AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2002.30
Data decisione, Autorità:
20.02.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.30/AMM
DAP
2418/2001
Bellinzona
20
febbraio 2004
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
Isabella Tami in qualità di segretaria per giudicare
(difeso dall'avv. __________
__________, __________)
accusato di 1. appropriazione indebita,
per avere, a __________ nel
periodo marzo – aprile 1999, per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, indebitamente impiegato a profitto proprio o di un terzo valori
patrimoniali affidatigli, causando un danno alla società __________ __________
__________ di lit. 3 602 000 (controvalore al 12 marzo 1999 di fr.
2976.–), e meglio per avere emesso in data 12 marzo 1999 l'assegno __________
__________ n. __________ dell'importo di lit. 3 602 000 a nome
__________ __________ , a debito della relazione n. __________
intestata alla medesima società, di cui egli era socio gerente e amministratore
ed utilizzato l'assegno per pagare in data 14 aprile 1999 la fattura n.
__________ del 10 marzo 1999 relativa a merce () destinata alla
società __________, a lui riconducibile;
- falsità in documenti,
per avere, a __________ nel
mese di dicembre 1998, al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri
diritti di una persona, o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
formato un documento falso e attestato in un documento, contrariamente alla
verità, un fatto di importanza giuridica, e meglio per avere formato un
documento attestante la ricevuta da parte di __________ __________, socia della
__________ __________ __________ e dipendente della boutique __________,
gestita dalla medesima società, della somma fr. 3050.– quale stipendio per il
mese di dicembre 1998, e sottoscritto tale documento personalmente,
falsificando quindi la firma di __________ __________, sapendo che la stessa
aveva ricevuto unicamente l'importo di fr. 1500.–, per il quale non aveva
firmato alcuna ricevuta, e ciò anche al fine di evitare problemi con gli altri
soci della __________ __________ __________;
reati previsti dagli art. 138
n. 1 e 251 n. 1 CP, richiamati gli art. 18, 36, 41 e 63 CP;
perseguito con decreto d’accusa __________
__________ 2001 del ______ che propone la condanna:
-
alla pena di 15
(quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni,
-
al versamento
alla parte civile __________ __________ __________ di fr. 2976.– a titolo di
risarcimento,
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 250.– e delle spese giudiziarie di fr. 50.–,
e inoltre 4. rinvia __________
__________ __________ e __________ __________ al foro civile per eventuali
ulteriori pretese;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta dall'accusato il 26 novembre 2001;
indetto il dibattimento 20 febbraio 2004,
cui sono comparsi l'accusato e il difensore, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;
richiamata la lettera del 19 febbraio 2004 con
cui il legale delle parti civili ha rinunciato a sua volta a comparire e ha
concluso per la condanna dell'imputato al pagamento di fr. 2976.– alla
__________ __________ __________ e di fr. 2957.– ad __________ __________;
preso atto che il difensore ha precisato al
dibattimento come l'opposizione al decreto d'accusa non riguardi il dispositivo
n. 4 inerente al rinvio delle parti civili al competente foro per
eventuali ulteriori pretese;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
all'audizione testimoniale di __________ __________ e __________ __________;
sentito il difensore, il quale rileva –
in estrema sintesi – l'assenza dei requisiti cui gli art. 138 e 251 CP subordinano
i reati di appropriazione indebita e falsità in documenti, e conclude per il
proscioglimento dell'accusato da entrambi i capi d'imputazione, così come per
il rigetto – comunque sia – di ogni pretesa civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- se l'imputato è autore
colpevole di
1.1 appropriazione indebita,
commessa nelle circostanze di cui sopra,
1.2 falsità in documenti,
commessa nelle circostanze di cui sopra;
- in caso di risposta affermativa
ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:
2.1 quale pena dev'essere
inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
- il giudizio sugli oneri
processuali e sulle pretese civili;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che con lettera del 24 febbraio
2004 il difensore ha presentato per conto dell'imputato dichiarazione di
ricorso e ha chiesto pertanto la motivazione scritta della sentenza.
