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.106
Data decisione, Autorità:
05.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.106/STD
DAP
3092/2002
Bellinzona
5
marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco
Agustoni per giudicare
__________ __________, fu __________ e __________ nata __________, nato a
__________ il __________ __________ 1948, cittadino croato, domiciliato a
__________, divorziato, venditore/autista,
accusato di infrazione
alla LF sulle armi e sulle munizioni;
per
avere ricevuto in consegna a __________ tra il gennaio ed il marzo 2000, da
__________ , un pacco contenente una pistola marca “ ”
modello __________ __________, non registrata in Svizzera, che esportò in
Italia consegnandola al proprietario __________ __________;
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;
reato
previsto dall'art. 33 cpv. 1 LArm;
e meglio come
al decreto d’accusa DAP n. / di data __________ 2002 del
Procuratore generale Bruno Balestra,
__________, per cui è stata proposta la condanna:
-
Alla
multa di fr. 500.-- con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
ed inoltre La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
vista l'opposizione
interposta dall’accusato in data 20 gennaio 2003;
considerato che
per gli artt. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di
inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute
nel decreto d'accusa entro 15 giorni dall'intimazione;
che
il decreto d'accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto – al suo
domicilio di __________, via __________ __________ – il 16 luglio 2002 (v.
timbro apposto sul retro del doc. B, pag. 2);
che
tale decisione è quindi giunta al destinatario, nell'ipotesi a lui più favorevole
e tenuto conto del termine di giacenza presso l'ufficio postale, il 30 dicembre
2002;
che
l'opposizione interposta da __________ __________, datata __________ 2003 e
spedita per raccomandata il 20 gennaio 2003, risulta dunque essere tardiva;
che
data la particolarità della fattispecie si giustifica di rinunciare, in via eccezionale,
al prelievo di tasse e spese del presente giudizio;
per questi
motivi, visti gli art. 208 e 210 CPP,
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
-
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore
pubblico generale per quanto di sua competenza.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
__________ __________, Via
__________, __________,
Procuratore generale Bruno
Balestra, Via __________, __________,
e cresciuta
in giudicato sarà trasmessa a:
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Comando
Polizia cantonale, __________,
Sezione
cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, __________.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: Contro il
presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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