Case struck out after settlement

10.2002.7Autre juridiction2 avr. 2003Dismissed

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Résumé

In a second-instance civil dispute over an electricity exchange contract and related addendum, the parties informed the Ticino Court of Appeal that they had reached a settlement after the written exchange of pleadings and withdrew both the main claim and the counterclaim. The court therefore struck the case from the docket. It allocated CHF 1,500 in court fees and expenses for the main action to the main plaintiff, CHF 1,500 for the counterclaim to the counterclaimant, and offset the party indemnities.

Regest

Art. 352 CPC, Art. 147 CPC; where the parties reach a settlement during appellate proceedings and waive continuation of both the main action and the counterclaim, the court orders the proceedings struck off the roll. Costs are allocated according to the extent of the proceedings and the parties' procedural position, with reciprocal party indemnities being capable of set-off when justified by the settlement and the limited judicial activity.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2002.7

Data decisione, Autorità: 02.04.2003, IICCA

Incarto n. 10.2002.7

Lugano 2 aprile 2003/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 11 aprile 2002, da


rappr. dagli studi legali __________

contro


rappr. dall'avv.


in materia di accertamento contrattuale (contratto per gli scambi di energia elettrica del 21 settembre 1988 e relativo addendum 1 del 17/30 giugno 1998) e di condanna a pagare l'importo di Fr. 5'039'280.10 oltre interessi e spese,

mentre la convenuta con risposta e domanda riconvenzionale 4 luglio 2002 vi si è opposta postulando a sua volta accertamenti contrattuali contrari e la condanna di controparte alla restituzione di importi da determinarsi.

Avendo le parti, una volta conclusosi lo scambio degli allegati scritti, comunicato, con scritto 27 marzo 2003, di aver raggiunto un accordo transattivo e di rinunciare di conseguenza sia alla prosecuzione dell'azione principale che di quella riconvenzionale.

Dovendosi quindi decretare lo stralcio della causa addebitando le spese, determinate nella misura di cui alle ridotte attività e prestazioni del tribunale, a chi le ha anticipate, con compensazione delle ripetibili.

Visti gli art. 352 CPC, 147 e seg. CPC e la vigente TG

pronuncia

  1. La causa inc. no. __________ del Tribunale d'appello in re __________ c. __________ è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione.

2.1. La tassa di giustizia e le spese dell'azione principale in Fr. 1'500.- sono a carico dell'attrice principale.

2.2. La tassa di giustizia e le spese dell'azione riconvenzionale in Fr. 1'500.- sono a carico dell'attrice riconvenzionale.

2.3. Compensate le indennità ripetibili per entrambe le azioni.

  1. Intimazione:
  • studio legale __________

  • avv. __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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