Ritenuto in fatto:
A. __________ __________,
cittadino svizzero nato a __________ il __________, è stato socio gerente
con firma individuale – dalla fine del 1997 ai primi mesi del 1999 – della
__________ __________ __________ __________ con sede a __________. Tale società
era attiva nel commercio di articoli sportivi e per il tempo libero, in
particolare attraverso il negozio __________ __________ di __________
__________ a __________. __________ __________ è stato inoltre socio gerente
con firma individuale, dal mese di dicembre 1998 agli inizi del 2000, della
società __________ __________ con sede a __________, avente fra l'altro per
scopo la "gestione di un negozio di abbigliamento".
B. Il 1° ottobre 1999
__________ __________ e __________ __________ hanno denunciato __________
__________ al Ministero pubblico per possibili reati commessi ai danni della
__________ __________ __________ __________, in specie per avere emesso in nome
di tale società, nel mese di marzo del 1999, un assegno di lit.
3 602 000 al fine di pagare merce d'abbigliamento destinata alla
__________. Il 1° febbraio 2000 __________ __________ – già socia e dipendente
della __________ __________ __________ __________ – ha sporto anch'essa
denuncia nei confronti di __________ __________, suo ex compagno, per avere
quest'ultimo falsificato la firma di lei su un documento attestante, contrariamente
al vero, quanto segue (v. allegato 2 all'act. D4):
"FOGLIO STIPENDIO:
STIPENDIO
MENSILE NETTO: 2600.–
STIPENDIO
DICEMBRE 1998 dal 1 al 18
Frs.
1613.– netti
VACANZE
NON GODUTE: 15gg
Frs.
1344.–
TOT.
Frs 2957.–
La
presente controfirmata vale quale ricevuta per stipendio e liquidazione ".
La __________ __________
__________ __________ e __________ __________ si sono costituite entrambe parti
civili nel procedimento penale.
C. In esito alle indagini
esperite, con decreto d'accusa del 12 novembre 2001 il Procuratore pubblico ha
ritenuto __________ __________ autore colpevole di appropriazione indebita e di
falsità in documenti. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna
dell'accusato a 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 2 anni, al versamento alla __________ __________ __________
__________ di fr. 2976.– a titolo di risarcimento, cosi come al pagamento di
una tassa di giustizia di fr. 250.– e delle spese giudiziarie di fr. 50.–.
__________ __________ ha introdotto il 26 novembre 2001 opposizione al decreto
d'accusa. La __________ __________ __________ __________ è stata posta in liquidazione
nel mese di agosto 2002 ed è stata radiata dal Registro di commercio il
__________ 2004.
Considerato in diritto:
-
L'art. 138 n. 1 CP
reprime con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile
altrui che gli è stata affidata (cpv. 1) o indebitamente impiega a profitto
proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli (cpv. 2). L'art. 251 n. 1
CP commina la medesima sanzione a chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o
ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa
dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un
documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente
alla verità, un fatto di importanza giuridica (cpv. 2), o fa uso, a scopo
d'inganno, di un tale documento (cpv. 3).
-
Il Procuratore pubblico
ritiene l'imputato colpevole di appropriazione indebita, per avere costui
"emesso in data 12 marzo 1999 l'assegno __________ __________ n.
__________dell'importo di lit. 3 602 000 a nome __________ __________
__________, a debito della relazione n. __________ intestata alla medesima
società, di cui egli era socio gerente e amministratore ed utilizzato l'assegno
per pagare in data 14 aprile 1999 la fattura n. __________ del 10 marzo 1999
relativa a merce (abbigliamento) destinata alla società __________, a lui
riconducibile". Il magistrato inquirente ravvisa inoltre il reato di
falsità in documenti, per avere l'accusato "formato un documento
attestante la ricevuta da parte di __________ __________ […] della somma
fr. 3050.– quale stipendio per il mese di dicembre 1998, e sottoscritto tale
documento personalmente, falsificando quindi la firma di __________ __________,
sapendo che la stessa aveva ricevuto unicamente l'importo di fr. 1500.–, per il
quale non aveva firmato alcuna ricevuta, e ciò anche al fine di evitare
problemi con gli altri soci della __________ ".
