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Numero d'incarto:
10.2002.38
Data decisione, Autorità:
22.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.38/AMM
DAP
1031/2000
Bellinzona
22
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
__________, di __________ e __________
n. __________, nato a __________ __________ il __________ __________ 1971,
cittadino bosniaco, residente a __________, coniugato, pizzaiolo
(difeso dall'avv. __________,
__________)
accusato di ripetuta infrazione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
1.1 per essere,
durante il periodo 31 gennaio – 23 giugno 1999, entrato su territorio svizzero
dal valico doganale di __________ autostrada, in almeno 15 occasioni, pur
essendo sprovvisto di validi documenti di legittimazione,
1.2 per avere,
durante il periodo 1° giugno – 23 giugno 1999, presso il Ristorante __________
di __________, esercitato attività lucrativa abusiva per almeno 3 giorni,
essendo sprovvisto di un valido permesso di lavoro;
reati previsti dall'art. 23
cpv. 1 e 6 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa DAP
/ del __________ 2000 del Procuratore __________ Stauffer,
__________, che propone la condanna dell'imputato:
-
alla pena di 15
(quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni,
-
alla pena
accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre)
anni,
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta dall'accusato l'11 agosto 2000;
indetto il dibattimento 22 settembre
2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale eccepisce
la prescrizione del reato di cui al punto 1.2 del decreto d'accusa; non
contesta, per contro, il reato previsto al punto 1.1, né la pena detentiva;
rileva tuttavia come l'accusato si sia risposato il 15 dicembre 1999 con una
cittadina svizzera e risieda dal 24 novembre 2000 sul territorio svizzero al
beneficio di un permesso di dimora; chiede pertanto di soprassedere alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero (pena del resto sproporzionata rispetto
al genere di reato commesso) o quantomeno, in subordine, la sospensione
condizionale della medesima;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
Se l'imputato è colpevole di
ripetuta infrazione alla LDDS, art. 23 cpv. 1 e 6.
-
In caso di risposta affermativa
al quesito n. 1:
2.1 quale pena e/o pena
accessoria dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale dell'eventuale pena e/o pena accessoria e, se sì, per
quale periodo di prova.
-
Se l'eventuale condanna
dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni avverrà la cancellazione.
-
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che le parti hanno rinunciato alla
motivazione scritta della sentenza;
visti gli art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS;
41, 55 e 63 segg. CP; 72 n. 2 cpv. 2 e 109 vCP; 9 segg. e 273 segg. CPP;
39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________
autore colpevole di ripetuta
infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art.
23 cpv. 1 LDDS, per essere, durante il periodo 31 gennaio – 23 giugno 1999,
entrato su territorio svizzero dal valico doganale di __________ autostrada, in
almeno 15 occasioni, pur essendo sprovvisto di validi documenti di legittimazione;
proscioglie __________
dall'imputazione di
contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
art. 23 cpv. 6 LDDS, per i fatti descritti al punto 1.2 del decreto d'accusa
DAP __________/__________del __________ 2000;
condanna __________
-
alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni,
-
alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 n. 4 CP;
Intimazione a:
__________, __________,
avv. __________ __________,
__________,
Procuratore pubblico Emanuele
Stauffer, __________,
Ministero pubblico della
Confederazione, __________,
Comando della Polizia
cantonale, __________,
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, __________,
Sezione esecuzione pene e
misure, __________,
Servizio di coordinamento in
materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________:
fr. 200.– tassa di giustizia
fr. 200.– spese giudiziarie
fr. 400.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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