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Numero d'incarto:
10.2002.224
Data decisione, Autorità:
20.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.224/AMM
DAC
960/2001
Bellinzona
20
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Paola Belloli-Ducoli in
qualità di segretaria per giudicare
__________ __________,
__________ __________, d'azienda
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di circolazione in stato di ebrietà,
per avere condotto
l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza
(alcolemia: min. 2.50 - max. 2.95 grammi per mille), malgrado fosse già stato
condannato nel 1999 per analogo reato (alcolemia: 2.63 grammi per mille);
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCS;
fatti avvenuti a Chiasso il 29 luglio 2001;
perseguito con decreto d’accusa DAC
/ del __________ 2001 del che propone la condanna:
-
alla pena di 90
(novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova
di 4 (quattro) anni,
-
alla multa di
fr. 1800.–,
-
alla revoca del
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 19
luglio 2001 (recte: 1999),
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta dall'accusato il 19 novembre 2001;
indetto il
dibattimento 20 aprile 2004, cui sono intervenuti l'accusato e il difensore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale non contesta la fattispecie né l'entità della pena
proposta, ma sottolinea che subito dopo la commissione del reato l'accusato si
è sottoposto a cure e controlli medici costanti e si è completamente astenuto
dall'uso di bevande alcoliche, come attestato dal rapporto del centro
__________ del 23 marzo 2004 e dai certificati medici rilasciati dal dr med
__________ __________ il 2 dicembre 2003 e il 18 marzo 2004; conclude per il
mantenimento della sospensione condizionale della pena di 45 giorni di
detenzione decretata dal Ministero pubblico il 19 luglio 1999;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
se l'imputato è autore
colpevole di circolazione in stato di ebrietà, commessa nelle circostanze di
cui sopra;
-
in caso di risposta affermativa
al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere
inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di
prova,
2.3 se dev'essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 19
luglio 1999;
- il giudizio sugli oneri
processuali;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCS; 41 e 63
CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
autore colpevole di
circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel
decreto d'accusa DAC / del ____________________ 2001;
condanna _________ ___________
-
alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni,
-
alla multa di fr. 1800.–,
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 19 luglio 1999, ma ne
prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna al condannato un termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, __________,
– Comando della Polizia cantonale, __________,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ,
– Sezione della circolazione, __________ (),
– Sezione esecuzione pene e misure, __________,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, __________,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
__________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________:
fr. 1800.– multa
fr. 250.– tassa di giustizia
fr. 350.– spese giudiziarie
fr. 2400.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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