-
L'accusato nega invece
ogni addebito penale. Per quel che concerne anzitutto il reato di falsità in
documenti, egli fa valere in sostanza di essere stato autorizzato dalla
vittima medesima ad apporre in sua vece la firma sulla ricevuta. Siffatta
argomentazione, addotta per la prima volta al dibattimento odierno, non trova
tuttavia riscontro – come si dirà in appresso – nelle giustificazioni fornite
dall'imputato in sede d'istruttoria predibattimentale, e ciò senza che il cambiamento
di linea difensiva sia sorretto da ragioni plausibili.
a) Davanti al
Segretario giudiziario, agente su delega del Procuratore pubblico, il prevenuto
ha avuto modo di riconoscere quanto segue (cfr. act. C29, pag. 7 nel mezzo):
"Ammetto di aver
personalmente firmato il documento oggetto della denuncia [al] posto
della signora __________, ma preciso immediatamente che non l'ho fatto a scopo
di mio indebito profitto, né a scopo di indebito profitto di altri. In pratica
verso la fine dell'attività della società, la signor[a] __________ aveva
litigato con i soci di __________, mettendosi poi in malattia e non presentandosi
più al lavoro. Lei avanzava un credito nei confronti della società, da me
calcolato in frs. 3000.–. Preciso che in seguito, durante la causa la
__________ [recte: __________] non si faceva più vedere, per fare
da paciere fra le parti, ho sottoscritto io la ricevuta, anche perché il signor
__________ era preoccupato che magari ci avrebbe creato dei problemi, mentre io
ho voluto assumermi la responsabilità. In pratica però dallo
stipendio arretrato andava dedotto il prezzo di acquisto (con lo sconto per il
personale) di merce del negozio che __________ aveva preso. Per questo motivo io
ho redatto un documento su cui figura che come stipendio __________ riceve
circa frs. 3000.–, ma in realtà gliene ho dato meno, come da lei confermato,
proprio per la deduzione della merce acquistata. In contabilità ho poi segnato
l'uscita di frs. 3000.– circa e subito dopo l'entrata di frs. 800.– o almeno
così mi sembra di ricordare l'importo. Queste registrazioni sono state
verificate anche dal Pretore in sede di causa. […]".
b) Al dibattimento
l'imputato ha giustificato per converso il suo agire, come detto, con
l'asserita autorizzazione della vittima. Ma se la denunciante avesse realmente
dato il proprio consenso alla falsificazione della firma, non si comprende
assolutamente perché il prevenuto abbia aspettato così tanto tempo prima di far
valere un fatto di tale importanza. La nuova versione – addotta a più di cinque
anni dai fatti e senza che a sostegno del ritardo sia stato fornito un motivo
ragionevole – non è pertanto credibile. Tanto meno ove si consideri che le
dichiarazioni predibattimentali dell'imputato si limitano nella sostanza a
ribadire la versione da egli già fornita al Pretore di __________,
chiamato a dirimere una lite fra le odierne parti civili: "Allestii …
la ricevuta e telefonai all'istante affinché venisse a firmarla. Essa tuttavia
non voleva più farsi vedere sicché nei confronti degli altri soci mi assunsi io
la responsabilità della cosa e firmai la ricevuta" (cfr. estratto del
verbale di deposizione dell'imputato del 24 novembre 1999, pag. 8 verso l'alto,
allegato alla denuncia act. D1). Anche in questo caso non v'è traccia nelle
giustificazioni dell'interessato di un eventuale consenso della vittima a
firmare in sua vece.
c) Invano si
cercherebbe altresì una siffatta autorizzazione nella testimonianza della
stessa dipendente, stando alla quale "i soci di __________, in
rappresentanza della __________, non sapevano che io dovevo ancora ricevere
degli stipendi arretrati. Da parte loro mi hanno mostrato in seguito un
documento, che dimostrava che io avevo ricevuto la liquidazione. Il documento
in questione è stato oggetto di attenzione del Pretore, in quanto sullo stesso
figurava la mia firma, mentre io sostenevo di non averlo mai firmato, né di
aver ricevuto i soldi. __________ se ben ricordo la somma che dovevo ricevere
si aggirava sui frs. 5600.–. Il documento costituiva una ricevuta di frs.
