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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2002.43
Data decisione, Autorità:
04.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.43/AMM
DAP
232/2001
Bellinzona
4
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Isabella Tami in qualità
di segretaria per giudicare
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di infrazione
alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri (entrata illegale),
per
essere entrato illegalmente in Svizzera, a __________ zona __________ il 27 gennaio
2001, fuori valico passando da un pertugio della rete di confine;
reato
previsto dall'art. 23 n. 1 LDDS, richiamati gli art. 41 n. 1, 55, 58 e 59 CP;
perseguito con
decreto d’accusa DAP __________ 2001 del _________che propone la condanna:
-
alla
pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni, da dedurre il carcere preventivo sofferto,
-
alla
pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3
(tre) anni (art. 55 CP),
e inoltre 3. ordina
la confisca di una catena e di un coltellino (art. 58 seg. CP);
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 30 gennaio 2001;
indetto il
dibattimento 4 marzo 2004, cui sono comparsi l'accusato e il difensore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale non contesta la commissione del reato come tale, ma ravvisa
nella fattispecie un caso di poca gravità nel senso dell'art. 23 n. 1 ultima
frase LDDS, anche in considerazione dello scopo ideale e pacifico dell'entrata
in Svizzera; prospetta inoltre l'applicazione dell'attenuante specifica della
giovane età ex art. 64 CP, l'imputato non avendo ancora compiuto 20 anni all'epoca
dei fatti e non possedendo ancora la piena capacità di valutare il carattere
illecito dell'atto; conclude per la riduzione della pena nella sola multa,
sulla cui entità si rimette al prudente giudizio dell'autorità decidente, per
la soppressione dell'espulsione, ritenuta comunque sia sproporzionata, e per la
restituzione degli oggetti sequestratigli, inoffensivi e non destinati al compimento
di nessun reato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
-
se
l'imputato è autore colpevole di infrazione alla LDDS, commessa nelle circostanze
di cui sopra;
-
in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale
pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e/o pena accessoria
e, se sì, per quale periodo di prova;
-
se
dev'essere ordinata la confisca della catena e del coltellino sequestratigli
dalla polizia il 27 gennaio 2001;
-
il
giudizio sugli oneri processuali;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza e a ricorrere;
visti gli
art. 23 n. 1 LDDS; 41, 55, 58 seg., 63, 64 e 65 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP;
39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
dichiara __________
autore
colpevole di infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri
(entrata illegale), per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP
__________ 2001;
condanna __________
-
alla
multa di fr. 250.–,
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.–;
ordina – la
restituzione, al passaggio in giudicato dell'attuale giudizio, della catena e
del coltellino sequestratigli dalla polizia il 27 gennaio 2001;
– l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il
condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegna al
condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e
dell'emigrazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Ufficio reperti, Bellinzona,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale,
Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
__________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di
pagamento a carico di __________:
fr.
250.– multa
fr.
100.– tassa di giustizia
fr. 50.– spese giudiziarie
fr. 400.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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