3050.–, che avrebbe dovuto essere lo stipendio del mese di dicembre. La
differenza per arrivare alla mia pretesa di frs. 5600.– era data dalla
tredicesima, vacanze arretrate e parte di stipendi arretrati. In realtà io non
ho mai ricevuto tale somma. Avevo ricevuto in dicembre o gennaio da __________ frs.
1500.–, per i quali non mi aveva fatto firmare una ricevuta.[…] Interrogato
dal Pretore, egli ha ammesso di aver posto lui la firma sul documento al mio
posto, in quanto a suo parere, io non mi facevo più vedere. Questo non è
assolutamente vero, in quanto a dicembre/gennaio eravamo ancora insieme, tant'è
che eravamo andati in vacanza insieme proprio in quel periodo. __________ come
ho già detto al Pretore io non so per quale motivo __________ abbia falsificato
quel documento. Essendomi resa conto che anche i soci di __________ erano a loro
volta stati truffati da __________, e volendo restare in buoni rapporti con
loro, ho deciso di transare la causa per frs. 2000.–, che mi sono stati pagati"
(verbale d'interrogatorio di __________ __________ del 24 maggio 2000, nel
fascicolo D, pag. 2 verso il basso e pag. 3 in alto).
d) Né si vede come
l'accusato possa seriamente adombrare, come ha tentato di fare al dibattimento,
l'omessa trascrizione negli atti di causa che lo riguardano – per svista sua e
dei verbalizzanti – di una circostanza essenziale quale l'autorizzazione della
vittima alla sottoscrizione della ricevuta, suscettibile di comportare il
rigetto di ogni pretesa salariale e finanche il proscioglimento dall'addebito
penale (cfr. Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. II, Berna 2002, pag. 196 n. 62 con riferimento). Neppure
soccorre all'imputato evocare la deposizione all'odierno dibattimento dell'amico
__________ __________– presente a un colloquio telefonico in cui l'imputato
avrebbe manifestato alla parte civile l'intenzione di firmare la ricevuta in
sua vece (verbale del dibattimento, pag. 2 in fondo) – ove solo si consideri
che il teste non è stato in grado di dire se quest'ultima fosse d'accordo o no
con i propositi dell'accusato (verbale citato, loc. cit.). Determinante appare
invece, come si è detto, la versione originaria dell'imputato resa davanti al
Pretore e confermata davanti all'autorità inquirente, credibile poiché
spontanea, secondo cui il suo agire è stato dettato non dal consenso della
vittima, bensì dal maldestro tentativo di scongiurare possibili problemi fra
l'impiegata e il datore di lavoro (act. C29, pag. 7 a metà; estratto del
verbale di deposizione dell'imputato del 24 novembre 1999, pag. 8 verso l'alto,
allegato alla denuncia act. D1).
e) Da quanto precede
risulta in definitiva come l'accusato abbia volontariamente formato un documento
falso attestante la dichiarazione della dipendente di aver ricevuto circa fr.
3000.–, anziché fr. 1500.–, a titolo di "stipendio e liquidazione".
Trattasi della formazione di un documento falso nel senso dell'art. 251 n. 1 CP
(cfr. Corboz, op. cit., pag. 195
n. 55 seg. con richiami di dottrina e di giurisprudenza), il cui adempimento
non è per altro subordinato all'esigenza di una forza probatoria accresciuta
dell'atto com'è il caso per il falso ideologico, ossia il falso nel solo
contenuto del documento (cfr. al riguardo DTF 129 IV 134 consid. 2.1; v. anche,
sul valore probatorio di una ricevuta, Corboz,
op. cit., pag. 193 n. 46). È altresì assodato che il prevenuto ha agito,
quand'anche senza scopo di arricchimento personale, al fine di nuocere al
patrimonio della dipendente rispettivamente di procacciare alla società un
indebito profitto (art. 251 n. 1 cpv. 1 CP), avendo egli formato la falsa
ricevuta nel tentativo, rivelatosi poi vano, di liquidare ogni pretesa della
prima nei confronti della seconda. I requisiti cui l'art. 251 n. 1 CP subordina
il reato di falsità in documenti risultano dunque adempiuti, sia dal profilo
oggettivo che soggettivo. Sotto questo punto di vista il decreto d'accusa
merita perciò conferma, con la precisazione – eccepita dalla difesa al dibattimento
– che il documento falso attesta la ricevuta di "circa fr. 3000.–"
anziché di fr. 3050.–.
-
Riguardo
all'appropriazione indebita, l'imputato ha reso per converso plausibile che la
fattura n. __________ del 10 marzo 1999 (doc. 2 allegato all'act. C3) è stata
intestata alla __________ dai denuncianti – a sua insaputa – nell'ambito della
suddivisione fra i soci di attivi e passivi societari (cfr. anche act. C29, verbale
del 29 maggio 2000, pag. 3 nel mezzo), che tale modo di procedere è stato
adottato per altri oneri in origine a carico della __________ (cfr. act. C28,
deposizione di __________ __________ __________ del 28 settembre 2000, pag. 2
nel mezzo), che l'accusato non ha né firmato né visto la fattura in rassegna
prima dell'avvio del procedimento penale e che egli ha addebitato la spesa alla
parte civile – in ultima analisi – credendo in buona fede trattarsi di merce
destinata (e poi effettivamente pertoccata) alla __________. Persistendo un
ragionevole dubbio sulla commissione del reato, l'accusato deve di conseguenza
essere prosciolto da questo capo d'imputazione.
-
Quanto alla
commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in
base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore
e le condizioni personali. In concreto occorre considerare, da un lato,
l'oggettiva gravità del reato commesso dall'imputato per avere intenzionalmente
falsificato la firma di un'impiegata in calce a una ricevuta di stipendio allo
scopo di estinguere le di lei pretese nei confronti del datore di lavoro.
D'altra parte va tenuto conto del proscioglimento dell'imputato
dall'accusa di appropriazione indebita, così come del tempo trascorso dai
fatti, dell'assenza di un fine di lucro personale e della condotta per il resto
incensurata dell'imputato. Tutto ben ponderato si giustifica, in definitiva, di
ridurre la pena proposta dal Procuratore pubblico a 5 giorni di detenzione.
Sanzione, questa, che potrebbe per certi versi apparire finanche mite, ove si
consideri il tentativo messo in atto dall'imputato al dibattimento, per la
prima volta, di congegnare un inesistente consenso della denunciante alla
falsificazione della ricevuta di salario. Sono d'altro canto adempiuti i
requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CP per ammettere
l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena,
contenendo il periodo di prova nel minimo legale di 2 anni. Gli oneri processuali
sono a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP).
-
Il proscioglimento
dell'imputato dall'accusa di appropriazione indebita osta al giudizio sulle
pretese civili della __________ __________ __________ __________ (art. 272
CPP), la cui radiazione dal Registro di commercio priva del resto la ditta –
riservata un'eventuale futura reiscrizione ai fini processuali – della capacità
di parte. Quanto alla pretesa di fr. 2957.– formulata da __________ __________
con lettera del 19 febbraio 2004, la richiesta esula dal quadro
dell'opposizione interposta dall'accusato al decreto d'accusa e deve perciò
essere rinviata – per quanto eventualmente ancora scoperto dopo la lite già
conclusa dinanzi al Pretore del Distretto di __________ (cfr. verbale d'interrogatorio
di __________ __________ del 24 maggio 2000, nel fascicolo D, pag. 3 verso
l'alto) – al foro civile.
Per questi motivi, visti gli art. 18, 36, 41, 63, 138 n.
1 e 251 n. 1 CP; 9 segg., 265 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
autore colpevole di falsità
in documenti per i fatti descritti nel decreto d'accusa __________ del 12
novembre 2001, l'importo indicato al punto 2 di fr. 3050.– dovendo essere
rettificato in "circa fr. 3000.–";
proscioglie __________ __________
dall'accusa di appropriazione
indebita per i fatti descritti nel medesimo decreto d'accusa;
condanna __________
-
alla pena di 5 (cinque)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni,
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.–;
rinvia __________
__________ al foro civile per eventuali pretese;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 n. 4 CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP);
la motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento in
materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di _ACCU0:
fr. 600.– tassa di giustizia
fr. 100.– spese giudiziarie
fr. 700.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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